- In attuazione dell'art. 70 del Codice della Strada, i veicoli a trazione animale adibiti al servizio di piazza devono avere al massimo quattro ruote, larghezza massima 1,80 m e lunghezza massima 3,50 m (escluse le stanghe), con doppio dispositivo di frenatura e al massimo cinque posti passeggero.
- Il traino può avvenire con non più di due animali e il veicolo deve essere approvato dall'ufficio comunale competente, che lo iscrive in un apposito registro e rilascia una targa con la scritta «servizio di piazza».
- Per ottenere la licenza il titolare deve presentare al Sindaco: certificato di idoneità fisica (visita medica), certificato di idoneità dell'animale (veterinario comunale) e superare un percorso di prova su strada.
- Il conducente deve essere maggiorenne, non aver superato i 75 anni; dai 65 anni in poi è necessaria una visita medica periodica per i requisiti psicofisici analoga a quella per la patente B.
- La revisione del veicolo deve avvenire ogni cinque anni; in caso di inadeguatezza accertata il Sindaco può ritirare la licenza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 226 DPR 495/1992 — Servizio di piazza con veicoli a trazione animale
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I veicoli a trazione animale, con i quali può essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, del codice hanno le seguenti caratteristiche: a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate; b) le ruote del veicolo devono essere non più di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali; c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime; d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro. I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati: e) di un doppio dispositivo di frenatura di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote; f) di non più di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la più ampia visibilità della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila. Nella zona posteriore del veicolo può essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 Kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non più di due animali da tiro.
2. Per poter effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, è approvato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si dà atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole: "servizio di piazza", come previsto dall'articolo 70, comma 1, del codice, nonché il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa è apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.
3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, del codice, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il veicolo può essere condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella domanda anche i dati anagrafici dei medesimi.
4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti: a) idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del Comune, che rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere maggiorenni, non aver superato i 75 anni di età e, raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, avere effettuato una visita medica presso uno dei medici di cui all' articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida della categoria B; b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte del titolare e degli altri conducenti; c) idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito certificato; d) rispondenza del veicolo alle caratteristiche di cui al comma 1, risultanti dall'approvazione e sua idoneità alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneità deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione.
5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4, l'ufficio comunale competente può concedere al richiedente un termine non inferiore a trenta giorni, per la regolarizzazione.
6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate alla domanda al Sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza intestata al richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto la responsabilità del titolare. La licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia.
7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni cinque anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene mediante una verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto nel comma
1. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Può essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al Sindaco che procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato.
8. Il Sindaco può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda più alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma 7.
Stesso numero, altri codici
- Art. 226 Cod. Amb. — divieti
- Art. 226 D.Lgs. 209/2005 — (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi)
- Art. 226 Codice Civile: Separazione giudiziale dei beni
- Articolo 226 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 226 C.d.S.: Organizzazione degli archivi e dell’anagrafe na
- Articolo 226 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza
Commento
Il quadro normativo: art. 70 del Codice della Strada e il servizio di piazza
L'articolo 226 del DPR 495/1992 dà attuazione all'articolo 70 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina i veicoli a trazione animale ammessi al servizio di piazza. Il servizio di piazza con vetture a cavallo è un'attività ancora presente in alcune città d'arte italiane — Roma, Napoli, Firenze, Venezia — e in alcune località turistiche, e costituisce una forma di trasporto pubblico non di linea regolamentata specificamente per le sue peculiarità rispetto agli altri veicoli a motore.
La norma è dettagliata e di taglio tecnico-amministrativo: definisce le caratteristiche costruttive del veicolo, la procedura per ottenere l'approvazione e la licenza, i requisiti soggettivi del conducente, la revisione periodica e le conseguenze dell'inadempienza. Il tutto nella cornice dell'articolo 70 del Codice, che rimette alla disciplina regolamentare le specifiche operative del servizio.
Le caratteristiche tecniche del veicolo
Il primo comma elenca in modo sistematico le caratteristiche costruttive che il veicolo deve possedere per essere ammesso al servizio di piazza. Si tratta di prescrizioni che bilanciano le esigenze di sicurezza con la natura storica e tradizionale del mezzo.
Il veicolo deve avere al massimo quattro ruote, delle quali le due anteriori sono posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali. Le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di spessore adeguato al peso a pieno carico e devono essere gommate (è sufficiente la bordatura in gomma). Le dimensioni massime sono: larghezza ai mozzi delle ruote posteriori 1,80 m, larghezza ai mozzi delle ruote anteriori 1,60 m, lunghezza 3,50 m escluse le stanghe. Il traino è consentito con non più di due animali da tiro.
Quanto al sistema di frenatura, il veicolo deve essere dotato di un doppio dispositivo: uno di stazionamento e uno di servizio, con quest'ultimo che deve agire su tutte le ruote. Il requisito riflette le esigenze di sicurezza specifiche di un veicolo a trazione animale, il cui arresto dipende sia dall'azione dei freni meccanici sia dai comandi impartiti agli animali, che possono essere imprevedibili.
La capacità di trasporto è limitata a cinque passeggeri oltre al conducente. Quest'ultimo deve essere collocato in posizione anteriore rispetto ai passeggeri, con la più ampia visibilità della strada. I passeggeri possono essere disposti anche in doppia fila. Nella zona posteriore può essere ricavato un vano bagagli con capienza massima di 50 kg.
L'approvazione del veicolo e la targa di servizio di piazza
Il secondo comma disciplina la procedura di approvazione del veicolo. Una volta verificata la rispondenza alle caratteristiche tecniche del primo comma, il competente ufficio comunale approva il veicolo e lo iscrive in un apposito registro. Come prova tangibile dell'avvenuta approvazione, viene rilasciata una targa da apporre nella parte posteriore del veicolo, recante la scritta «servizio di piazza» e il numero e la data di iscrizione nel registro. La targa è il documento identificativo del veicolo per le finalità del controllo stradale.
I requisiti soggettivi del conducente e la procedura di licenza
Il terzo comma indica che l'interessato deve presentare domanda al Sindaco del comune in cui intende esercitare il servizio, con i dati anagrafici propri e di tutti gli eventuali altri conducenti autorizzati. Il quarto comma elenca i requisiti necessari per ottenere la licenza:
L'idoneità fisica del titolare e di tutti i conducenti deve essere accertata mediante visita medica eseguita dall'ufficiale sanitario del Comune. Il conducente deve essere maggiorenne, non aver superato i 75 anni e, a partire dai 65 anni, aver effettuato una visita medica presso uno dei medici abilitati ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice della Strada (gli stessi medici che certificano l'idoneità per la patente di guida) per verificare il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di categoria B. Questa previsione crea un parallelismo significativo tra la guida di un veicolo a motore e la conduzione di un veicolo a trazione animale in servizio pubblico.
Il titolare e i conducenti devono possedere almeno il certificato di licenza elementare — requisito minimo di istruzione che garantisce la capacità di leggere e compilare i documenti necessari all'esercizio del servizio.
L'idoneità dell'animale deve essere certificata dal veterinario comunale, che rilascia apposita attestazione. L'animale non è un semplice accessorio del servizio: è il «motore» del veicolo, e la sua idoneità psico-fisica è essenziale per la sicurezza dei passeggeri e degli altri utenti della strada.
Infine, il veicolo deve superare un percorso di prova su strada sotto la vigilanza dell'ufficio comunale, che ne certifica l'idoneità alla circolazione in condizioni reali di traffico.
La revisione periodica e le conseguenze dell'inadempienza
Il settimo comma impone la revisione del veicolo ogni cinque anni. Il titolare deve presentare richiesta all'ufficio comunale competente, che fissa luogo e tempo della revisione. La revisione consiste in una verifica della rispondenza del veicolo alle caratteristiche tecniche del primo comma. Dell'esito positivo viene rilasciato un certificato che deve essere tenuto sul veicolo. Se il veicolo non supera la revisione, viene concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione. Se il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee, o se non viene presentato alla revisione nel termine fissato, il Sindaco procede al ritiro della licenza. L'ottavo comma aggiunge che il Sindaco può disporre la revisione straordinaria in qualsiasi momento, quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda più ai requisiti richiesti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quanti passeggeri può trasportare una carrozza in servizio di piazza?
Al massimo cinque passeggeri oltre al conducente, che devono essere seduti in posizione posteriore rispetto al guidatore. Nella parte posteriore del veicolo può essere ricavato un vano bagagli per un massimo di 50 kg complessivi.
Quali sono i requisiti di età per condurre una carrozza in servizio di piazza?
Il conducente deve essere maggiorenne e non aver superato i 75 anni. Raggiunto il 65° anno di età, deve sottoporsi a visita medica presso un medico abilitato ai sensi dell'art. 119 del Codice della Strada per verificare i requisiti psicofisici analoghi a quelli richiesti per la patente di categoria B.
Con quanti animali si può trainare una carrozza da servizio di piazza?
Con non più di due animali da tiro. L'idoneità di ciascun animale deve essere certificata dal veterinario comunale prima del rilascio della licenza.
Ogni quanto deve essere revisionata una carrozza da servizio di piazza?
Ogni cinque anni. Il titolare della licenza deve presentare richiesta all'ufficio comunale competente che fissa luogo e data. Il Sindaco può disporre revisioni straordinarie in qualsiasi momento se si accerta o si presume che il veicolo non risponda più ai requisiti richiesti.
La licenza per il servizio di piazza può essere intestata a più conducenti?
La licenza è intestata al titolare, ma può contenere l'autorizzazione alla guida per altri conducenti, che operano sotto la sua responsabilità. I dati anagrafici di tutti i conducenti aggiuntivi devono essere indicati nella domanda al Sindaco, corredati del certificato medico di idoneità.
Vedi anche