Testo dell'articoloVigente
Art. 207 DPR 495/1992 – Trattrici agricole con piano di carico
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti: a) quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,35 m: a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m; a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m; a3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t; b) quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35 m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi.
2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o più assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di libertà previsti per gli organi di agganciamento.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il piano di carico sulle trattrici agricole: inquadramento normativo
L'art. 207 del DPR 495/1992 disciplina una caratteristica costruttiva specifica delle trattrici agricole: la possibilità di essere allestite con un piano di carico, fisso o amovibile. La norma dà attuazione all'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che definisce e classifica le macchine agricole, consentendo alle trattrici di circolare su strada nei limiti stabiliti dal regolamento. Il piano di carico trasforma la trattrice da veicolo di trazione a veicolo anche di trasporto, consentendo all'agricoltore di caricare attrezzi, materiali o prodotti agricoli senza dover necessariamente utilizzare un rimorchio separato. Questa doppia funzione - trazione e trasporto - è tipica delle realtà agricole più piccole, dove la versatilità del mezzo è essenziale.
La norma affronta un problema tecnico reale: le trattrici agricole sono progettate per lavorare in campo, dove la carreggiata (la distanza tra le ruote dello stesso asse) può variare significativamente in funzione del tipo di coltivazione e della larghezza delle file. Trattrici a carreggiata stretta (per vigneti e frutteti) convivono con trattrici a carreggiata larga (per seminativi e colture industriali). Il piano di carico, in questo contesto, deve essere dimensionato in modo coerente con le caratteristiche dell'asse portante, per evitare problemi di stabilità, di ingombro sulla carreggiata stradale e di superamento delle masse massime ammesse.
Il regime per le trattrici con carreggiata minima fino a 1,35 m
Il comma 1, lettera a), del regolamento si applica alle trattrici «strette», ovvero quelle in cui la carreggiata minima di almeno uno degli assi non supera 1,35 m. Per queste trattrici, il piano di carico deve rispettare tre limiti cumulativi. Il primo è dimensionale in lunghezza: il piano non può essere più lungo di 3,4 volte la carreggiata minima. Si tratta di un criterio proporzionale: una trattrice con carreggiata di 1,00 m potrà avere un piano lungo al massimo 3,40 m, mentre una con carreggiata di 1,35 m arriverà a 4,59 m. Questo parametro lega la lunghezza del piano alla stabilità del veicolo: un piano molto lungo rispetto alla carreggiata crea un braccio di leva pericoloso in curva. Il secondo limite è la larghezza massima di 1,60 m del piano, indipendente dalla carreggiata: questa soglia è collegata ai limiti di ingombro stradale e alla necessità di garantire la circolabilità su strade rurali e vicinali, spesso strette. Il terzo limite è la lunghezza totale del veicolo: non può superare 6,00 m. Infine, la massa a pieno carico non può superare 3,5 t, soglia che distingue questi veicoli da quelli soggetti a obblighi più gravosi in materia di massa e patente di guida.
Il regime per le trattrici con carreggiata superiore a 1,35 m
Il comma 1, lettera b), si applica alle trattrici «larghe», con carreggiata minima superiore a 1,35 m. In questo caso, i limiti del piano di carico sono parametrati diversamente. La lunghezza del piano non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione stradale di quel veicolo. Questo parametro garantisce che il piano di carico sia proporzionato alla dimensione dell'asse più largo, con un margine relativamente contenuto. La larghezza del piano, invece, non deve superare la larghezza massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice priva di attrezzi. È una prescrizione di coerenza: la larghezza del piano di carico non può essere tale da trasformare la trattrice in un veicolo più largo di quanto essa stessa sia ammessa a circolare sulla strada. Per questo tipo di trattrici non è fissato un limite assoluto di massa, a differenza delle trattrici strette: la massa massima è quella derivante dalle caratteristiche costruttive e dalla carta di circolazione.
Il divieto di interferenza con il rimorchio o con la macchina operatrice trainata
Il comma 2 affronta una problematica di tipo cinematico: quando la trattrice con piano di carico è accoppiata a un rimorchio ad uno o più assi, oppure a una macchina agricola operatrice trainata, i piani di carico dei due veicoli non devono interferire tra loro nell'ambito dei gradi di libertà degli organi di agganciamento. In termini pratici, questo significa che quando la trattrice compie una curva, si inclina su un dosso o percorre un terreno irregolare, il piano di carico del mezzo trainante e quello del rimorchio o della macchina trainata non devono collidere, toccarsi o creare situazioni di strisciamento. L'interferenza tra i piani di carico potrebbe causare danni ai veicoli, fuoriuscita del carico o, nei casi più gravi, un incidente durante la circolazione. La prescrizione impone quindi che il dimensionamento del piano di carico tenga conto non solo del veicolo isolato, ma anche dell'insieme trattrice più macchina trainata nel suo complesso, verificando la compatibilità geometrica in tutte le condizioni di movimento previste dagli organi di agganciamento.
Circolazione stradale delle trattrici con piano di carico: aspetti pratici
Dal punto di vista della circolazione su strada, le trattrici con piano di carico rientrano nella categoria delle macchine agricole, soggette alla disciplina degli artt. 57-58 e 104 del Codice della Strada per quanto riguarda velocità massima, circolazione notturna, segnalazione luminosa e transito nelle gallerie. La velocità massima consentita in strada per le trattrici agricole è stabilita dal Codice e può variare in funzione delle caratteristiche del veicolo. Il piano di carico non modifica la classificazione del veicolo né i limiti di velocità, ma incide sulla massa complessiva: se il carico supera la massa massima ammessa dalla carta di circolazione, il veicolo non è regolarmente in circolazione e il conducente è soggetto alle sanzioni previste dal Codice. Per le trattrici soggette al limite di 3,5 t di massa a pieno carico (comma 1, lett. a)), è fondamentale che l'agricoltore verifichi il peso del carico prima di mettersi in strada, anche utilizzando bilance agricole o stime affidabili del peso dei materiali trasportati.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Una trattrice agricola con piano di carico deve avere un'omologazione specifica?
Sì. Le caratteristiche costruttive del piano di carico devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 207 e devono risultare dalla carta di circolazione del veicolo. Modifiche successive all'originale omologazione richiedono una nuova approvazione da parte dell'autorità competente.
Cosa succede se si supera la massa di 3,5 t con il piano di carico?
Per le trattrici con carreggiata minima fino a 1,35 m, il superamento della massa massima di 3,5 t a pieno carico costituisce violazione delle norme del Codice della Strada sulla massa massima ammessa. Il conducente è soggetto alle sanzioni previste dal Codice per la circolazione con massa eccedente quella autorizzata.
Il piano di carico amovibile deve essere dichiarato nella carta di circolazione?
Sì. Il piano di carico, anche se amovibile, è un allestimento del veicolo che deve risultare dalla documentazione del mezzo. La sua presenza e le sue caratteristiche dimensionali devono essere conformi a quanto indicato nella carta di circolazione della trattrice.
Cosa significa che i piani di carico non devono interferire durante il traino?
Significa che quando la trattrice curva, scende un dosso o percorre terreno irregolare, il piano della trattrice e quello del rimorchio o della macchina trainata non devono collidere, toccarsi o sfiorarsi in nessuna delle posizioni relative consentite dagli organi di agganciamento. L'interferenza potrebbe danneggiare i veicoli o causare la fuoriuscita del carico.
Una trattrice con piano di carico può circolare di notte?
Sì, ma deve rispettare le norme del Codice della Strada sulla segnalazione luminosa delle macchine agricole (luci di posizione, catarifrangenti, segnalazione del carico sporgente se presente). Le regole specifiche sulla circolazione notturna delle macchine agricole sono stabilite dagli artt. 57-58 e 104 del Codice della Strada.