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Art. 207 DPR 495/1992 — Trattrici agricole con piano di carico

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Art. 207 DPR 495/1992 — Trattrici agricole con piano di carico

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti: a) quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,35 m: a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m; a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m; a3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t; b) quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35 m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi.

2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o più assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di libertà previsti per gli organi di agganciamento.