- Nei passaggi a livello con semibarriere, i dispositivi luminosi devono essere sul margine destro della carreggiata, con centro tra 2 e 2,50 m da terra, visibili da almeno 100 m in assenza di nebbia entro un cono di 30 gradi.
- L'intermittenza delle luci rosse deve essere di 60 ± 10 accensioni al minuto.
- Eventuali ripetizioni sul margine sinistro possono non essere nelle immediate vicinanze ma non distare più di 30 m dall'attraversamento.
- Il funzionamento di luci e segnale acustico deve iniziare almeno 30 secondi prima dell'arrivo del treno più veloce.
- L'abbassamento delle semibarriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'avvio dei dispositivi di segnalazione.
- Luci e segnale acustico devono restare attivi fino al completo transito del treno.
Testo dell'articoloVigente
Art. 187 DPR 495/1992 — Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci è di 60 % 10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensità della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura.
2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che può essere inferiore.
3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro.
4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno più veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.
5. La chiusura delle barriere nonché il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.
Stesso numero, altri codici
- Art. 187 Cod. Amb.: Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
- Art. 187 D.Lgs. 209/2005 — (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo)
- Art. 187 Codice Civile: Obbligazioni contratte dai coniugi prima del
- Articolo 187 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 187 C.d.S.: Guida in stato di alterazione psico-fisica per
- Art. 187 c.p.c.: Provvedimenti del giudice istruttore
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento: la semibarriera come presidio di sicurezza parziale
L'articolo 187 del DPR 495/1992 disciplina le specifiche tecniche dei dispositivi di segnalazione ottica e acustica per i passaggi a livello con semibarriere. Si distinguono dai passaggi a livello con barriere intere (che sbarrano tutta la carreggiata) per il fatto che le semibarriere chiudono solo la metà destra della corsia in ingresso, lasciando libera la parte sinistra: questo consente ai veicoli eventualmente rimasti intrappolati sul binario di defluire lateralmente.
Questa differenza strutturale rende ancora più importante la qualità della segnalazione luminosa e acustica: in assenza di uno sbarramento fisico completo, il conducente deve essere informato con assoluta tempestività dell'imminente transito del treno. Il Regolamento fissa quindi con precisione millimetrica le caratteristiche dei dispositivi, i tempi di attivazione e la visibilità minima garantita.
La norma si inserisce nel quadro del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) che disciplina gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello e le relative sanzioni; l'art. 187 del Regolamento ne specifica le condizioni tecniche che le Ferrovie dello Stato (oggi RFI — Rete Ferroviaria Italiana) e i gestori dei passaggi a livello sono tenuti a rispettare.
Dispositivi luminosi sul margine destro: posizione e caratteristiche fotometriche
Il comma 1 stabilisce con grande precisione la posizione e le caratteristiche dei dispositivi luminosi principali. Devono essere installati sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello. La logica è quella di tutta la segnaletica di prescrizione: il conducente guarda naturalmente verso destra e il dispositivo deve essere nel campo visivo principale.
L'altezza del centro del dispositivo deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m da terra. Questo intervallo garantisce che il segnale sia visibile sopra gli autoveicoli fermi in coda, ma non sia così alto da risultare difficilmente percepibile in un angolo visivo scomodo. I veicoli di trasporto pesante — che hanno il pianale a oltre un metro da terra — non devono oscurare il segnale agli automobilisti che li seguono.
La prescrizione fotometrica fondamentale è la visibilità a 100 m in assenza di nebbia, anche di giorno, entro un cono di apertura di 30 gradi. Questo significa che l'intensità luminosa deve essere sufficiente non solo di notte ma anche alla piena luce del sole: un LED o una lampada incandescente di potenza insufficiente potrebbe non essere percepibile contro il cielo luminoso di una giornata estiva.
L'intermittenza è fissata a 60 ± 10 accensioni al minuto (circa una al secondo), che corrisponde a un ritmo percepibile come urgente senza essere così veloce da creare confusione o affaticamento visivo.
Segnalazione acustica: caratteristiche e livello sonoro
Il comma 2 disciplina la segnalazione acustica, rinviando per le caratteristiche di base alle prescrizioni stabilite per i passaggi a livello con barriere intere. L'unica differenza ammessa riguarda il livello sonoro, che può essere inferiore per le semibarriere.
Questa flessibilità risponde a esigenze di rispetto delle popolazioni residenti nelle vicinanze, pur mantenendo un segnale acustico percepibile dai conducenti in avvicinamento. Il segnale sonoro è particolarmente importante per i conducenti che hanno la radio ad alto volume, per chi guida con i finestrini chiusi o per le persone con deficit visivi che non percepiscono immediatamente le luci lampeggianti.
In pratica il segnale acustico è il classico suono bitonale che i conducenti associano istintivamente alla chiusura del passaggio a livello: un presidio di comunicazione che fa parte del paesaggio sonoro della mobilità su strada da oltre un secolo.
Dispositivi sul margine sinistro: ripetizione e distanza massima
Il comma 3 consente la ripetizione dei dispositivi luminosi anche sul margine sinistro della strada, per incrementare la visibilità del segnale anche dai veicoli che si trovano nelle corsie di sinistra o che si avvicinano da angolazioni diverse. Tuttavia, a differenza dei dispositivi principali sul margine destro (che devono essere «nelle immediate vicinanze»), quelli sul margine sinistro non devono necessariamente trovarsi a fianco del passaggio a livello: possono essere collocati fino a un massimo di 30 m di distanza dall'attraversamento.
Le caratteristiche tecniche dei dispositivi sul margine sinistro devono essere identiche a quelle dei dispositivi principali: stessa intensità luminosa, stessa intermittenza, stessa altezza. Non è ammessa una segnalazione di serie «B» sul lato sinistro.
Sequenza temporale: 30 secondi di anticipo e 5 secondi di ritardo delle barriere
I commi 4 e 5 definiscono la sequenza temporale precisa del funzionamento del sistema, che è forse l'aspetto più critico dal punto di vista della sicurezza.
Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa e acustica deve iniziare almeno 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno più veloce. Il riferimento al «treno più veloce» è fondamentale: su una linea percorsa sia da treni regionali lenti sia da intercity o alta velocità, i 30 secondi devono essere calcolati sulla base della velocità massima ammessa sulla tratta. In pratica, su linee ad alta velocità dove il treno transita a 200-300 km/h, il sistema deve attivarsi a distanza molto maggiore di quanto richiederebbero i treni lenti.
L'abbassamento delle semibarriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'avvio dei dispositivi di segnalazione. Questa sequenza è pensata per dare ai conducenti già prossimi al passaggio il tempo di percepire il segnale e decidere di fermarsi prima che le barriere inizino a scendere. Se le barriere scendessero contemporaneamente alle luci, un conducente che si stesse avvicinando a velocità ridotta potrebbe trovarsi a dover frenare bruscamente con la semibarriera già in movimento.
La fase conclusiva prevede che luci e segnale acustico restino attivi fino al termine del passaggio del treno: non è ammessa la disattivazione anticipata, ad esempio quando il treno è ancora in prossimità del passaggio ma la locomotiva lo ha già attraversato. Il pericolo persiste finché l'ultimo vagone non ha lasciato il binario.
Implicazioni per i conducenti e responsabilità civili
Dal punto di vista dei conducenti, le prescrizioni dell'art. 187 definiscono le condizioni che il gestore del passaggio a livello è tenuto a garantire. Se il sistema è in perfetto funzionamento e il conducente ignora i segnali luminosi e acustici, la responsabilità dell'eventuale incidente è esclusivamente a suo carico. Se invece il sistema non rispetta i tempi di attivazione o i requisiti di visibilità prescritti, la responsabilità del gestore è concorrente.
La giurisprudenza civile si è occupata in più occasioni della ripartizione della responsabilità tra il conducente e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nei casi di incidenti ai passaggi a livello: la violazione delle prescrizioni tecniche del Regolamento da parte del gestore può fondare una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile o, per i gestori pubblici, ai sensi delle norme sul danno da cosa in custodia.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti