Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 103 DPR 495/1992 – Segnale di altri pericoli
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) deve essere usato per presegnalare un pericolo diverso da quelli previsti dagli articoli precedenti.
2. Il segnale deve essere sempre corredato da pannello integrativo modello II.6. In situazioni di emergenza ed in attesa del segnale specifico o del pannello integrativo può essere utilizzato temporaneamente senza pannello.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e posizione sistematica del segnale «ALTRI PERICOLI»
I segnali stradali di pericolo hanno la funzione di avvertire il conducente di una situazione anomala o pericolosa presente sulla strada o nelle sue vicinanze, in modo che possa adeguare la velocità e il comportamento di guida per tempo. Il D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) disciplina la segnaletica in generale all'art. 39 e seguenti; il DPR 495/1992 (Regolamento) ne dettaglia tipi, forme, colori e modalità d'uso negli artt. 75 e seguenti.
Il catalogo dei segnali di pericolo previsti dal Regolamento copre situazioni tipiche e ricorrenti: curva pericolosa, discesa ripida, intersezione, passaggio a livello, attraversamento pedonale, presenza di bambini, e molti altri. Tuttavia, la varietà delle situazioni stradali reali è potenzialmente illimitata: cantieri atipici, cedimenti del suolo, animali selvatici, esondazioni improvvise, situazioni locali particolari. Per questi casi il legislatore ha previsto una soluzione residuale universale: il segnale «ALTRI PERICOLI».
Forma e aspetto del segnale
Il segnale «ALTRI PERICOLI» - indicato come «fig. II.35» nel Regolamento - ha la forma tipica dei segnali di pericolo italiani: triangolo equilatero con il vertice in alto, bordo rosso, fondo bianco, con un punto esclamativo nero al centro. È il segnale di pericolo «generico» per eccellenza, immediatamente riconoscibile anche dagli utenti stranieri in quanto adottato in forma analoga nella maggior parte dei Paesi europei in base alla Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale del 1968.
Le dimensioni del segnale seguono le classi previste per la categoria stradale: tipo grande per le strade extraurbane, tipo piccolo per i centri abitati. Le caratteristiche fotometriche (retroriflettenza) sono disciplinate dal disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture.
Il pannello integrativo: obbligatorio e funzionale
La caratteristica più importante dell'art. 103 è l'obbligo del pannello integrativo modello II.6. Il segnale «ALTRI PERICOLI» da solo, con il suo punto esclamativo, non comunica la natura specifica del pericolo: serve necessariamente un'indicazione aggiuntiva che lo descriva. Il pannello integrativo è una targa rettangolare posta al di sotto del segnale triangolare, che riporta in parole la descrizione del pericolo («STRADA SDRUCCIOLEVOLE», «ANIMALI SELVATICI», «VENTO LATERALE», «CANTIERE», «CEDIMENTO STRADALE», ecc.).
Senza questo pannello, il segnale perde gran parte della sua utilità informativa: il conducente è avvertito che c'è un pericolo, ma non sa di che tipo, e quindi non può adottare le precauzioni specifiche più appropriate. Per questa ragione l'art. 103, comma 2, sancisce espressamente che il segnale «deve essere sempre corredato» dal pannello integrativo.
L'eccezione emergenziale: uso temporaneo senza pannello
Il comma 2 prevede tuttavia un'eccezione pratica importante: «in situazioni di emergenza ed in attesa del segnale specifico o del pannello integrativo» il segnale può essere utilizzato temporaneamente senza il pannello integrativo. Questa deroga risponde a un'esigenza concreta: quando si verifica un evento improvviso e pericoloso (un albero caduto, un incidente, un cedimento del manto stradale), chi interviene per segnalare il pericolo potrebbe non avere immediatamente a disposizione né un segnale specifico né un pannello integrativo adeguato.
In questi casi l'art. 103 consente di posizionare il triangolo generico come misura cautelare urgente, con l'obbligo implicito di sostituirlo o integrarlo appena possibile con il segnale specifico o il pannello appropriato. La norma bilancia quindi sicurezza immediata (meglio un segnale incompleto che nessun segnale) con la completezza informativa (il pannello deve arrivare quanto prima).
Il segnale mobile di pericolo a bordo dei veicoli
Il segnale «ALTRI PERICOLI» di cui all'art. 103 è anche il modello di riferimento per il triangolo di emergenza che tutti i veicoli devono avere a bordo ai sensi dell'art. 72, comma 2, del Codice della Strada. L'art. 358 del Regolamento precisa che il segnale mobile di pericolo «riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale ALTRI PERICOLI di cui all'articolo 103». In sostanza, il triangolo rosso che ogni automobilista porta nel bagagliaio è una versione ridotta del segnale disciplinato da questo articolo.
Casi pratici
Caso 1:
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Domande frequenti
Quando si usa il segnale 'ALTRI PERICOLI'?
Si usa per presegnalare qualsiasi pericolo stradale che non sia coperto da un segnale di pericolo specifico già previsto dal Regolamento. È il segnale residuale di chiusura del sistema: garantisce che ogni pericolo, anche atipico o insolito, possa essere adeguatamente segnalato.
Il segnale 'ALTRI PERICOLI' può essere usato da solo, senza pannello integrativo?
Di regola no: l'art. 103 impone che sia sempre abbinato al pannello integrativo modello II.6, che descrive in parole la natura del pericolo. Solo in situazioni di emergenza urgente può essere usato temporaneamente senza il pannello, in attesa di procurarne uno adeguato.
Qual è la forma del segnale 'ALTRI PERICOLI'?
È un triangolo equilatero con il vertice in alto, bordo rosso, fondo bianco e punto esclamativo nero al centro. È la forma standard dei segnali di pericolo in quasi tutti i Paesi europei, adottata in base alla Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale del 1968.
Il triangolo di emergenza nel bagagliaio è lo stesso segnale?
Sì. L'art. 358 del Regolamento stabilisce che il segnale mobile di pericolo (il triangolo che ogni veicolo deve portare a bordo ai sensi dell'art. 72 del Codice) riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale 'ALTRI PERICOLI' disciplinato dall'art. 103.
Chi può installare il segnale 'ALTRI PERICOLI' sulla strada?
Normalmente i segnali stradali sono installati dagli enti proprietari delle strade (ANAS, Province, Comuni). In situazioni di emergenza, anche i privati (ad esempio chi è coinvolto in un incidente) possono usare il triangolo di emergenza omologato, che è la versione mobile dello stesso segnale.