Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 94 DPR 495/1992 – Segnale bambini

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il segnale BAMBINI (fig. II.23) deve essere usato per presegnalare luoghi frequentati da fanciulli quali le scuole, i giardini pubblici, i campi di gioco ed altri ambienti di richiamo per costoro.

In sintesi

  • Il segnale «Bambini» (fig. II.23) è un segnale di pericolo che avverte i conducenti della presenza di fanciulli nelle vicinanze.
  • Va collocato in prossimità di luoghi frequentati da bambini: scuole, giardini pubblici, campi da gioco e ambienti analoghi.
  • La funzione è esclusivamente di pre-segnalazione (warning): indica un rischio potenziale, non impone un limite di velocità autonomo ma induce il conducente a moderare la velocità e a prestare attenzione.
  • Il segnale rientra nella categoria dei segnali di pericolo del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) ed è collocato secondo le distanze standard previste per questa categoria.
Indice dei contenuti

Il segnale «Bambini»: funzione e categoria normativa

L'art. 94 del DPR 495/1992 è una disposizione breve ma di grande rilevanza pratica: individua i presupposti e i luoghi d'uso del segnale di pericolo denominato «Bambini», raffigurato nella figura II.23 del regolamento. Il segnale appartiene alla famiglia dei segnali di pericolo - quelli a forma di triangolo con bordo rosso - la cui funzione è esclusivamente quella di avvertire il conducente di una situazione di rischio imminente o potenziale sulla carreggiata o nelle sue immediate vicinanze.

A differenza dei segnali di prescrizione (rotondi con bordo rosso o con fondo blu), il segnale «Bambini» non impone direttamente un comportamento specifico né fissa un limite di velocità: la sua forza imperativa deriva dall'obbligo generale di adeguare la velocità e la condotta di guida alle condizioni della strada e alle circostanze di pericolo segnalate, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada. In sostanza, il conducente che lo vede sa che nella zona indicata potrebbero improvvisamente comparire fanciulli sulla carreggiata, e deve guidare di conseguenza.

I luoghi che giustificano l'installazione del segnale

L'articolo elenca, senza intento tassativo, i luoghi tipicamente frequentati da bambini che giustificano l'apposizione del segnale:

  • Scuole (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado): le ore di entrata e uscita rappresentano i momenti di massimo rischio, ma l'uscita durante la ricreazione e le attività extrascolastiche rendono il pericolo distribuito nell'arco della giornata.
  • Giardini pubblici: parchi urbani e aree verdi attrezzate dove i bambini giocano liberamente, spesso con accessi diretti dalla carreggiata.
  • Campi di gioco: strutture sportive e ricreative per minori, oratori, playground.
  • Altri ambienti di richiamo: la formula aperta consente all'ente proprietario della strada di installare il segnale anche in prossimità di biblioteche per ragazzi, centri estivi, ludoteche o qualunque altro luogo dove la presenza di bambini è frequente e non episodica.

La scelta dei luoghi è rimessa alla valutazione dell'ente proprietario della strada, che deve bilanciare l'efficacia del segnale (un segnale usato ovunque perde valore) con la necessità di tutelare le categorie più vulnerabili.

Posizionamento e distanza di pre-segnalazione

La normativa generale sui segnali di pericolo - cui l'art. 94 rinvia implicitamente - prevede che il segnale venga collocato a una distanza dal punto di pericolo che consenta al conducente di percepirlo, elaborarlo e adeguare il comportamento prima di raggiungere la zona rischiosa. In ambito urbano la distanza standard è di norma compresa tra 100 e 150 m, mentre fuori dai centri abitati può aumentare in funzione della velocità consentita. Il segnale può essere affiancato da un pannello integrativo che indica la distanza dal pericolo («a 100 m», «per 200 m», ecc.) o i giorni e orari in cui il rischio è effettivo («nei giorni feriali», «dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 14.30»).

L'uso del pannello integrativo con indicazione oraria è particolarmente raccomandato in prossimità delle scuole: un segnale attivo 24 ore su 24 in una via scolastica deserta di notte o nel week-end rischia di essere percepito come «fisso» e quindi ignorato. La segnalazione oraria mantiene alta l'attenzione nei momenti davvero critici.

Responsabilità dell'ente proprietario e profili sanzionatori

L'obbligo di installare il segnale «Bambini» in prossimità delle scuole e dei luoghi analoghi non è sempre esplicitamente imposto dalla legge come prescrizione assoluta, ma rientra nel più generale obbligo di manutenzione e messa in sicurezza della strada che il Codice della Strada pone a carico dell'ente proprietario. Un ente che ometta di segnalare la presenza di una scuola frequentata, con conseguente investimento di un bambino, può essere chiamato a rispondere civilmente per omessa o insufficiente segnaletica di sicurezza.

Dal lato del conducente, ignorare il segnale «Bambini» e non adeguare la velocità e l'attenzione espone alle sanzioni previste per la violazione delle norme sulla velocità (art. 141 e ss. del Codice della Strada) o, nei casi più gravi, a responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Differenza rispetto alla segnalazione di «attraversamento pedonale»

È utile non confondere il segnale «Bambini» con il segnale di pericolo «Attraversamento pedonale» (fig. II.27): quest'ultimo segnala un passaggio pedonale fisicamente segnato sulla carreggiata, mentre il segnale «Bambini» avverte di una zona a frequentazione giovanile dove i fanciulli possono attraversare o muoversi fuori dalle strisce, in modo imprevedibile e in qualunque punto. Spesso i due segnali coesistono in prossimità delle scuole, ma assolvono funzioni complementari e non sovrapposte.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il segnale 'Bambini' impone un limite di velocità specifico?

No, non fissa autonomamente un limite numerico. Tuttavia, obbliga il conducente ad adeguare la velocità e il comportamento alle condizioni di pericolo segnalate: procedere a velocità moderata, porre attenzione ai margini della carreggiata e tenersi pronti a frenare.

Dove va collocato il segnale 'Bambini'?

L'art. 94 del DPR 495/1992 indica scuole, giardini pubblici, campi da gioco e ambienti analoghi. Il segnale va posizionato a distanza adeguata dal punto di pericolo (in genere 100-150 m in ambito urbano), per consentire al conducente di reagire in tempo.

Il segnale 'Bambini' è diverso dall'attraversamento pedonale?

Sì. L'attraversamento pedonale (fig. II.27) segnala un passaggio fisicamente demarcato sulla carreggiata. Il segnale 'Bambini' avverte della presenza di una zona a frequentazione giovanile dove i fanciulli possono muoversi in modo imprevedibile, anche fuori dalle strisce.

Chi è responsabile se il segnale manca davanti a una scuola?

L'ente proprietario della strada (Comune, Provincia, ANAS) è responsabile della messa in sicurezza del tratto viario. L'omissione del segnale in presenza di un luogo notoriamente frequentato da bambini può costituire una colpa rilevante ai fini della responsabilità civile in caso di sinistro.

Il segnale può essere attivo solo in certi orari?

Sì, è possibile integrarlo con un pannello complementare che ne limita l'efficacia a determinati giorni e orari (es. 'feriali 7.30-9.00'). Questa soluzione, particolarmente utile per le scuole, mantiene alta l'attenzione nei momenti di reale pericolo e preserva la credibilità del segnale nel resto del tempo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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