Testo dell'articoloVigente
Art. 73 DPR 495/1992 – Competenze
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 35, comma 1, del codice, e nei casi richiamati è promosso e gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici nei termini e con le modalità previsti dall' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e operativa, le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici nel settore della circolazione e quelle previste comunque dal presente regolamento e dalla legislazione vigente in materia.
3. All'Ispettorato generale spetta il coordinamento dell'attività di raccolta dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale sotto i profili sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al Parlamento nei termini e con le modalità indicate nell'articolo
1. 4. L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il Ministero dell'interno, l'attività del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS) istituito con decreto interministeriale 8 maggio 1990, n. 154 presso il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e diretto dal dirigente ad esso preposto.
5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel rispetto anche delle direttive formulate dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, informa entrambi tali organi delle soluzioni adottate.
6. L'Ispettorato generale provvede alla autonoma gestione del proprio Centro di elaborazione automatica dei dati. Alle informazioni contenute nel sistema informativo nazionale, gestito dal Centro di elaborazione automatica dei dati, si può accedere ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Presso l'Ispettorato generale è costituito il Centro di documentazione sui problemi della circolazione e della sicurezza stradale, che è articolato in due sezioni e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in lingua italiana; nella seconda sezione sono raccolti documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana.
8. L'Ispettorato generale è dotato di un ufficio che si occupa della gestione amministrativo-contabile dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici destinati al supporto finanziario delle attività indicate nel codice della strada. All'Ispettorato generale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
9. L'Ispettorato generale è preposto alla gestione dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice con le modalità indicate dall'articolo
401. 10. Le attività dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non comportano oneri aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di spesa fissati dal codice. La quota annuale dei proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1 del codice, destinati all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, è utilizzata per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice e agli oneri ad essi conseguenti. Note all'art. 73: – Il testo dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) è il seguente: "Art.
14. –
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini". – Il decreto ministeriale 8 maggio 1990, n. 154 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1990) reca: "Regolamento concernente la istituzione e il funzionamento del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale". – Il testo dell' art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) è il seguente: Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). – Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7".
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale
L'articolo 73 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) definisce le competenze dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici. Questa struttura rappresentava, al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, il fulcro amministrativo della governance stradale a livello nazionale. Va ricordato che il Ministero dei Lavori Pubblici è stato poi soppresso e le sue funzioni in materia di infrastrutture e trasporti sono confluite nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), istituito con D.Lgs. 300/1999 e successive modificazioni. I riferimenti all'«Ispettorato generale» devono pertanto essere letti in chiave aggiornata, tenendo conto di questa evoluzione istituzionale.
Il coordinamento degli enti proprietari delle strade
Il comma 1 stabilisce che l'Ispettorato promuove e gestisce il coordinamento tra i diversi enti proprietari delle strade per perseguire i fini di cui all'art. 35, comma 1, del Codice - ossia la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione. Il richiamo all'art. 14 della L. 241/1990 (conferenza di servizi) indica lo strumento procedurale privilegiato per questo coordinamento: la conferenza di servizi consente alle diverse amministrazioni interessate di esaminare contestualmente i loro interessi, riducendo i tempi e i conflitti decisionali. In un settore come quello stradale, dove la competenza su autostrade, strade statali, provinciali e comunali è frammentata tra molteplici soggetti pubblici, questo meccanismo di raccordo ha un valore organizzativo essenziale.
L'autonomia funzionale e operativa dell'Ispettorato
Il comma 2 sottolinea che l'Ispettorato svolge le sue attribuzioni «in piena autonomia funzionale e operativa». Questa formula non indica indipendenza dal Ministro - il comma 5 chiarisce che il dirigente preposto informa il Ministro o il Sottosegretario delegato delle soluzioni adottate - ma esprime piuttosto una capacità tecnica specializzata che si traduce in margini decisionali propri. L'Ispettorato non è un mero ufficio di segreteria: è una struttura tecnica che conosce a fondo la materia e deve poter operare con efficienza senza attendere l'autorizzazione gerarchica per ogni singolo atto di ordinaria amministrazione. Il comma 5, letto insieme al comma 2, delinea un modello di dirigenza tecnica responsabile che riferisce al vertice politico ma gode di autonomia gestionale.
Il rapporto annuale al Parlamento e la raccolta dei dati
Un compito di particolare rilievo istituzionale è quello previsto dal comma 3: l'Ispettorato coordina la raccolta dei dati e delle informazioni necessari per la redazione del rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale. Questo rapporto - destinato al Parlamento - abbraccia profili eterogenei: sociale (incidenti, vittime, comportamenti), ambientale (emissioni, rumore, consumo di suolo stradale), economico (costo degli incidenti, efficienza della rete) e culturale (educazione stradale, mobilità sostenibile). Si tratta di un documento di accountability pubblica che consente al legislatore di disporre di dati aggiornati per orientare le politiche in materia.
Il CCISS e il sistema informativo nazionale
Il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con D.M. 8 maggio 1990, n. 154, è coordinato dall'Ispettorato d'intesa con il Ministero dell'Interno. Il CCISS raccoglie e diffonde informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico - informazioni che oggi vengono fruibile anche attraverso app di navigazione e portali web - e ha avuto un ruolo pionieristico nello sviluppo dei sistemi di infomobilità in Italia. L'Ispettorato gestisce anche autonomamente il proprio Centro di elaborazione automatica dei dati (CED), il cui sistema informativo nazionale è accessibile ai sensi della L. 241/1990: un rinvio al diritto di accesso ai documenti amministrativi che garantisce la trasparenza delle informazioni gestite dall'ente pubblico.
Il Centro di documentazione e l'archivio nazionale delle strade
L'articolo individua due ulteriori strutture operative di grande utilità pratica. Il Centro di documentazione sui problemi della circolazione e della sicurezza stradale (comma 7) è articolato in due sezioni linguistiche - una per i documenti in lingua italiana e una per quelli in lingua straniera - e in una medioteca. Si tratta di una biblioteca tecnico-giuridica specializzata che raccoglie studi, normativa comparata, statistiche e documentazione internazionale utile per l'aggiornamento continuo degli esperti di settore. L'archivio nazionale delle strade (comma 9), di cui all'art. 226 del Codice, è anch'esso gestito dall'Ispettorato: contiene le informazioni tecniche sulle strade italiane, fondamentali per pianificazione, manutenzione e interventi di sicurezza.
Il profilo finanziario: vincoli di spesa e fonti di finanziamento
Il comma 10 chiarisce che le attività dell'Ispettorato non devono comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal Codice. Il finanziamento integra anche la quota annuale dei proventi delle maggiorazioni di cui all'art. 101, comma 1, del Codice della Strada - una percentuale delle somme riscosse per determinate violazioni stradali - da destinare alle finalità di cui all'art. 208, comma 2 CdS (sicurezza stradale, segnaletica, formazione). Questo meccanismo di autofinanziamento parziale attraverso le sanzioni è coerente con la logica del Codice, che destina una quota dei proventi sanzionatori al miglioramento della sicurezza stradale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cos'è l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale?
Era la struttura del Ministero dei Lavori Pubblici competente per il coordinamento degli enti proprietari delle strade e per le funzioni di sicurezza stradale previste dal Regolamento CdS. Con la riorganizzazione del 1999, le sue funzioni sono state trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Cos'è il CCISS?
Il Centro di Coordinamento delle Informazioni sul Traffico, sulla Viabilità e sulla Sicurezza Stradale (CCISS), istituito con D.M. 154/1990, è il sistema pubblico di infomobilità che raccoglie e diffonde in tempo reale notizie sul traffico. È coordinato dall'Ispettorato d'intesa con il Ministero dell'Interno.
Come si accede alle informazioni del sistema informativo nazionale sulle strade?
L'art. 73, comma 6, del Regolamento prevede che l'accesso avvenga ai sensi della L. 241/1990, cioè attraverso il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Chiunque vi abbia interesse può presentare istanza formale all'ente gestore.
A cosa serve il rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale?
È un documento di analisi multidisciplinare presentato al Parlamento che copre i profili sociale, ambientale, economico e culturale della circolazione. Fornisce al legislatore dati aggiornati per orientare le politiche di sicurezza stradale e mobilità sostenibile.
Come vengono finanziate le attività dell'Ispettorato?
Le attività si svolgono entro i limiti di spesa fissati dal Codice, senza oneri aggiuntivi. Una quota annuale dei proventi delle maggiorazioni ex art. 101, comma 1 CdS viene destinata alle finalità di sicurezza stradale previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo Codice.