- Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere apposta una targhetta metallica (o scritta indelebile) con i dati identificativi dell'autorizzazione.
- La targhetta deve riportare: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica e data di scadenza.
- Deve essere fissata in posizione facilmente accessibile per i controlli da parte delle autorità competenti.
- La targhetta va sostituita a ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni volta che cambia anche uno solo dei dati in essa indicati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 55 DPR 495/1992 — Targhette di identificazione
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. 2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.
Stesso numero, altri codici
- Art. 55 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa
- Articolo 55 L. 184/1983: Rinvio alle norme del codice civile sull'adozione in casi particolari
- Art. 55 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
- Art. 55 Cod. Amb. — attività conoscitiva
- Art. 55 D.Lgs. 159/2011 — Azioni esecutive
- Art. 55 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
In sintesi
Finalità e contesto normativo
L'articolo 55 del DPR 495/1992 si inserisce nell'ambito della disciplina della pubblicità stradale, che il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) regolamenta in modo stringente agli articoli 23 e 24. Lungo le strade, la pubblicità è ammessa solo previa autorizzazione dell'ente proprietario (o del gestore della strada), proprio perché può distrarre l'attenzione del conducente e compromettere la sicurezza. Il regolamento, all'articolo 55, introduce un requisito di tracciabilità: ogni impianto pubblicitario autorizzato deve recare un'etichetta identificativa che consenta agli agenti di polizia stradale — e a qualsiasi organo di vigilanza — di risalire immediatamente all'autorizzazione, al titolare e alla sua validità temporale.
I dati obbligatori della targhetta
La norma elenca tassativamente cinque informazioni che la targhetta deve contenere:
I caratteri devono essere incisi (non stampati o verniciati) sulla targhetta metallica, per garantire la leggibilità nel tempo. Solo quando l'applicazione di una targhetta risulta difficoltosa per le caratteristiche dell'impianto è ammessa la scritta indelebile in alternativa.
Il requisito di accessibilità
La targhetta deve essere collocata in posizione facilmente accessibile. Questo requisito ha un significato preciso dal punto di vista operativo: gli agenti di polizia stradale devono poterla leggere senza dover smontare il supporto, utilizzare scale o attrezzature speciali. In pratica, per un cartello bifacciale su palo, la targhetta viene di norma posizionata sulla struttura portante a un'altezza d'uomo, sul lato non esposto alla carreggiata. Per i megascreen o le strutture più complesse, la scelta del punto di applicazione è rimessa al titolare ma deve rispettare il criterio di immediata accessibilità ai controlli.
L'obbligo di aggiornamento
Il comma 2 introduce un obbligo dinamico: la targhetta non è un adempimento una tantum ma deve essere sostituita ogni volta che intervenga una variazione di uno dei dati in essa contenuti. I casi più frequenti sono:
L'omessa sostituzione della targhetta quando uno dei dati è diventato obsoleto equivale, di fatto, a esporre un'informazione non veridica: la circostanza può essere rilevata dagli organi di vigilanza nell'ambito dei controlli sulla pubblicità stradale e incidere sulla valutazione della regolarità dell'impianto.
Profili sanzionatori e conseguenze dell'irregolarità
L'articolo 55 non reca autonome sanzioni, ma la mancata apposizione della targhetta (o la sua incompletezza) si riflette sulla valutazione complessiva della regolarità dell'impianto pubblicitario ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice della Strada. Un cartello privo di targhetta identificativa viene trattato come impianto non identificabile, il che può costituire elemento indiziante di assenza o irregolarità dell'autorizzazione, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Codice per la pubblicità non autorizzata. Sul piano pratico, il titolare dell'autorizzazione ha quindi un interesse concreto a mantenere la targhetta sempre presente, leggibile e aggiornata.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti