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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il cantiere mobile è quello caratterizzato da un avanzamento continuo dei lavori, da poche centinaia di metri al giorno fino a qualche km/h.
  • Il segnalamento prevede un presegnalamento (veicolo o banchina) e un segnale mobile di protezione che avanza con il cantiere.
  • Il segnale mobile di protezione è un pannello a strisce bianche e rosse con freccia di passaggio obbligatorio e luci gialle lampeggianti.
  • In galleria aperta al traffico i cantieri mobili non sono ammessi, salvo deroghe autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
  • Sulle strade di tipo E ed F è possibile sostituire il segnale LAVORI con un moviere munito di bandiera, in deroga all'art. 31 comma 2.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 DPR 495/1992 — Cantieri mobili

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Un cantiere stradale si definisce "mobile" se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h.

2. Il segnalamento di un cantiere mobile su strade con almeno due corsie per senso di marcia consiste in un: a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una normale manovra di decelerazione in rapporto alla velocità che gli stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta stradale considerata. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) è costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale LAVORI, il segnale CORSIE DISPONIBILI, il pannello integrativo indicante la distanza del cantiere (figg. II.399/a e II.399/b), ed eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata può assumere la configurazione di SEGNALE MO- BILE DI PREAVVISO (figg. II.400); b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE (fig. II.401), costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica "sul posto" comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE può essere sistemato su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di accompagnamento. In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata. 3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'articolo 79, comma

10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attività di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'articolo 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'articolo 31, comma 2, può essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b).

Commento

Che cos'è un cantiere mobile e perché merita una disciplina specifica

Non tutti i lavori stradali si svolgono in un punto fisso della carreggiata. Alcune attività — fresatura del manto, pulizia delle banchine, sfalcio dell'erba, ispezione delle cunette, posa di segnaletica orizzontale — si spostano progressivamente lungo la strada a velocità variabile, da poche centinaia di metri al giorno fino ad alcune centinaia di metri all'ora. Questo tipo di lavoro prende il nome di cantiere mobile ed è disciplinato dall'art. 39 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992).

La peculiarità del cantiere mobile è che il punto di pericolo non è mai fermo: si sposta mentre il traffico scorre. Questo impone un sistema di segnalamento dinamico, coordinato con l'avanzamento dei lavori, completamente diverso da quello di un cantiere fisso. Se la segnaletica non si muove insieme ai lavori, perde il suo significato e diventa essa stessa fonte di rischio.

Il sistema di segnalamento: presegnalamento e segnale mobile di protezione

Su strade con almeno due corsie per senso di marcia, la normativa prevede due componenti principali del segnalamento.

La prima componente è il presegnalamento: è posto in anticipo rispetto alla zona di lavoro e deve essere spostato in modo coordinato con l'avanzamento del cantiere. Può essere collocato sulla banchina oppure installato su un apposito veicolo di protezione anticipata che precede il cantiere a distanza sufficiente a permettere ai conducenti di decelerare in modo normale. Sul veicolo o sulla banchina viene sistemata una segnaletica composita: il segnale LAVORI, il segnale CORSIE DISPONIBILI (che indica quante corsie restano percorribili), il pannello con la distanza dal cantiere e luci gialle lampeggianti. Questa combinazione consente al conducente di percepire in anticipo la situazione e di adeguare la velocità.

La seconda componente è il segnale mobile di protezione, collocato direttamente in corrispondenza della zona di lavoro. Si tratta di un pannello a strisce bianche e rosse recante un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato da cui i veicoli devono superare il cantiere, integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali formate a freccia. Il segnale può essere montato sul veicolo di lavoro stesso, su un carrello trainato o su un secondo veicolo di accompagnamento. La distinzione è importante: quando il cantiere è operativo il segnale è attivo; quando non è in funzione (per esempio durante le pause o durante il trasporto), i lampeggiatori devono essere disattivati e il segnale ripiegato, per non trarre in inganno gli utenti della strada.

La segnaletica «sul posto» e la delimitazione della zona di lavoro

Oltre ai due segnali principali, il cantiere mobile prevede anche una segnaletica «sul posto» che delimita fisicamente la zona di lavoro: coni stradali o paletti riflettenti, eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Questa delimitazione crea una barriera visiva e fisica che guida i conducenti lontano dal personale e dai macchinari impegnati nei lavori.

Un aspetto spesso trascurato riguarda le strade intersecanti: se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano da una strada laterale, il segnale LAVORI deve essere posto anche su quelle strade, così da avvisare per tempo i conducenti che si immettono nella carreggiata interessata dai lavori.

Le pellicole retroriflettenti di classe 2 e il requisito di omologazione

Il Regolamento prescrive che i segnali installati sui veicoli del cantiere mobile siano realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, come disciplinato dall'art. 79, comma 10, del DPR 495/1992. La classe 2 garantisce una maggiore visibilità notturna e in condizioni di scarsa illuminazione rispetto alla classe 1, ed è imposta proprio perché i veicoli del cantiere mobile si trovano spesso in situazioni di scarsa visibilità (nebbia, pioggia, crepuscolo) e devono essere percepiti da lontano.

Il requisito si inserisce nell'obbligo generale di omologazione della segnaletica stradale: ogni componente del segnalamento deve essere approvata secondo le norme tecniche in vigore, garantendo uniformità e affidabilità su tutto il territorio nazionale.

Il divieto in galleria e le deroghe

Una regola particolarmente rigorosa riguarda le gallerie: in galleria non sono consentiti cantieri mobili quando la galleria rimane aperta al traffico. La ragione è intuitiva: lo spazio ristretto, la scarsa ventilazione, la limitata visibilità e l'impossibilità di manovre di emergenza rendono un cantiere mobile in galleria estremamente pericoloso. La norma ammette deroghe solo per situazioni specifiche, autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che dovrà valutare caso per caso le condizioni di sicurezza.

La semplificazione per le strade locali: il moviere

Sulle strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali, caratterizzate da traffico ridotto e velocità basse), la normativa prevede una semplificazione pratica. Quando il cantiere mobile è costituito dall'attività di un singolo veicolo operativo — già segnalato secondo quanto previsto dall'art. 38 del Regolamento — il segnale LAVORI può essere sostituito con un moviere: un operatore munito di bandiera che regolamenta la circolazione. Questa deroga all'art. 31 comma 2 è ammessa anche dall'art. 42 comma 3 lettera b) del Regolamento e risponde a un criterio di proporzionalità: su strade a basso traffico e bassa velocità, la presenza fisica di un operatore formato è equivalente — e talvolta più efficace — di una segnaletica fissa.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa si intende per cantiere mobile?

Un cantiere mobile è un cantiere stradale caratterizzato da un avanzamento continuo o progressivo dei lavori, che può variare da poche centinaia di metri al giorno fino ad alcune centinaia di metri all'ora. Non ha una posizione fissa: la zona di lavoro si sposta mentre il traffico scorre, richiedendo una segnaletica dinamica che si muova di pari passo.

Il segnale mobile di protezione deve essere sempre acceso?

No. Il segnale mobile di protezione — il pannello a strisce bianche e rosse con freccia e luci gialle lampeggianti — deve essere attivo solo durante la fase operativa del cantiere. Quando il cantiere è in pausa, in spostamento o fuori servizio, i lampeggiatori devono essere disattivati e il segnale ripiegato, per non generare allarmi inutili nel traffico.

I cantieri mobili sono ammessi in galleria?

In linea di principio no: in galleria aperta al traffico i cantieri mobili non sono consentiti, per ragioni di sicurezza legate allo spazio ristretto e alla scarsa visibilità. Sono ammesse deroghe solo per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Perché i segnali dei veicoli di cantiere devono avere pellicole retroriflettenti di classe 2?

La classe 2 garantisce una visibilità notturna e in condizioni di scarsa illuminazione superiore rispetto alla classe 1. I veicoli di cantiere mobile operano spesso in condizioni difficili (pioggia, nebbia, alba o tramonto) e devono essere percepiti a distanza sufficiente per consentire una normale decelerazione.

Un moviere può sostituire il segnale LAVORI su una strada di quartiere?

Sì, ma solo sulle strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali) e a condizione che il cantiere mobile sia costituito dall'attività di un solo veicolo operativo già segnalato secondo l'art. 38 del Regolamento. In quel caso, in deroga all'art. 31 comma 2, il segnale LAVORI può essere sostituito da un operatore con bandiera, come previsto dall'art. 42 comma 3 lettera b).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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