Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 18 DPR 495/1992 – Indennizzo

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1 gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti. 2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, l'annotazione può essere effettuata in forma digitale.

3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" – giusta tabelle I.1, I.2, I.3, – la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.

4. È consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto. 5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue: a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g): 1) sino a 20 t, euro 510,26; 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09; 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più; b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera: 1) sino a 20 t, euro 169,91; 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48; 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26; 4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più; c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c): 1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.

6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata. Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.

7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.

8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi "X" di validità dell'autorizzazione.

9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1 gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma

1. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

In sintesi

  • L'art. 18 stabilisce le modalità di calcolo dell'indennizzo per la maggiore usura stradale causata da veicoli eccezionali, in attuazione dell'art. 62 del Codice della Strada.
  • L'importo si determina tramite le tabelle I.1, I.2, I.3 allegate al regolamento e viene aggiornato annualmente con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
  • Il pagamento si documenta con ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione; l'ente non proprietario trasferisce le somme all'ente competente.
  • Per percorsi autostradali ripetitivi non controllabili, il calcolo assume come lunghezza la metà del tratto non monitorato.
  • È prevista una valutazione convenzionale forfettaria per i richiedenti che non possono indicare itinerari e chilometraggio esatti al momento della domanda periodica.
  • Le somme possono essere versate in soluzioni rateali non inferiori a un terzo dell'importo annuale, con autorizzazione di durata commisurata alla soluzione versata.
Indice dei contenuti

Finalità e ambito applicativo dell'indennizzo per maggiore usura

L'art. 18 del DPR 495/1992 disciplina in modo analitico il meccanismo di calcolo e versamento dell'indennizzo dovuto agli enti che autorizzano il transito di veicoli eccezionali o di trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il fondamento è chiaro: un veicolo che supera i limiti di massa ordinaria provoca alla sede stradale un'usura superiore a quella cui la rete è normalmente sottoposta, e chi utilizza la strada in modo straordinario è tenuto a compensare economicamente tale degrado. L'indennizzo non è una sanzione ma un corrispettivo tecnico-economico per l'uso anomalo del bene pubblico strade.

Il regolamento non fissa direttamente gli importi in modo definitivo, ma rinvia alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del testo normativo. Queste tabelle contengono le formule di calcolo che tengono conto della lunghezza del percorso, della massa eccedente e della tipologia del veicolo. Il risultato «I» (indennizzo) emerge dall'applicazione di parametri tecnici alla variabile «L» (lunghezza del percorso), con coefficienti diversificati per categoria di veicolo.

Adeguamento ISTAT e dinamica degli importi nel tempo

A partire dal 1° gennaio 1994, gli importi sono soggetti ad adeguamento automatico annuale in base alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale). Questo meccanismo di rivalutazione automatica garantisce che l'indennizzo mantenga nel tempo il proprio valore reale, senza necessità di interventi legislativi ad hoc. Il riferimento temporale è l'ultimo indice pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione, con arrotondamento alle mille lire inferiori per frazioni fino a cinquecento lire e alle mille lire superiori per frazioni oltre le cinquecento lire (formula rimasta nelle norme di calcolo storico pur dopo il passaggio all'euro, con equivalenti aggiornati).

Anche gli importi convenzionali del comma 5 (valutazione forfettaria) seguono lo stesso meccanismo di adeguamento ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 1993. Questo assicura uniformità di trattamento tra la modalità di calcolo analitica basata sulle tabelle e la modalità convenzionale forfettaria.

Documentazione del pagamento e flussi finanziari tra enti

Il comma 2 disciplina la prova del pagamento: la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o del complesso di veicoli costituisce il documento da allegare alla domanda di autorizzazione. Può essere allegata in originale o in copia, salvo diversa acquisizione dell'informazione da parte dell'ente rilasciante. Una disposizione importante riguarda il caso in cui l'ente che rilascia l'autorizzazione non sia il proprietario o il concessionario della strada interessata al transito: in tal caso le somme percepite devono essere tempestivamente trasferite all'ente competente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione stessa, e - in linea con la progressiva digitalizzazione amministrativa - tale annotazione può essere effettuata in forma digitale secondo le facoltà dell'art. 14, comma 1.

Per le strade di percorso misto statale e viabilità minore, il comma 7 prevede una ripartizione specifica: 7/10 alle amministrazioni regionali e 3/10 al compartimento ANAS territorialmente competente. Nel caso di percorsi che attraversino più regioni, la quota di indennizzo spettante a ciascuna è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi segmenti indicati nelle autorizzazioni. Questa articolazione riflette la ripartizione delle competenze di manutenzione stradale tra Stato, regioni ed enti locali.

Casi speciali: percorsi autostradali ripetitivi e valutazione convenzionale

Il comma 3 introduce una regola specifica per i percorsi autostradali ripetitivi non controllabili con esazioni di ingresso-uscita: la variabile «L» da inserire nel calcolo dell'indennizzo è assunta pari alla metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile. La ratio è pratica: in assenza di dati certi sul numero di transiti, si applica un criterio prudenziale che evita sia l'elusione dell'obbligo sia il rischio di calcoli eccessivi.

Il comma 4 prevede invece la possibilità di una valutazione convenzionale dell'indennizzo quando il richiedente un'autorizzazione periodica non è in grado di indicare anticipatamente il chilometraggio, gli itinerari o il carico effettivo dei singoli trasporti. In questi casi si applicano gli importi forfettari del comma 5, graduati per fascia di massa complessiva del veicolo risultante dalla carta di circolazione. Le fasce previste sono tre principali (sino a 20 t, da 20 a 33 t, da 33 a 56 t) con incrementi per masse superiori, con distinzione tra veicoli ordinari e mezzi d'opera. Per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari, il calcolo avviene per viaggio con versamento trimestrale anticipato a titolo di acconto, conguagliato nel mese successivo al trimestre sulla base della documentazione convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.

Pagamento rateale e durata dell'autorizzazione

Il comma 6 consente di versare gli importi convenzionali in soluzioni non inferiori a un terzo di quello annuale: in questo caso l'autorizzazione ha durata temporale corrispondente alla soluzione versata. Per i complessi mezzi d'opera per i quali sia già stato versato l'indennizzo ai sensi dell'art. 34, comma 1 del Codice, la durata dell'autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Regole particolari si applicano anche ai veicoli di cui all'art. 10, commi 2 e 2-bis del Codice: in quel caso l'indennizzo è corrisposto in misura forfettaria come indicato dal Codice stesso, e la durata dell'autorizzazione non supera il periodo di frazionamento della tassa di possesso. Infine, le disposizioni sull'adeguamento ISTAT, sul pagamento rateale e sulla ripartizione tra enti non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade (comma 10).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Come si calcola l'indennizzo per maggiore usura stradale?

L'indennizzo si calcola applicando le formule contenute nelle tabelle I.1, I.2, I.3 allegate al DPR 495/1992. Il risultato dipende dalla lunghezza del percorso (variabile L), dalla massa eccedente i limiti ordinari e dalla categoria del veicolo. Per chi non può indicare itinerari precisi in anticipo, è prevista una valutazione convenzionale forfettaria per fasce di massa.

Chi deve pagare l'indennizzo e a chi va versato?

Il pagamento è a carico del richiedente l'autorizzazione al trasporto eccezionale. Le somme vanno versate all'ente che rilascia l'autorizzazione; se questo ente non è il proprietario o concessionario della strada, deve trasferire tempestivamente le somme all'ente competente. Per percorsi su strade statali e viabilità minore, 7/10 va alle regioni e 3/10 all'ANAS competente per territorio.

Gli importi dell'indennizzo cambiano nel tempo?

Sì. A partire dal 1994, gli importi sono adeguati automaticamente ogni anno in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale). Si fa riferimento all'ultimo indice ISTAT pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 1° dicembre dell'anno precedente.

È possibile pagare l'indennizzo in modo rateale?

Sì, per gli importi derivanti dalla valutazione convenzionale (comma 5) è possibile versare in soluzioni non inferiori a un terzo dell'importo annuale. In tal caso, però, l'autorizzazione ha validità temporale corrispondente alla sola soluzione versata: per ottenere la proroga occorre effettuare il versamento successivo.

Le regole dell'art. 18 si applicano anche alle autostrade in concessione?

Solo parzialmente. I commi 1, 2 e 3 (calcolo tabellare, documentazione del pagamento e regola del percorso autostradale non controllabile) si applicano anche alle autostrade in concessione. I restanti commi - valutazione convenzionale, rateizzazione, ripartizione tra enti - non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari autostradali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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