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La guida

CCNL Croce Rossa Italiana

Contratto a tempo determinato nel CCNL Croce Rossa Italiana: causali e durata

Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

In sintesi

Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale prevista dalla legge (il CCNL CRI non ne aggiunge). Il CCNL fissa il tetto del 30% dei lavoratori stabili in forza al 1° gennaio (enti con più di 3 dipendenti) e intervalli di stop&go di 7 giorni (contratti fino a 6 mesi) e 10 giorni (oltre 6 mesi). Sono ammesse al massimo 4 proroghe. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi matura il diritto di precedenza.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
Istituti trattati
Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · Art. 36 CCNL (durata 24 mesi, tetto del 30%, intervalli di 7 e 10 giorni, precedenza)
Fonte
Testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF), art. 36

I limiti in sintesi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

Contratto a termine — limiti di legge e regole dell’art. 36 del CCNL CRI
Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) 24 mesi, proroghe incluse; contano anche i periodi in somministrazione tra lo stesso ente e lo stesso lavoratore
Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi L’art. 36 non elenca causali ulteriori: valgono quelle di legge
Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti al 1° gennaio (enti con più di 3 dipendenti; fino a 3 sempre possibile). Esenti: avvio di nuove attività o convenzioni (12 mesi), sostituzioni, stagionali, over 50
Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi Oltre il limite di legge il contratto diventa a tempo indeterminato
Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Ridotti a 7 giorni (contratti fino a 6 mesi) e 10 giorni (oltre 6 mesi); nessun intervallo tra sostituzioni successive di assenti
Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Vale per le assunzioni a tempo indeterminato dei 12 mesi successivi; va chiesta per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione (3 mesi per gli stagionali) e si estingue dopo un anno
Se il rapporto prosegue oltre la scadenza spetta la maggiorazione di legge (art. 23 D.Lgs. 81/2015) e, oltre il 30° giorno (contratto sotto i 6 mesi) o il 50° giorno (altri casi), il contratto diventa a tempo indeterminato (art. 36 c. 8-9). Non si può assumere a termine per sostituire lavoratori in sciopero, né negli enti con licenziamenti collettivi nei 12 mesi precedenti per le stesse mansioni (salvo sostituzioni o contratti sotto i 3 mesi), né senza valutazione dei rischi (c. 16).

Durata, causali e limiti

La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

Durata e causali

La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

Proroghe e rinnovi

Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli: la legge prevede 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi), ma il CCNL CRI li riduce a 7 giorni e 10 giorni (art. 36 c. 11). Due assunzioni a termine senza soluzione di continuità fanno scattare il tempo indeterminato dal primo contratto (c. 13).

Conversione e precedenza

Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare per iscritto la propria volontà entro 6 mesi dalla cessazione (3 mesi per gli stagionali); il diritto riguarda le assunzioni dei 12 mesi successivi e va richiamato nel contratto individuale (art. 36 c. 18-20). Le lavoratrici in congedo di maternità ne maturano il periodo utile (c. 21). La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Casi pratici

Tizio — quinta proroga
Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 5 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo previsto dal CCNL CRI è di 10 giorni (20 per la legge): il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale prevista dalla legge; l’art. 36 del CCNL CRI non ne aggiunge altre.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: per legge 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi e 20 se superiore; nel CCNL CRI sono ridotti a 7 e 10 giorni (art. 36 c. 11). Non servono tra sostituzioni successive di lavoratori assenti.
Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Tetto del 30%, intervalli di 7 e 10 giorni e precedenza sono quelli dell’art. 36 del CCNL CRI 2020-2022, in ultrattività.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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