Testo dell'articoloVigente
Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)
Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.
L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Le forme del servizio pasto a confronto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto
Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.
Il regime fiscale
L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).
La differenza con il buono pasto
È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.
Un diritto contrattuale
Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.
Un diritto contrattuale, non di legge
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Casi pratici
Domande frequenti
Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel comparto artigiano del legno e dell'arredamento la pausa pasto si gestisce quasi sempre senza una mensa interna: le dimensioni ridotte delle botteghe e dei laboratori rendono antieconomico un refettorio attrezzato. Per questo il tema, nella contrattazione di settore, si traduce in due strumenti alternativi - il buono pasto e l'indennità sostitutiva di mensa - che hanno natura giuridica e trattamento fiscale profondamente diversi. Capire la differenza è decisivo tanto per il datore quanto per il lavoratore, perché incide sul netto in busta e sugli oneri aziendali.
Perché il legno-arredo artigiano ricorre al buono pasto
La struttura produttiva del settore - piccoli laboratori, cantieri di posa, trasferte presso il cliente - mal si concilia con un servizio di ristorazione fisso. Il buono pasto è la soluzione più flessibile: segue il lavoratore ovunque presti servizio e si spende presso esercizi convenzionati. La contrattazione collettiva artigiana ne disciplina presupposti e misura, spesso rinviando agli accordi territoriali regionali che storicamente caratterizzano l'artigianato.
Il regime fiscale: la soglia dell'art. 51 TUIR
Il buono pasto è escluso dalla base imponibile fiscale e contributiva entro i limiti fissati dall'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR: 4 € al giorno per i buoni cartacei e 8 € al giorno per quelli in formato elettronico. La parte eccedente concorre a formare reddito. È un dato di legge, stabile, che non dipende dal singolo CCNL: il contratto può prevedere un buono di valore superiore, ma la frazione oltre soglia è tassata.
Indennità sostitutiva in denaro: attenzione alla tassazione
Diverso è il caso dell'indennità sostitutiva erogata in contanti. Quando non assume la forma del buono ma del rimborso monetario, essa concorre integralmente al reddito imponibile, con l'unica eccezione della quota giornaliera di 5,29 € riconosciuta ai prestatori di lavoro addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità prive di servizio di mensa. È un'asimmetria spesso ignorata: pagare la pausa in denaro anziché in buoni può ridurre il netto effettivo per il lavoratore.
Misura e presupposti: leggere il contratto vigente
Gli importi concreti, le giornate che danno diritto alla prestazione e le soglie minime di orario per maturarla sono definiti dalle tabelle del CCNL artigiano del legno-arredamento di volta in volta vigente e dagli accordi regionali. Per questo è prudente verificare sempre l'ultima versione contrattuale e gli eventuali rinnovi, evitando di assumere come definitivi importi che possono essere stati aggiornati.
Incidenza su TFR e altri istituti
Buono pasto e indennità di mensa hanno natura tipicamente non retributiva: rispondono a un'esigenza di rimborso del costo del pasto, non a un corrispettivo della prestazione. Di norma, quindi, non rientrano nella base di calcolo del TFR né della tredicesima, salvo che il contratto o un accordo individuale non dispongano diversamente. La qualificazione concreta va però sempre verificata, perché un'erogazione continuativa e generalizzata può, in casi limite, assumere carattere retributivo.
Buone prassi gestionali
Per l'azienda artigiana conviene formalizzare per iscritto la scelta tra buono ed eventuale indennità, indicando il presupposto (assenza di mensa, articolazione dell'orario, trasferte) e mantenere documentazione dell'erogazione. Questo riduce il rischio di contestazioni in sede ispettiva e chiarisce al lavoratore la natura della voce, distinguendola dalla retribuzione ordinaria.
Domande frequenti
Il buono pasto nel legno-arredo artigiano è sempre dovuto?
No. Il diritto e la misura dipendono da quanto previsto dal CCNL artigiano vigente e dagli accordi regionali; spesso è condizionato all'assenza di mensa e a una determinata articolazione dell'orario di lavoro.
Quanto è esente da tasse il buono pasto?
L'art. 51 TUIR esenta fino a 4 € al giorno per i buoni cartacei e fino a 8 € al giorno per quelli elettronici. La parte eccedente concorre a formare reddito imponibile.
L'indennità di mensa pagata in denaro è tassata?
Sì, concorre integralmente al reddito imponibile, salvo la quota giornaliera di 5,29 € prevista per chi è addetto a strutture prive di servizio di mensa.
Il buono pasto incide sul TFR?
In linea generale no, perché ha natura non retributiva. Può rilevare solo se il contratto o un accordo individuale ne dispongano espressamente l'inclusione.
Dove trovo l'importo aggiornato del buono?
Nelle tabelle del CCNL artigiano del legno-arredamento in vigore e negli accordi territoriali regionali, che vanno consultati nella loro versione più recente.