Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

In sintesi

La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Mensa aziendale e forme alternative

Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

La mensa aziendale e le convenzioni

La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

I buoni pasto

Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

L’indennità sostitutiva

La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

Un diritto contrattuale, non di legge

È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Casi pratici

Tizio — mensa aziendale interna
Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

In sintesi

  • Nel CCNL concia, pelli e cuoio mensa, buoni pasto e indennità sostitutive sono istituti di welfare contrattuale legati all'organizzazione industriale e alla turnazione.
  • Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4 euro/giorno se cartaceo e 8 euro/giorno se elettronico, ex art. 51 TUIR.
  • L'indennità sostitutiva in denaro è di regola integralmente imponibile.
  • La spettanza si collega all'articolazione dei turni e alla pausa pasto ex art. 8 D.Lgs. 66/2003.
  • Importi e condizioni dipendono dalle tabelle del CCNL e dagli accordi di secondo livello vigenti.
Indice dei contenuti

Nell'industria conciaria, dove la lavorazione di pelli e cuoio si svolge spesso su turni e in cicli produttivi continui, gli istituti legati alla refezione hanno una funzione concreta di sostegno al lavoratore durante l'orario. Il CCNL concia regola il servizio mensa, il buono pasto e l'indennità sostitutiva come strumenti di welfare contrattuale: non sono un obbligo di legge generalizzato, ma discendono dal contratto e dagli accordi aziendali, da leggere nella versione vigente. La differenziazione rispetto ad altri comparti sta nell'organizzazione industriale del lavoro, che plasma le condizioni di spettanza.

I tre istituti e la loro funzione

Il servizio mensa è la somministrazione del pasto in struttura aziendale o convenzionata, soluzione frequente negli stabilimenti conciari di dimensioni rilevanti. Il buono pasto è un titolo spendibile presso esercizi convenzionati. L'indennità sostitutiva è la somma in denaro che surroga il servizio dove non è organizzabile. La scelta della forma spetta tipicamente al datore, in funzione dell'assetto produttivo.

Il trattamento fiscale

La disciplina fiscale è quella generale dell'art. 51 TUIR. La somministrazione diretta di vitto in mensa aziendale è esclusa dal reddito. Il buono pasto è esente fino a 4 euro al giorno se cartaceo e fino a 8 euro al giorno se elettronico; la quota eccedente è imponibile. L'indennità sostitutiva in contanti è invece di regola interamente tassata, salvo la franchigia di 5,29 euro riservata a particolari categorie. La convenienza fiscale orienta spesso le aziende verso il buono elettronico o la mensa interna.

Turni industriali e pausa pasto

L'industria conciaria lavora frequentemente su più turni. La pausa per il pasto si collega all'art. 8 del D.Lgs. 66/2003, che impone un intervallo quando l'orario giornaliero supera le sei ore. Negli stabilimenti con mensa interna l'intervallo coincide con il pasto somministrato; dove la mensa manca, intervengono il buono o l'indennità. La pausa è di norma non retribuita e non computata come orario, salvo diversa previsione contrattuale.

Lavoro notturno e ciclo continuo

Nei reparti a ciclo continuo il lavoro notturno è disciplinato dal D.Lgs. 66/2003, con le relative maggiorazioni e tutele. Il pasto in turno notturno pone esigenze organizzative specifiche: il CCNL può prevedere modalità dedicate di refezione o indennità per chi lavora di notte, da verificare nel contratto vigente.

Natura assistenziale e riflessi sugli istituti

Buono pasto e indennità di mensa hanno natura assistenziale e non retributiva: di regola non rientrano nella base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c. né delle mensilità aggiuntive, costituendo rimborso di un costo connesso al lavoro e non corrispettivo della prestazione. La qualificazione delle singole indennità va comunque confrontata con le clausole del CCNL.

Domande frequenti

La mensa aziendale nella concia genera reddito imponibile?

No: la somministrazione diretta di vitto è esclusa dal reddito ex art. 51 TUIR, senza la soglia che si applica invece ai buoni pasto.

Qual è la soglia esente del buono pasto?

Ex art. 51 TUIR il buono è esente fino a 4 euro/giorno se cartaceo e 8 euro/giorno se elettronico. L'eccedenza è imponibile.

L'indennità sostitutiva di mensa è tassata?

Di regola sì, integralmente, salvo la franchigia di 5,29 euro per particolari categorie. È meno conveniente del buono pasto elettronico.

Come funziona il pasto nel turno notturno?

Nei reparti a ciclo continuo il lavoro notturno segue il D.Lgs. 66/2003; il CCNL può prevedere modalità di refezione o indennità dedicate, da verificare nel contratto vigente.

Il buono pasto incide sul TFR?

Di regola no: ha natura assistenziale e non retributiva, quindi non rientra nella base del TFR ex art. 2120 c.c. né nelle mensilità aggiuntive, salvo diversa clausola contrattuale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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