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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Mandato di credito: chi accetta l'incarico di fare credito a un terzo in nome e per conto proprio risponde verso il mandante come fideiussore di un debito futuro.
  • Obbligo di chi accetta: il mandatario non può rinunciare all'incarico accettato; è tenuto a eseguirlo.
  • Diritto di revoca del mandante: chi ha conferito l'incarico può invece revocarlo, ma con obbligo di risarcire il danno causato all'altra parte.
  • Applicazione delle norme sulla fideiussione: il mandante assume una posizione assimilata a quella del fideiussore per il debito che il terzo contrarrà verso il mandatario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1958 c.c. Effetti del mandato di credito

In vigore

Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro. Colui che ha accettato l’incarico non può rinunziarvi, ma chi l’ha conferito può revocarlo, salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte.

In sintesi

  • Mandato di credito: chi accetta l'incarico di fare credito a un terzo in nome e per conto proprio risponde verso il mandante come fideiussore di un debito futuro.
  • Obbligo di chi accetta: il mandatario non può rinunciare all'incarico accettato; è tenuto a eseguirlo.
  • Diritto di revoca del mandante: chi ha conferito l'incarico può invece revocarlo, ma con obbligo di risarcire il danno causato all'altra parte.
  • Applicazione delle norme sulla fideiussione: il mandante assume una posizione assimilata a quella del fideiussore per il debito che il terzo contrarrà verso il mandatario.
Indice dei contenuti

Il mandato di credito: natura giuridica

Il mandato di credito, disciplinato dagli artt. 1958-1959 c.c., e' un contratto con cui una parte (il mandante) incarica un'altra (il mandatario) di fare credito a un terzo, ma in nome e per conto proprio del mandatario. Il tratto distintivo e' che il credito viene erogato dal mandatario a titolo personale, non in rappresentanza del mandante: si crea così un rapporto diretto tra mandatario e terzo, mentre il mandante assume la posizione di garante del debito che il terzo contrarra' verso il mandatario.

La legge assimila esplicitamente questa posizione a quella del fideiussore per un debito futuro: il mandante risponde come fideiussore. Ne consegue l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme sulla fideiussione (artt. 1936-1957 c.c.).

Esempio pratico: Tizio, Caio e Sempronio

Tizio incarica Caio di fare credito a Sempronio per 50.000 euro, che Caio eroga a Sempronio a proprio nome. Se Sempronio non paga, Caio potra' agire contro Tizio come se questi fosse fideiussore del debito di Sempronio. Tizio, dal canto suo, potra' poi agire contro Sempronio per recuperare quanto versato a Caio.

L'asimmetria tra mandante e mandatario

L'art. 1958 introduce una significativa asimmetria tra le parti. Il mandatario che ha accettato l'incarico non può unilateralmente rinunciarvi: e' vincolato a eseguirlo. Il mandante, invece, conserva il potere di revoca, ma non gratuitamente: la revoca comporta l'obbligo di risarcire il danno subito dal mandatario. Questa asimmetria riflette la logica del contratto: il mandatario, accettando, ha assunto un impegno verso il terzo che potrebbe essere già in corso di esecuzione o su cui il terzo fa affidamento.

Differenza con la fideiussione diretta

Nel mandato di credito, il mandatario non eroga denaro per conto del mandante: agisce in proprio. La garanzia del mandante e' quindi indiretta e si attiva solo se il terzo non adempie verso il mandatario. A differenza della fideiussione classica, dove il garante e' terzo rispetto al rapporto principale, nel mandato di credito il mandatario-creditore e' egli stesso parte del rapporto garantito. Questa struttura triangolare distingue il mandato di credito da altre figure di garanzia.

Rilievo pratico

Il mandato di credito e' oggi scarsamente utilizzato nella prassi commerciale, dove le sue funzioni sono in gran parte assolte da strumenti come le lettere di credito, le garanzie bancarie a prima richiesta o la fideiussione omnibus. Tuttavia, la figura mantiene rilevanza teorica come modello concettuale per comprendere le garanzie personali indirette e trova ancora applicazione in alcuni rapporti tra operatori finanziari.

Domande frequenti

Cos'e' il mandato di credito?

È il contratto con cui il mandante incarica il mandatario di fare credito a un terzo in nome e per conto proprio del mandatario. Il mandante risponde come fideiussore del debito futuro del terzo.

Il mandatario può rinunciare all'incarico dopo averlo accettato?

No. Chi ha accettato il mandato di credito non può unilateralmente rinunciarvi ed e' tenuto a eseguirlo.

Il mandante può revocare l'incarico?

Si', ma con obbligo di risarcire il danno subito dal mandatario a causa della revoca. La revoca e' possibile ma non e' gratuita.

Quali norme si applicano al mandante nel mandato di credito?

In quanto assimilato a un fideiussore di debito futuro, al mandante si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla fideiussione contenute negli artt. 1936-1957 c.c.

Qual e' la differenza tra mandato di credito e fideiussione?

Nella fideiussione il garante e' terzo rispetto al rapporto principale. Nel mandato di credito, il mandatario eroga il credito in proprio ed e' parte del rapporto; la garanzia del mandante e' indiretta.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.