- Gli incarichi giornalieri previsti dall'art. 80 co. 2 L. 354/1975 sono conferiti direttamente dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.
- Il conferimento è subordinato all'accertamento dell'idoneità del richiedente ad assolvere i compiti relativi all'incarico.
- La valutazione dell'idoneità è rimessa a una commissione composta dal provveditore (presidente), due dirigenti penitenziari e un esperto nella materia dell'incarico, che sottopone il richiedente a un colloquio.
- Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del provveditorato regionale.
- La norma attua l'art. 80 co. 2 L. 354/1975 sul lavoro dei detenuti per committenti esterni, disciplinando il procedimento di selezione dei soggetti idonei a ricevere incarichi lavorativi giornalieri.
Testo dell'articoloVigente
Art. 131 DPR 230/2000 — Incarichi giornalieri
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi previsti dal secondo comma dell'articolo 80 della legge.
2. Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento dell'idoneità del richiedente ad assolvere i compiti relativi.
3. A tal fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione composta dal provveditore, che la presiede, e da due dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella materia relativa all'incarico da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare l'idoneità indicata nel comma 2.
4. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del provveditorato regionale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 131 Cod. Amb. — controllo degli scarichi di sostanze pericolose
- Art. 131 D.Lgs. 209/2005 — Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
- Art. 131 D.Lgs. 42/2004 — Paesaggio
- Art. 131 Codice Civile: Possesso di stato
- Articolo 131 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 131 Codice del Consumo: Diritto di regresso
Commento
L'articolo 131 del DPR 230/2000 disciplina il procedimento amministrativo per il conferimento degli incarichi giornalieri ai detenuti, previsti dall'art. 80 co. 2 L. 354/1975. Si tratta di una norma di organizzazione interna che regola come vengono selezionati e incaricati i detenuti che svolgono attività lavorative su commissione esterna all'interno dell'istituto penitenziario, o che svolgono prestazioni lavorative giornaliere per conto di soggetti privati o pubblici. La disposizione, pur tecnica, si inserisce nel quadro più ampio del lavoro penitenziario come strumento fondamentale di trattamento e di reinserimento sociale.
Il fondamento nella legge penitenziaria e nella Costituzione
L'articolo 131 attua l'art. 80 co. 2 L. 354/1975 (da non confondere con l'art. 80 DPR 230/2000 sulla sospensione delle sanzioni), che prevede la possibilità per i detenuti di svolgere lavoro per committenti esterni all'istituto, con modalità determinate dalla legge. Il lavoro è riconosciuto dalla L. 354/1975 come uno degli elementi fondamentali del trattamento penitenziario: l'art. 20 L. 354/1975 stabilisce che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo e deve essere remunerato in misura corrispondente alle norme di contratti collettivi.
L'art. 27 co. 3 Cost. è il fondamento costituzionale: il lavoro, inteso come attività produttiva e socialmente riconosciuta, è uno degli strumenti più efficaci di rieducazione e di reinserimento. Il detenuto che lavora acquisisce competenze spendibili all'esterno, mantiene ritmi di vita regolari, percepisce una retribuzione che può usare per il proprio sostentamento e per risarcire le vittime, e conserva un legame con il mondo del lavoro. L'art. 4 Cost. — che riconosce il diritto al lavoro — non è sospeso dalla condizione detentiva: nella misura in cui è compatibile con le esigenze dell'esecuzione, il detenuto ha diritto di accedere al lavoro come strumento di dignità personale e di progressivo reinserimento.
La competenza del provveditore regionale
Il comma 1 attribuisce al provveditore regionale il potere di conferire direttamente gli incarichi previsti dall'art. 80 co. 2 L. 354/1975. La scelta di attribuire questa competenza al livello regionale — e non alla singola direzione dell'istituto — risponde a una logica di uniformità e di controllo di qualità: il provveditorato ha una visione sovra-istituzionale che consente di gestire il mercato degli incarichi giornalieri in modo coerente su tutto il territorio della circoscrizione regionale, evitando disparità di trattamento tra istituti diversi.
Il provveditore regionale è il dirigente generale preposto all'amministrazione degli istituti penitenziari di una regione. È l'autorità intermedia tra il DAP (livello centrale) e le singole direzioni istituzionali. La sua competenza in materia di incarichi giornalieri si spiega anche con il fatto che questi incarichi possono riguardare prestazioni da rendere al di fuori dell'istituto, il che richiede una valutazione non solo della professionalità del detenuto ma anche della sua affidabilità in termini di sicurezza.
Il requisito dell'idoneità: valutazione preliminare al conferimento
Il comma 2 stabilisce che il conferimento degli incarichi avviene «a seguito di accertamento dell'idoneità del richiedente ad assolvere i compiti relativi». L'idoneità è condizione necessaria e non rinunciabile: non si può conferire un incarico giornaliero a un detenuto senza aver verificato che sia in grado di svolgerlo adeguatamente. Questa previsione tutela sia il committente esterno — che ha interesse a ricevere una prestazione qualitativamente adeguata — sia il detenuto stesso, che non deve essere assegnato a un incarico superiore alle proprie capacità.
L'idoneità non è una valutazione generica: è specifica rispetto all'incarico da conferire. Un detenuto idoneo a svolgere lavori di falegnameria potrebbe non essere idoneo a lavori di elettricità, e viceversa. Questa specificità è garantita dal comma 3, che prevede la partecipazione alla commissione di un esperto nella materia relativa all'incarico da conferire.
La commissione di valutazione: composizione e procedimento
Il comma 3 disciplina in dettaglio la composizione e il funzionamento della commissione di valutazione. È presieduta dal provveditore regionale e composta da due dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, più un esperto nella materia relativa all'incarico. Il colloquio con il richiedente è lo strumento attraverso cui viene valutata l'idoneità. La presenza dell'esperto esterno garantisce che la valutazione tecnica sia fondata su competenze settoriali specifiche, non solo su un giudizio generico del personale penitenziario.
La scelta del colloquio come strumento di valutazione è coerente con la natura dell'incarico: si tratta di verificare non solo le competenze tecniche del richiedente, ma anche la sua capacità di relazionarsi con il contesto lavorativo, le sue motivazioni, la sua affidabilità complessiva. Il colloquio consente di valutare questi aspetti in modo più completo rispetto a una semplice verifica documentale.
Il comma 4 completa il quadro organizzativo: le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del provveditorato regionale, che cura la verbalizzazione delle riunioni, la raccolta della documentazione relativa ai richiedenti e la trasmissione degli esiti ai soggetti interessati.
Inquadramento nel sistema del lavoro penitenziario
Gli incarichi giornalieri si distinguono dal lavoro ordinario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria (art. 20 L. 354/1975) e dal lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 L. 354/1975. Si tratta di prestazioni lavorative episodiche o comunque non continuative, svolte su commissione di soggetti privati o pubblici che si avvalgono della manodopera penitenziaria per esigenze specifiche. Il regime procedurale previsto dall'art. 131 — con la commissione di valutazione e il colloquio — garantisce che anche per questa forma di lavoro siano rispettati standard minimi di idoneità e di selezione, evitando che il conferimento degli incarichi avvenga in modo arbitrario o sulla base di criteri non trasparenti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi conferisce gli incarichi giornalieri ai detenuti?
Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, direttamente, ai sensi dell'art. 131 co. 1 DPR 230/2000. Non è competenza della singola direzione dell'istituto.
Cosa si intende per 'idoneità' ai fini del conferimento dell'incarico?
La capacità specifica del richiedente di assolvere i compiti relativi all'incarico concreto da conferire. L'idoneità è valutata dalla commissione attraverso un colloquio, ai sensi dell'art. 131 co. 2 e 3 DPR 230/2000.
Chi compone la commissione che valuta i richiedenti gli incarichi giornalieri?
Il provveditore regionale (presidente), due dirigenti dell'amministrazione penitenziaria e un esperto nella materia relativa all'incarico da conferire (art. 131 co. 3 DPR 230/2000).
Quale legge penitenziaria attua l'art. 131 DPR 230/2000?
Attua l'art. 80 co. 2 L. 354/1975, che prevede la possibilità per i detenuti di svolgere lavoro per committenti esterni all'istituto penitenziario, nell'ambito del sistema del lavoro come strumento di trattamento.
Gli incarichi giornalieri sono la stessa cosa del lavoro esterno previsto dall'art. 21 L. 354/1975?
No. Gli incarichi giornalieri dell'art. 80 co. 2 L. 354/1975 sono distinti dal lavoro esterno dell'art. 21 L. 354/1975, che è una misura trattamentale più ampia con diversi presupposti e procedimento. Gli incarichi giornalieri sono prestazioni specifiche su commissione.
Vedi anche