- Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti (rendite patrimoniali, interessi, proventi di legge, depositi giudiziari, proventi manifatture carcerarie, donazioni, vendita di beni mobili, entrate diverse) e entrate in conto capitale.
- Le entrate correnti comprendono le rendite ordinarie da patrimonio, gli interessi su depositi e titoli e i proventi espressamente devoluti alla Cassa da disposizioni di legge o da altre fonti normative.
- Rientrano nelle entrate correnti anche i depositi costituiti presso la Cassa per disposizione dell'autorità giudiziaria e le eventuali donazioni e oblazioni volontarie di enti o privati.
- Le entrate in conto capitale comprendono i ricavi da vendita di beni immobili, i rimborsi di titoli, i lasciti in denaro con onere di investimento e i finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 128 DPR 230/2000 — Entrate
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.
2. 2. Le entrate correnti sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dagli interessi sui depositi e su titoli; c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa; d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorità giudiziaria; e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa; f) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati; g) dalla vendita di beni mobili fuori uso; h) da entrate eventuali e diverse.
3. 3. Le entrate in conto capitale sono costituite da: a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi; b) rimborsi di titoli di proprietà; c) lasciti ed oblazioni in denaro con l'onere di investimento; d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali. 5
Stesso numero, altri codici
- Art. 128 Cod. Amb. — soggetti tenuti al controllo
- Art. 128 D.Lgs. 209/2005 — (Massimali di garanzia)
- Art. 128 D.Lgs. 42/2004 — Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
- Art. 128 c.c.: Matrimonio putativo — Testo aggiornato
- Articolo 128 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 128 Codice del Consumo: Ambito di applicazione e definizioni
Commento
L'articolo 128 del DPR 230/2000 disciplina le entrate della Cassa delle ammende, l'ente strumentale del Ministero della giustizia che finanzia interventi a favore dei detenuti, degli internati, delle loro famiglie e dell'attività trattamentale in senso lato. La norma attua l'articolo 4 della L. 354/1975, che istituisce la Cassa delle ammende, e si raccorda con le disposizioni successive del medesimo regolamento che disciplinano il bilancio, le uscite e l'amministrazione della Cassa. Il finanziamento stabile e diversificato della Cassa è una condizione essenziale per l'effettività del sistema di assistenza e trattamento garantito dall'ordinamento penitenziario.
La Cassa delle ammende: funzione e finalità
La Cassa delle ammende è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, istituita con la L. 354/1975 come strumento finanziario dedicato al sostegno del trattamento penitenziario. Le sue finalità istituzionali comprendono il finanziamento di attività di assistenza ai detenuti e alle loro famiglie, il sostegno al lavoro penitenziario, il finanziamento di programmi di reinserimento sociale e il supporto alle organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito penitenziario. Il raccordo con l'art. 27, comma 3, Cost. è immediato: senza risorse finanziarie adeguate, il principio della finalità rieducativa della pena resta una proclamazione formale priva di contenuto pratico.
La distinzione tra entrate correnti e in conto capitale
Il comma 1 introduce la distinzione fondamentale tra entrate correnti ed entrate in conto capitale. Le entrate correnti sono quelle che si rinnovano periodicamente nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'ente: rendite da patrimonio, interessi su depositi e titoli, proventi ordinari dell'attività. Le entrate in conto capitale sono invece legate a operazioni straordinarie di modifica della struttura patrimoniale: vendite di immobili, rimborsi di titoli, lasciti con onere di investimento. Questa distinzione riflette il modello contabile pubblico che distingue la gestione ordinaria (entrate-uscite correnti) da quella straordinaria (acquisizioni e dismissioni patrimoniali).
Le entrate correnti: tipologie e caratteri
Il comma 2 elenca otto categorie di entrate correnti. Le rendite patrimoniali (lett. a) derivano dal patrimonio immobiliare e mobiliare della Cassa: canoni di locazione, dividendi da partecipazioni, proventi da gestione del patrimonio. Gli interessi su depositi e titoli (lett. b) costituiscono il rendimento finanziario della liquidità disponibile. I proventi espressamente devoluti dalla legge o da altre fonti normative (lett. c) comprendono tutte le assegnazioni di legge in favore della Cassa, come la quota delle somme provenienti dall'irrogazione di determinate sanzioni. I depositi costituiti per disposizione dell'autorità giudiziaria (lett. d) riguardano le somme versate in cauzione o a garanzia nel corso di procedimenti penali che vengono devolute alla Cassa per esplicita disposizione del giudice.
I proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente (lett. e) sono legati all'attività produttiva svolta nelle lavorazioni interne agli istituti: una quota dei proventi è riassegnata alla Cassa per finanziare il trattamento. Le oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o privati (lett. f) costituiscono le entrate da liberalità: donazioni di fondazioni private, contributi di enti locali, sovvenzioni di associazioni di categoria. La vendita di beni mobili fuori uso (lett. g) riguarda la dismissione di beni materiali non più utilizzabili nell'attività ordinaria. Infine, le entrate eventuali e diverse (lett. h) fungono da categoria residuale per tutte le entrate non classificabili nelle categorie precedenti.
Le entrate in conto capitale
Il comma 3 elenca le entrate in conto capitale. I ricavi per vendita di beni immobili ed altri beni fruttiferi (lett. a) derivano dalle dismissioni del patrimonio immobiliare della Cassa, operazione che richiede le autorizzazioni ministeriali previste dalla normativa sul patrimonio pubblico. I rimborsi di titoli di proprietà (lett. b) riguardano il rimborso a scadenza di titoli obbligazionari o altri strumenti di investimento in possesso della Cassa. I lasciti e le oblazioni in denaro con onere di investimento (lett. c) si distinguono dalle donazioni correnti perché vincolare il donante a un investimento patrimoniale, non alla spesa ordinaria. I finanziamenti per acquisizioni patrimoniali (lett. d) comprendono i mutui e i finanziamenti destinati all'acquisto di beni immobili o strumentali, che incrementano il patrimonio della Cassa.
La rilevanza del finanziamento della Cassa per il trattamento
La disciplina delle entrate della Cassa potrebbe sembrare estranea al trattamento penitenziario in senso stretto, ma il nesso è diretto: le risorse della Cassa finanziano programmi di assistenza alle famiglie (art. 45 L. 354/1975), di reinserimento sociale (art. 46), di sostegno al volontariato (art. 78), di formazione professionale (art. 19) e di attività culturali e ricreative (art. 15). La diversificazione delle fonti di entrata — da quelle pubbliche a quelle provenienti dalla società civile tramite donazioni e volontariato — riflette la visione dell'ordinamento penitenziario italiano, che concepisce il reinserimento come responsabilità condivisa tra Stato e comunità, non solo come obbligo unilaterale dell'amministrazione penitenziaria.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cos'è la Cassa delle ammende e a cosa serve?
La Cassa delle ammende è un ente pubblico istituito dall'art. 4 della L. 354/1975, con il compito di finanziare le attività di assistenza, trattamento e reinserimento dei detenuti, degli internati e delle loro famiglie. Opera come strumento finanziario del Ministero della giustizia per il sostegno del sistema penitenziario.
Quali sono le principali fonti di entrata della Cassa delle ammende?
Le entrate principali sono: rendite dal patrimonio, interessi su depositi e titoli, proventi assegnati dalla legge, depositi giudiziari devoluti per ordine del giudice, proventi delle manifatture carcerarie, donazioni di enti e privati, e vendita di beni dismessi. A queste si aggiungono le entrate in conto capitale da vendite immobiliari e lasciti con onere di investimento.
Privati e associazioni possono contribuire alle risorse della Cassa delle ammende?
Sì. Il comma 2, lett. f) prevede espressamente le oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o privati tra le entrate correnti della Cassa. Fondazioni, associazioni di categoria, enti locali e privati cittadini possono versare contributi che vengono destinati ai programmi di trattamento e reinserimento.
I proventi del lavoro dei detenuti vanno alla Cassa delle ammende?
In parte. Il comma 2, lett. e) prevede che i proventi delle manifatture carcerarie siano riassegnati annualmente alla Cassa. Si tratta di una quota dei proventi delle lavorazioni interne agli istituti penitenziari, non dell'intera remunerazione del lavoro dei detenuti, che è regolata separatamente dall'art. 22 L. 354/1975.
Come vengono decise le spese della Cassa delle ammende?
Le spese sono programmate dal consiglio di amministrazione della Cassa delle ammende sulla base del bilancio annuale approvato dal Ministero della giustizia. Le uscite devono essere coerenti con le finalità istituzionali della Cassa: assistenza ai detenuti e alle famiglie, supporto al volontariato, programmi di reinserimento. Le modalità di spesa sono disciplinate dagli articoli successivi del DPR 230/2000.
Vedi anche