Art. 125 DPR 230/2000 — Conto depositi e conto patrimoniale
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.
2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.
3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria.
4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono, di regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata solidità, idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.
5. Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 4, sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti. 5
Stesso numero, altri codici
- Art. 125 Cod. Amb. — domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
- Art. 125 D.Lgs. 209/2005 — Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
- Art. 125 D.Lgs. 42/2004 — Declaratoria di riservatezza
- Art. 125 Codice Civile: Azione del pubblico ministero
- Articolo 125 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 125 Codice del Consumo: Prescrizione