Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 119 DPR 230/2000 – Consiglio di aiuto sociale
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.
2. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.
3. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.
4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 119 del DPR 230/2000 disciplina l'organizzazione interna del consiglio di aiuto sociale, l'ente pubblico previsto dall'art. 74 della L. 354/1975 con il compito di promuovere e coordinare l'assistenza ai detenuti, agli internati e agli ex detenuti, favorendo il loro reinserimento nella vita sociale. La norma regolamentare ne definisce la collocazione istituzionale e la struttura organizzativa di base, con particolare riguardo ai servizi di supporto amministrativo.
Il consiglio di aiuto sociale nella L. 354/1975
Il consiglio di aiuto sociale è disciplinato dagli artt. 74-80 della L. 354/1975. Si tratta di un ente pubblico con personalità giuridica, costituito in ogni circondario di tribunale, che ha il compito di assistere i detenuti, gli internati e i loro familiari, nonché di agevolare il reinserimento sociale delle persone che hanno scontato la pena. Raccoglie fondi, eroga sussidi, collabora con i centri di servizio sociale e con gli istituti penitenziari per garantire continuità nell'assistenza al condannato prima, durante e dopo la detenzione.
La collocazione del consiglio presso il tribunale non è casuale: riflette il legame storico tra la magistratura di sorveglianza e le funzioni di assistenza post-penitenziaria. Il tribunale è il luogo istituzionale nel quale si concentrano le decisioni sull'esecuzione della pena, ed è logico che l'ente preposto all'assistenza sociale sia radicato nello stesso contesto territoriale.
Dal punto di vista costituzionale, il consiglio di aiuto sociale rappresenta una delle istituzioni attraverso cui lo Stato attua la funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27 co. 3 Cost.: non soltanto durante l'esecuzione, ma anche nella delicata fase del reinserimento post-detentivo, che è spesso quella in cui il rischio di recidiva è più elevato e il sostegno istituzionale è più necessario.
La struttura organizzativa: la sede presso il tribunale
Il comma 1 stabilisce che gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario. La scelta del capoluogo di circondario come sede degli uffici garantisce una copertura territoriale omogenea: ogni circondario è dotato del proprio consiglio, con uffici fisicamente raggiungibili sia dal personale penitenziario sia dai detenuti e dalle loro famiglie. La prossimità al tribunale facilita inoltre il coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con le cancellerie, che forniscono il supporto amministrativo.
I servizi interni: segreteria, cassa e archivio
Il comma 2 elenca i servizi organizzati nell'ambito del consiglio: segreteria, cassa e archivio. Si tratta della struttura minima indispensabile per il funzionamento di un ente pubblico che gestisce erogazioni di sussidi e tiene traccia delle pratiche assistenziali. La segreteria gestisce le comunicazioni e le pratiche amministrative; la cassa gestisce il flusso finanziario (riscossione di contributi, erogazione di sussidi, rendicontazione); l'archivio conserva la documentazione relativa alle posizioni assistite.
La semplicità organizzativa descritta dalla norma è coerente con la natura dell'ente: il consiglio di aiuto sociale non è una struttura burocratica complessa, ma un organo snello con finalità operative immediate, orientato all'assistenza concreta piuttosto che alla produzione normativa.
Il personale: impiegati di cancelleria e gratuità della prestazione
I commi 3 e 4 disciplinano il personale addetto ai servizi. I compiti relativi alla segreteria, alla cassa e all'archivio sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente. Il ricorso a personale già in servizio presso il tribunale evita la necessità di assumere dipendenti dedicati esclusivamente al consiglio, riducendo i costi di gestione.
Il comma 4 specifica che questi impiegati prestano la loro opera gratuitamente. Si tratta di una prestazione accessoria ai loro compiti ordinari, senza diritto a compenso aggiuntivo. Questa soluzione, che potrebbe apparire anacronistica, riflette la tradizionale configurazione del consiglio di aiuto sociale come ente che opera con risorse limitate e si avvale della collaborazione delle istituzioni già presenti nel territorio, senza creare strutture parallele costose.
Rilievo sistematico e prospettive di riforma
Il consiglio di aiuto sociale ha perso progressivamente rilevanza pratica a vantaggio dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), che hanno assorbito molte delle funzioni di assistenza e reinserimento. La riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018 (d.lgs. 123/2018) ha rafforzato il ruolo degli UEPE e del lavoro sociale nei percorsi di reinserimento, senza tuttavia abolire formalmente il consiglio di aiuto sociale. L'art. 119 del regolamento conserva dunque la propria efficacia formale, pur in un contesto in cui l'organizzazione concreta dell'assistenza post-penitenziaria si è evoluta significativamente rispetto al modello originario del 1975.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Dove si trovano gli uffici del consiglio di aiuto sociale?
Presso il tribunale del capoluogo del circondario, ai sensi del comma 1 dell'art. 119. Ogni circondario di tribunale è dotato di un proprio consiglio di aiuto sociale.
Quali servizi sono organizzati all'interno del consiglio di aiuto sociale?
I servizi di segreteria, di cassa e di archivio, come previsto dal comma 2 dell'art. 119. Questi servizi supportano le attività assistenziali dell'ente nei confronti dei detenuti, degli internati e dei loro familiari.
Chi svolge le funzioni amministrative del consiglio di aiuto sociale?
Impiegati delle carriere delle cancellerie in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente del consiglio (art. 119 co. 3). Essi prestano la loro opera gratuitamente, senza compenso aggiuntivo rispetto al loro stipendio ordinario.
Qual è il fondamento normativo del consiglio di aiuto sociale?
L'art. 74 della L. 354/1975, che istituisce il consiglio come ente pubblico con il compito di promuovere l'assistenza ai detenuti, agli internati e alle loro famiglie, e di favorire il reinserimento sociale dei condannati dopo la scarcerazione.
Il consiglio di aiuto sociale è ancora attivo oggi?
Formalmente sì: l'art. 119 del regolamento è in vigore e il consiglio non è stato abolito. Tuttavia, nella prassi molte funzioni di assistenza e reinserimento sono svolte dagli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) e da altri soggetti del terzo settore, che hanno assunto un ruolo preminente nella gestione concreta del reinserimento post-detentivo.