Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 96 DPR 230/2000 – Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà l'istanza è presentata al pubblico ministero competente per l'esecuzione.

3. Nell'ipotesi prevista dall' articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale , l'istanza è presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente.

4. 4. L'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale contiene le prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge e indica l'ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'affidamento. La cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità, e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato è detenuto, nonché alle comunicazioni all'interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa: a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva; b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale per adulti competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'affidamento.

5. Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge è di competenza del centro di servizio sociale e viene attuato secondo le modalità precisate all'articolo 118.

6. Nei casi in cui è stata disposta la sospensione dell'esecuzione dal pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l'ordinanza che respinge l'istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a) del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'ulteriore corso della esecuzione. In ogni caso, l'ordinanza di rigetto è notificata all'interessato ed al suo difensore ed è sempre comunicata al centro di servizio sociale competente, o relativa sede distaccata.

In sintesi

  • Il condannato detenuto presenta l'istanza di affidamento in prova al direttore dell'istituto, che la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente insieme alla cartella personale.
  • Il condannato in libertà che non rientra nell'ipotesi dell'art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p. presenta l'istanza al pubblico ministero competente per l'esecuzione.
  • Nell'ipotesi di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p., l'istanza va presentata direttamente al tribunale di sorveglianza.
  • L'ordinanza di affidamento contiene le prescrizioni dell'art. 47 L. 354/1975 e indica l'ufficio di sorveglianza competente; il controllo delle prescrizioni spetta al centro di servizio sociale.
  • In caso di rigetto, l'ordinanza è notificata all'interessato e al difensore e comunicata al pubblico ministero per l'ulteriore corso dell'esecuzione.
Indice dei contenuti

L'art. 96 del DPR 230/2000 disciplina le modalità procedurali per l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale, la misura alternativa alla detenzione di maggiore applicazione nel sistema penitenziario italiano. Esso attua in modo diretto l'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che definisce i presupposti sostanziali e le prescrizioni dell'affidamento, traducendo quella norma in un procedimento articolato che coinvolge istituto penitenziario, magistratura di sorveglianza, pubblico ministero e servizio sociale.

Il fondamento costituzionale dell'affidamento in prova

L'affidamento in prova al servizio sociale è la misura che più direttamente esprime il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Essa consente al condannato di scontare la pena in un contesto extramurario, con la supervisione del servizio sociale e il rispetto di prescrizioni comportamentali, nella convinzione che la risocializzazione sia più efficacemente perseguita all'esterno del carcere. La misura si applica di regola per pene non superiori a tre anni (o quattro per i tossicodipendenti), ma il suo impatto pratico è enorme: interessa ogni anno migliaia di condannati.

L'art. 3 Cost. sull'uguaglianza sostanziale è egualmente rilevante: le procedure disciplinate dall'art. 96 DPR 230/2000 devono garantire che l'accesso all'affidamento non dipenda da fattori arbitrari - come il luogo di detenzione o la tempestività dell'istruttoria - ma sia regolato da criteri uniformi applicati in modo equo su tutto il territorio nazionale.

L'istanza del condannato detenuto: il ruolo del direttore

Il comma 1 disciplina il caso più frequente: il condannato che si trova già in detenzione. L'istanza non è presentata direttamente all'organo giurisdizionale, ma transita attraverso il direttore dell'istituto. Questo passaggio ha una duplice funzione: da un lato garantisce che l'istanza sia corredata della documentazione necessaria - in primo luogo la copia della cartella personale, che contiene le valutazioni degli operatori sull'andamento della detenzione e sull'evoluzione della personalità del condannato; dall'altro assicura che il direttore sia informato dell'istanza e possa, ove lo ritenga, formulare la proposta del consiglio di disciplina.

La cartella personale è il documento chiave: contiene l'osservazione scientifica della personalità condotta ai sensi dell'art. 13 L. 354/1975 e dell'art. 28 DPR 230/2000, le relazioni degli educatori e degli assistenti sociali, i dati comportamentali e le eventuali sanzioni disciplinari. Il magistrato di sorveglianza utilizza queste informazioni per valutare se il condannato abbia compiuto un percorso rieducativo sufficiente da giustificare l'affidamento extramurario.

Il condannato in libertà: i due canali procedurali

I commi 2 e 3 disciplinano la situazione del condannato che non si trova in detenzione al momento della presentazione dell'istanza. La distinzione dipende dal regime processuale applicabile:

Nel caso ordinario (comma 2), il condannato libero presenta l'istanza al pubblico ministero competente per l'esecuzione, che la trasmette alla magistratura di sorveglianza. Nell'ipotesi specifica dell'art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. (comma 3) - che riguarda i condannati a pena sospesa per cui la legge prevede la presentazione diretta dell'istanza prima dell'inizio dell'esecuzione - l'istanza va presentata direttamente al tribunale di sorveglianza. Questo canale diretto evita ritardi e garantisce una trattazione più rapida, coerente con la volontà del legislatore di ridurre i casi di incarcerazione inutile per soggetti che hanno fondati diritti all'affidamento.

Il contenuto dell'ordinanza di affidamento

Il comma 4 descrive con precisione il contenuto che l'ordinanza di affidamento deve avere. Essa non si limita a concedere la misura, ma deve: indicare le prescrizioni ai sensi dell'art. 47 L. 354/1975 (obblighi di dimora, di presentazione al servizio sociale, divieti di frequentare determinati luoghi o persone, prescrizioni lavorative ecc.); identificare l'ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui si svolgerà l'affidamento; recare in calce i dati identificativi della sentenza di condanna e del procedimento esecutivo. Questi elementi sono necessari per la corretta esecuzione del provvedimento e per la tenuta del casellario giudiziario.

La cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza - anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità - al casellario giudiziario, alla direzione dell'istituto (se l'interessato è ancora detenuto), al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti. Questa rete di comunicazioni assicura che tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione della misura siano tempestivamente informati.

Il controllo delle prescrizioni e il ruolo del servizio sociale

Il comma 5 affida il controllo delle prescrizioni al centro di servizio sociale per adulti, secondo le modalità dell'art. 118 DPR 230/2000. Il servizio sociale non è solo un organo di controllo: è anche il soggetto che supporta il condannato nel percorso rieducativo extramurario, aiutandolo a inserirsi nel contesto lavorativo e familiare, a rispettare le prescrizioni e a costruire un progetto di vita alternativo alla recidiva. Il personale del servizio sociale redige relazioni periodiche per il magistrato di sorveglianza sull'andamento dell'affidamento.

Il rigetto dell'istanza e le garanzie del condannato

Il comma 6 disciplina l'ipotesi del rigetto dell'istanza. L'ordinanza di rigetto deve contenere i dati identificativi della sentenza di condanna e deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero per l'ulteriore corso dell'esecuzione: se era stata disposta la sospensione dell'esecuzione in attesa della decisione sull'istanza, il rigetto fa riprendere l'esecuzione. L'ordinanza di rigetto è inoltre notificata all'interessato e al suo difensore - garanzia essenziale del diritto di difesa ex art. 24 Cost. - e comunicata al centro di servizio sociale competente.

Il condannato che si vede rigettare l'istanza può proporre ricorso al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 69-bis L. 354/1975, garantendo un doppio grado di valutazione della sua situazione e della sua evoluzione trattamentale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Come si presenta l'istanza di affidamento in prova se il condannato è già detenuto?

L'istanza è presentata al direttore dell'istituto, che la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente, allegando copia della cartella personale del condannato (art. 96, comma 1, DPR 230/2000).

Il condannato libero deve andare in carcere prima di chiedere l'affidamento in prova?

No, se rientra nell'ipotesi dell'art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. In quel caso l'esecuzione è sospesa e l'istanza si presenta direttamente al tribunale di sorveglianza, che decide prima che il condannato entri in carcere.

Chi controlla che il condannato rispetti le prescrizioni durante l'affidamento?

Il centro di servizio sociale per adulti, secondo le modalità dell'art. 118 DPR 230/2000. Il servizio sociale redige relazioni periodiche per il magistrato di sorveglianza sull'andamento della misura.

Cosa succede se l'istanza di affidamento viene rigettata?

L'ordinanza di rigetto è notificata all'interessato e al difensore e comunicata al pubblico ministero, che riprende l'esecuzione della pena. Il condannato può proporre ricorso al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 69-bis L. 354/1975.

Cosa deve contenere l'ordinanza che concede l'affidamento in prova?

Le prescrizioni di cui all'art. 47 L. 354/1975, l'indicazione dell'ufficio di sorveglianza competente e, in calce, i dati identificativi della sentenza di condanna e del procedimento esecutivo (art. 96, comma 4, DPR 230/2000).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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