← Torna a Regolamento ordinamento penitenziario (DPR 230/2000)
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nelle traduzioni — ovvero nei trasferimenti dei detenuti e degli internati da un luogo all'altro — questi possono indossare abiti civili anziché l'uniforme o l'abbigliamento istituzionale.
  • La norma tutela la dignità personale del detenuto durante il trasporto, evitando una stigmatizzazione visibile all'esterno dell'istituto penitenziario.
  • Si raccorda con l'art. 7 della L. 354/1975 e con le norme regolamentari sul vestiario (art. 8 del DPR 230/2000), che già prevedono la possibilità di indossare abiti propri.
  • La facoltà di indossare abiti civili è espressione dell'art. 27, comma 3, della Costituzione: la pena non deve degradare la persona né renderla identificabile come detenuta agli occhi della collettività al di fuori del contesto penitenziario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 87 DPR 230/2000 — Uso di abiti civili nelle traduzioni

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili.

Commento

Le traduzioni nel sistema penitenziario: significato e disciplina

L'articolo 87 del DPR 230/2000 disciplina un aspetto apparentemente minuto ma di significativa rilevanza sotto il profilo della dignità personale: la facoltà del detenuto di indossare abiti civili durante le traduzioni. Nel linguaggio penitenziario, per «traduzione» si intende il trasporto di un detenuto o internato da un luogo all'altro: da un istituto a un altro, dall'istituto al tribunale per un'udienza, dall'istituto a una struttura sanitaria esterna, o verso qualunque altra destinazione.

La traduzione è un momento di particolare vulnerabilità per il detenuto: egli viene esposto all'ambiente esterno, incontra persone al di fuori del circuito penitenziario, e la sua condizione di detenuto diventa visibile a terzi. In questo contesto, la possibilità di indossare abiti civili — e non un abbigliamento che lo identifichi immediatamente come detenuto — ha una funzione di tutela della dignità personale, che si ricollega all'art. 3 della Costituzione e all'art. 27, comma 3, che vieta trattamenti contrari al senso di umanità.

Il raccordo con la disciplina del vestiario in carcere

La norma sugli abiti civili nelle traduzioni non è isolata: si inserisce in un quadro regolamentare più ampio che comprende l'art. 8 del DPR 230/2000 (vestiario e corredo) e si ricollega all'art. 7 della L. 354/1975. L'art. 8 del regolamento già prevede che i detenuti possano indossare abiti propri anziché l'abbigliamento fornito dall'amministrazione, e che il vestiario debba essere adeguato alle stagioni e alle condizioni climatiche. L'art. 87 estende espressamente questa possibilità al momento delle traduzioni, che è un contesto peculiare e, per certi versi, più delicato rispetto alla vita ordinaria all'interno dell'istituto.

La facoltà di indossare abiti civili nelle traduzioni è dunque una scelta del detenuto, non un obbligo: il detenuto che lo desideri può indossare i propri abiti civili, ma non è obbligato a farlo. L'amministrazione penitenziaria non può imporre al detenuto di viaggiare con abiti che lo identifichino pubblicamente come detenuto, salvo specifiche esigenze di sicurezza che, in casi particolari, potrebbero giustificare diverse modalità organizzative.

La funzione di tutela della dignità: profili costituzionali e convenzionali

La ratio dell'art. 87 si comprende pienamente se si considera il principio generale che presiede all'ordinamento penitenziario italiano riformato nel 1975: il detenuto è una persona, non un numero. La L. 354/1975 ha introdotto un cambio di paradigma rispetto alla visione meramente custodiale della carcerazione, riconoscendo che il detenuto mantiene tutti i diritti che non siano incompatibili con la privazione della libertà personale.

Uno di questi diritti è il diritto alla riservatezza rispetto alla condizione di detenuto: non chiunque ha titolo a sapere che una determinata persona è in stato di detenzione. Consentire al detenuto di indossare abiti civili durante le traduzioni evita che il semplice fatto del trasporto renda pubblica la sua condizione a persone che non ne hanno necessità. Questo è particolarmente rilevante nei trasferimenti verso i tribunali, dove possono esserci giornalisti, fotografi o semplicemente persone in attesa, che potrebbero riconoscere il detenuto e diffonderne la condizione.

Sul piano convenzionale, l'art. 8 della CEDU (diritto alla vita privata) e le Regole penitenziarie europee adottate dal Consiglio d'Europa forniscono un quadro di riferimento che sostiene questa interpretazione: la vita privata del detenuto deve essere rispettata nella misura massima compatibile con le esigenze detentive.

Profili pratici: quando si applica la norma

Dal punto di vista pratico, la norma si applica a tutte le forme di traduzione: le traduzioni ordinarie per trasferimento tra istituti, le traduzioni per udienze penali o civili, le traduzioni per visite mediche o ricoveri ospedalieri, le traduzioni per atti di stato civile o altri adempimenti burocratici. In tutti questi casi, il detenuto può chiedere di indossare i propri abiti civili. La direzione dell'istituto deve mettere il detenuto in condizione di esercitare questa facoltà, consentendo ad esempio che i familiari portino abiti adeguati prima della traduzione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa si intende per 'traduzione' nel diritto penitenziario?

Con il termine 'traduzione' si indica il trasporto di un detenuto o internato da un luogo all'altro: da un istituto a un altro, dall'istituto al tribunale, a una struttura sanitaria esterna o a qualunque altra destinazione. È effettuata dalla polizia penitenziaria con mezzi di trasporto dedicati, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il detenuto è obbligato a indossare abiti civili nelle traduzioni?

No. L'art. 87 del DPR 230/2000 prevede una facoltà, non un obbligo: il detenuto 'può' indossare abiti civili. Se preferisce indossare l'abbigliamento istituzionale o non dispone di abiti propri, non vi è alcuna norma che lo obblighi a procurarseli.

Come fa il detenuto a disporre dei propri abiti civili per una traduzione?

Il detenuto può conservare i propri abiti nell'istituto (art. 8 del DPR 230/2000 prevede che il detenuto possa avere un corredo personale), oppure può chiedere ai familiari di portare gli abiti prima della traduzione. La direzione dell'istituto deve consentire l'esercizio di questa facoltà.

Perché è importante che i detenuti possano indossare abiti civili fuori dal carcere?

La norma tutela la dignità personale del detenuto (art. 3 Cost.) e il suo diritto a non essere stigmatizzato all'esterno dell'istituto. Il detenuto mantiene tutti i diritti che non siano incompatibili con la privazione della libertà: tra questi c'è il diritto a non essere identificato pubblicamente come detenuto in contesti dove questa circostanza non è necessaria.

Esistono eccezioni alla facoltà di indossare abiti civili nelle traduzioni?

L'art. 87 non prevede eccezioni esplicite. Tuttavia, in presenza di particolari esigenze di sicurezza (ad esempio detenuti sottoposti al regime del 41-bis) potrebbero essere adottate misure organizzative diverse nell'ambito dei protocolli di sicurezza specifici. In ogni caso, le eventuali restrizioni devono essere proporzionate e giustificate.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.