Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 85 DPR 230/2000 – Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad esso riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti tra istituti dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore regionale. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta della autorità giudiziaria che procede.

2. Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione, può dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria procedente.

3. I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza.

4. La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato.

5. I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto.

6. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza.

7. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente.

8. Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione.

9. L'assegnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 28 è disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

In sintesi

  • Il DAP dispone i trasferimenti tra istituti di provveditorati diversi; i trasferimenti nell'ambito dello stesso provveditorato spettano al provveditore regionale.
  • I trasferimenti degli imputati per motivi non giudiziari richiedono il nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.
  • Le traduzioni per le udienze sono richieste direttamente dall'autorità giudiziaria alla direzione dell'istituto, che vi provvede senza indugio.
  • In caso di assoluta urgenza per motivi di salute, il direttore può trasferire direttamente il detenuto, informando immediatamente l'autorità competente.
  • Ogni trasferimento definitivo deve essere comunicato senza indugio al magistrato di sorveglianza e, per i condannati, all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione.
Indice dei contenuti

L'articolo 85 del DPR 230/2000 attua l'art. 42 della L. 354/1975, che disciplina il trasferimento dei detenuti e degli internati. La norma regolamentare distribuisce le competenze tra i diversi livelli dell'amministrazione penitenziaria - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), provveditori regionali, direzioni degli istituti - e definisce il raccordo con l'autorità giudiziaria, tanto nel caso degli imputati quanto in quello dei condannati. Il trasferimento è un atto amministrativo che incide profondamente sulla condizione detentiva: modifica le relazioni familiari del detenuto, può interrompere un percorso trattamentale in corso e, nei casi più estremi, può essere percepito come una misura punitiva informale. Per questo motivo la norma costruisce un sistema di competenze rigorose e di comunicazioni obbligatorie.

La ripartizione delle competenze: DAP e provveditore regionale

Il comma 1 stabilisce una ripartizione territoriale delle competenze. Il DAP dispone i trasferimenti tra istituti appartenenti a provveditorati diversi ovvero quelli a esso riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti nell'ambito dello stesso provveditorato spettano invece al provveditore regionale. Si tratta di una distribuzione di competenze per livelli che riflette la struttura organizzativa dell'amministrazione penitenziaria: il DAP gestisce i movimenti interregionali, di maggiore impatto sistemico; il provveditore regionale gestisce i movimenti locali, di più immediata attuazione.

Per gli imputati - che si trovano in stato di custodia cautelare - la situazione è più delicata. Il trasferimento per motivi diversi da quelli di giustizia richiede il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede. Questo perché l'imputato è, sul piano processuale, nella disponibilità dell'autorità giudiziaria: un trasferimento non autorizzato potrebbe compromettere le esigenze processuali (comparizione alle udienze, disponibilità per interrogatori, ecc.). Il nulla osta garantisce che l'esigenza amministrativa non pregiudichi quella giudiziaria.

Il trasferimento urgente degli imputati per motivi di sicurezza

Il comma 2 disciplina una fattispecie eccezionale: quando sussistano gravi e comprovati motivi di sicurezza, il DAP può dare anticipata esecuzione al trasferimento dell'imputato, purché abbia già chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione. Il trasferimento anticipato deve poi essere convalidato dall'autorità giudiziaria procedente. Si tratta di un contemperamento tra l'esigenza di sicurezza immediata e la garanzia giurisdizionale sul detenuto in custodia cautelare: si agisce prima per ragioni urgenti, ma il controllo dell'autorità giudiziaria non viene eliso, solo posticipato.

Le traduzioni per le udienze

Il comma 3 disciplina le traduzioni per la comparizione agli atti processuali. In questo caso il rapporto è invertito rispetto al trasferimento: non è l'amministrazione penitenziaria che decide autonomamente, ma è l'autorità giudiziaria che richiede le traduzioni alle direzioni degli istituti. Le direzioni provvedono «senza indugio», a testimonianza del carattere prioritario delle esigenze processuali. La norma si applica sia alle udienze dibattimentali sia alla comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza.

Questo meccanismo è coerente con la garanzia dell'art. 111 Cost. (giusto processo) e con il principio di immediatezza del giudizio: la presenza dell'imputato o del condannato all'udienza è un diritto che l'organizzazione penitenziaria non può ostacolare con ritardi burocratici.

I limiti ai trasferimenti per motivi di giustizia civile o penale diversi dalle udienze

Il comma 5 introduce una restrizione significativa per i trasferimenti e le traduzioni per motivi di giustizia penale (diversi dall'udienza dibattimentale) o civile: sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno espletare l'attività nel luogo di detenzione. La ratio è quella di limitare al massimo le traduzioni, che comportano costi organizzativi e rischi, riservandole ai casi di effettiva necessità. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza (comma 6).

L'urgenza per motivi di salute e la tutela dell'art. 32 Cost.

Il comma 7 attua lo stesso principio già enunciato nell'art. 17 co. 8 del regolamento in materia di assistenza sanitaria: nei casi di assoluta urgenza per motivi di salute, il direttore può trasferire direttamente il detenuto, informando immediatamente l'autorità competente. L'art. 32 Cost. (diritto alla salute come diritto fondamentale) prevale sulle rigidità procedurali: quando la vita o l'incolumità del detenuto sono in pericolo immediato, il direttore non può attendere l'autorizzazione formale. La comunicazione successiva garantisce comunque il controllo dell'autorità competente sull'atto compiuto.

Le comunicazioni obbligatorie e la garanzia del magistrato di sorveglianza

I commi 4 e 8 stabiliscono obblighi di comunicazione che tutelano la continuità del controllo giurisdizionale. Il comma 4 prevede che ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato sia comunicato senza indugio al magistrato di sorveglianza: questo organo segue il percorso trattamentale individuale e un trasferimento non comunicato potrebbe interrompere la sua supervisione. Il comma 8 prevede che il trasferimento dei condannati o degli internati sia comunicato all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione, affinché quest'ultimo possa aggiornare le proprie informazioni sull'esecuzione della pena.

Il comma 9, infine, richiama l'art. 28 co. 2 L. 354/1975: l'assegnazione finalizzata al mantenimento dei rapporti con la famiglia è disposta dal DAP, a conferma che il trasferimento non può mai essere arbitrario ma deve tenere conto anche delle esigenze affettive del detenuto, in linea con l'art. 29 Cost. sulla tutela della famiglia.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può disporre il trasferimento di un detenuto tra istituti di provveditorati diversi?

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), ai sensi del comma 1 dell'art. 85. I trasferimenti nell'ambito dello stesso provveditorato spettano invece al provveditore regionale.

Il trasferimento di un imputato richiede un'autorizzazione speciale?

Sì. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia richiedono il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente (art. 85 co. 1). Solo in caso di gravi motivi di sicurezza il DAP può anticipare l'esecuzione, ottenendo la convalida successiva (co. 2).

Il direttore dell'istituto può trasferire direttamente un detenuto senza autorizzazione?

Solo in caso di assoluta urgenza per motivi di salute (art. 85 co. 7). In ogni altro caso occorre seguire la procedura ordinaria. Il direttore deve comunque informare immediatamente l'autorità competente del trasferimento effettuato.

Chi viene informato quando un detenuto viene trasferito definitivamente?

Il magistrato di sorveglianza (art. 85 co. 4) e, per i condannati e gli internati, il pubblico ministero competente per l'esecuzione (co. 8). Queste comunicazioni garantiscono la continuità del controllo giurisdizionale sul percorso trattamentale.

Cosa avviene al termine delle esigenze giudiziarie che hanno determinato una traduzione?

Il detenuto viene restituito all'istituto di provenienza, ai sensi del comma 6 dell'art. 85. La traduzione per esigenze giudiziarie non modifica il regime ordinario di detenzione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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