Testo dell'articoloVigente
Art. 64 DPR 230/2000 – Permessi
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. I permessi, previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge, sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi.
2. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.
3. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni.
4. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può esser disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario.
5. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalità.
6. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento è comunicato ai sensi del terzo comma dell'articolo 30-bis della legge.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 64 del DPR 230/2000 disciplina le modalità operative dei permessi di necessità previsti dall'art. 30 della L. 354/1975. I permessi di cui all'art. 30 (da non confondersi con i permessi premio di cui all'art. 30-ter) sono misure eccezionali che consentono al condannato o all'internato di uscire temporaneamente dall'istituto per far fronte a eventi familiari o personali gravi. Il regolamento ne specifica la durata, le modalità di concessione e le misure di controllo, bilanciando le esigenze di sicurezza con il rispetto della dignità e dei legami affettivi del detenuto.
Il fondamento nella L. 354/1975 e il quadro costituzionale
L'art. 64 del regolamento attua gli artt. 30 e 30-bis della L. 354/1975. L'art. 30 prevede due fattispecie di permesso: il primo comma consente il permesso per «eventi familiari di particolare gravità» (morte o pericolo di vita di un familiare, o altra circostanza eccezionale); il secondo comma prevede il permesso per «motivi di studio» o per consentire l'esercizio di funzioni rilevanti per la vita civile. Il regolamento disciplina entrambe le tipologie attraverso le stesse norme procedurali.
Il fondamento costituzionale è nell'art. 27, terzo comma, Cost.: la funzione rieducativa della pena comprende il mantenimento dei legami affettivi e familiari, che non possono essere recisi in modo assoluto dalla detenzione. Viene in rilievo anche l'art. 29 Cost., che tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e l'art. 30 Cost., che protegge il diritto e il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. Il permesso di necessità è lo strumento con cui l'ordinamento concilia la privazione della libertà con la tutela di questi valori costituzionali.
La durata e le condizioni di concessione
Il primo comma fissa la durata massima del permesso in cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo di destinazione. Il computo del tempo di viaggio «extra» è una garanzia a favore del detenuto: il tempo della pena è sospeso durante il viaggio, che non può essere sacrificato a vantaggio della detenzione. La norma prevede che il permesso sia concesso «su domanda»: si tratta quindi di un atto su iniziativa di parte, non d'ufficio, anche se nella prassi la direzione informa tempestivamente il detenuto degli eventi familiari rilevanti.
La concessione del permesso è atto dell'autorità giudiziaria: il magistrato di sorveglianza per i condannati, l'autorità giudiziaria competente per gli imputati in custodia cautelare. Il terzo comma prevede che per acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, l'autorità giudiziaria chieda alla direzione le necessarie informazioni. Questo passaggio è fondamentale: la valutazione deve essere individualizzata, non automatica, e deve tenere conto delle caratteristiche specifiche del richiedente e del tipo di reato commesso.
Le prescrizioni e la scorta
Il secondo comma prevede che nel provvedimento di concessione siano stabilite le «opportune prescrizioni»: si tratta di condizioni che il detenuto deve rispettare durante il permesso (luoghi da frequentare o evitare, persone da incontrare o non incontrare, obbligo di presentarsi alle autorità locali, ecc.). In ogni caso, il provvedimento deve specificare se il detenuto deve essere scortato dalla polizia penitenziaria per tutto o per parte del tempo del permesso.
La scelta sulla scorta deve essere motivata «avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato»: non può essere una scelta automatica o meramente precauzionale, ma deve essere proporzionata al rischio effettivo. Una scorta non necessaria non solo è un aggravio per l'erario, ma comprime ingiustificatamente la sfera di libertà del detenuto durante il permesso e può rendere il momento familiare - ad esempio la visita a un familiare morente - ulteriormente penoso.
Il quinto comma specifica che le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria e che il provvedimento di concessione può specificarne le modalità. Si tratta di una regola di riparto di competenze interne all'amministrazione, che chiarisce che la polizia penitenziaria è il soggetto competente per questa funzione, non la polizia di Stato o l'Arma dei Carabinieri.
Il pernottamento in istituto e il permesso di lunga durata
Il quarto comma introduce la possibilità, per i permessi di durata superiore alle dodici ore, di disporre che il detenuto trascorra la notte in un istituto penitenziario. Questa previsione consente di concedere permessi di durata plurigiornaliera anche in situazioni in cui il pernottamento «libero» comporterebbe un rischio eccessivo: il detenuto raggiunge il luogo del permesso, vi trascorre la giornata e rientra la sera in un istituto penitenziario locale, per poi uscire di nuovo il mattino successivo. È una soluzione che bilancia le esigenze familiari con quelle di controllo, evitando la logica del «tutto o niente».
Il cambio del luogo di esecuzione
Il sesto comma disciplina l'ipotesi in cui, dopo la concessione del permesso, risulti che l'esecuzione avverrà in un luogo diverso da quello indicato nel provvedimento. In questo caso si rinnovano con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al nuovo luogo di esecuzione, e si adotta un conseguente provvedimento. Il nuovo atto è comunicato ai sensi dell'art. 30-bis, terzo comma, della L. 354/1975, che regola le modalità di comunicazione dei provvedimenti in materia di permessi.
Questa previsione è importante sotto il profilo della tutela dei terzi e della sicurezza pubblica: il luogo di esecuzione del permesso non è un dato irrilevante, perché le autorità locali possono essere informate della presenza del detenuto sul territorio. Un cambio di luogo non comunicato potrebbe vanificare le misure di controllo predisposte nel provvedimento originario.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la durata massima di un permesso di necessità?
L'art. 64, comma 1, del DPR 230/2000 fissa la durata massima in cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo di destinazione. Il tempo di viaggio non è conteggiato nel limite dei cinque giorni.
Il detenuto viene sempre scortato durante il permesso?
No. Il provvedimento di concessione specifica se è necessaria la scorta della polizia penitenziaria, in tutto o in parte del permesso, tenuto conto della personalità del soggetto e dell'indole del reato. La scorta non è automatica e deve essere proporzionata al rischio effettivo.
Chi decide se concedere il permesso?
Per i condannati, il magistrato di sorveglianza; per gli imputati in custodia cautelare, l'autorità giudiziaria competente. Prima di decidere, l'autorità può richiedere alla direzione dell'istituto informazioni sulla personalità del soggetto, come previsto dall'art. 64, comma 3.
Cosa succede se il detenuto deve cambiare il luogo dove trascorrere il permesso?
Il cambio di luogo richiede una procedura urgente: si rinnovano gli accertamenti sul nuovo luogo di esecuzione e si adotta un provvedimento modificativo, comunicato ai sensi dell'art. 30-bis, comma 3, della L. 354/1975. Il detenuto non può unilateralmente modificare il luogo indicato nel provvedimento originario.
Per un permesso di più giorni è possibile non dormire in istituto?
Dipende dalla decisione dell'autorità competente. L'art. 64, comma 4, prevede che per permessi superiori alle dodici ore possa essere disposto il pernottamento in un istituto penitenziario vicino al luogo del permesso. Non è un obbligo automatico, ma una facoltà dell'autorità concedente.