Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 37 DPR 230/2000 – Colloqui

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.

2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.

3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.

5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.

8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.

9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.

10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi.

12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.

13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.

In sintesi

  • I colloqui dei condannati e degli internati sono autorizzati dal direttore dell'istituto; i colloqui degli imputati prima della sentenza di primo grado richiedono il permesso dell'autorità giudiziaria procedente.
  • Le persone ammesse al colloquio vengono identificate e sottoposte a controllo per impedire l'introduzione di oggetti pericolosi o non consentiti.
  • I detenuti hanno diritto a sei colloqui mensili; il limite scende a quattro per chi è sottoposto al regime restrittivo dell'art. 4-bis L. 354/1975.
  • Il colloquio dura al massimo un'ora, ma può essere prolungato fino a due ore per congiunti o conviventi che risiedono in un comune diverso da quello dell'istituto.
  • A ogni colloquio possono partecipare non più di tre persone, con deroga possibile per congiunti e conviventi.
  • I colloqui si svolgono in locali senza mezzi divisori, salvo ragioni sanitarie o di sicurezza, e sempre sotto il controllo a vista del personale di polizia penitenziaria.
Indice dei contenuti

I colloqui come diritto fondamentale: tra sicurezza e affettività

L'articolo 37 del DPR 230/2000 costituisce la norma regolamentare centrale in materia di colloqui con i detenuti, dando attuazione all'art. 18 della L. 354/1975, che riconosce ai detenuti e agli internati il diritto di mantenere rapporti con la famiglia e con il mondo esterno. Il colloquio non è un privilegio discrezionalmente concesso dall'amministrazione penitenziaria, ma un diritto soggettivo del detenuto che trova fondamento nella tutela costituzionale della famiglia (art. 29 Cost.), della libertà personale (art. 13 Cost.) e, indirettamente, della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.).

La Corte costituzionale ha più volte sottolineato che la privazione della libertà non comporta la perdita dei diritti fondamentali della persona e che i legami affettivi e familiari costituiscono un elemento essenziale del percorso di risocializzazione. L'art. 37 del regolamento costruisce dunque un sistema che cerca di bilanciare le esigenze di sicurezza dell'istituto con la necessità di preservare quei legami che sono il presupposto del reinserimento sociale.

Il regime autorizzatorio: condannati, internati e imputati

Il primo comma dell'art. 37 delinea un sistema a doppio binario. Per i condannati, gli internati e gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, l'autorizzazione al colloquio è di competenza del direttore dell'istituto. Per gli imputati prima della sentenza di primo grado - e dunque durante le indagini preliminari o il giudizio di primo grado - è invece necessario il permesso dell'autorità giudiziaria che procede, ovvero il giudice o il pubblico ministero competente.

Questa distinzione riflette la diversa posizione processuale dei soggetti: l'imputato in custodia cautelare si trova in una situazione di forte dipendenza dall'autorità giudiziaria procedente, che deve poter controllare le comunicazioni per evitare rischi di inquinamento probatorio o pericolo di fuga. Una volta pronunciata la sentenza di primo grado - indipendentemente dall'esito - la posizione dell'imputato evolve e la competenza autorizzatoria passa al direttore.

La norma precisa, al comma 1, che i colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati «quando ricorrono ragionevoli motivi»: questa clausola generale attribuisce alla direzione un potere discrezionale che deve tuttavia essere esercitato in modo proporzionato e motivato, non arbitrariamente.

Il numero dei colloqui: la regola e le sue eccezioni

Il comma 8 fissa in sei colloqui al mese il numero spettante a ciascun detenuto o internato. Si tratta di una soglia minima garantita, non di un massimo: l'art. 18 L. 354/1975 attribuisce alla direzione il potere di autorizzare colloqui supplementari in presenza di particolari circostanze. Per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 4-bis L. 354/1975 - ovvero condannati per reati di criminalità organizzata, terrorismo e altri delitti di massima gravità - il limite mensile si riduce a quattro colloqui.

Il comma 9 prevede deroghe in aumento al numero ordinario di colloqui: per i soggetti gravemente infermi, per i colloqui con prole di età inferiore a dieci anni e nelle circostanze particolari che la direzione valuta caso per caso. Questa flessibilità è coerente con la logica di individualizzazione del trattamento penitenziario, che non può applicare regole uniformi a situazioni profondamente diverse.

La durata del colloquio e la partecipazione di terzi

Il comma 10 stabilisce la durata ordinaria massima di un'ora, elevabile a due ore in presenza di congiunti o conviventi residenti in un comune diverso da quello dell'istituto, quando non siano stati effettuati colloqui nella settimana precedente e le esigenze organizzative dell'istituto lo consentano. Questa previsione riconosce implicitamente il disagio che la distanza geografica crea per le famiglie, cercando di compensarlo con una maggiore flessibilità nella durata.

Quanto alla partecipazione di terzi, la regola generale consente la presenza di non più di tre persone per colloquio, con possibilità di deroga per congiunti e conviventi. La limitazione numerica risponde a evidenti esigenze di controllo e sicurezza, ma la deroga per i familiari stretti riconosce che i colloqui familiari hanno spesso valore terapeutico e che la presenza di più componenti del nucleo familiare - ad esempio genitori e figli - può essere essenziale per mantenere vivi i legami affettivi.

Le modalità fisiche del colloquio: spazi, divisori e controllo

Il comma 5 disciplina in dettaglio le modalità fisiche dello svolgimento dei colloqui, che devono avvenire in locali senza mezzi divisori - il cosiddetto «vetro» che separava storicamente detenuto e visitatore è dunque la eccezione, non la regola. I mezzi divisori sono ammessi solo quando sussistano «ragioni sanitarie o di sicurezza», che devono essere valutate caso per caso dalla direzione.

In ogni caso, i colloqui si svolgono «sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria». Il controllo a vista garantisce la sicurezza senza necessariamente limitare la comunicazione: la polizia penitenziaria sorveglia l'andamento del colloquio ma non ne ascolta il contenuto, salvo situazioni particolari disciplinate da norme specifiche. Appositi locali separati sono riservati ai colloqui con i difensori, che sono coperti dal segreto professionale e godono di una tutela rafforzata.

La registrazione e il segnalazione alla rete sociale

Il comma 12 prevede la tenuta di un registro dei colloqui, con indicazione degli estremi del permesso. Questa previsione garantisce la tracciabilità dei rapporti tra il detenuto e il mondo esterno, elemento rilevante sia per la sicurezza dell'istituto sia per eventuali accertamenti giudiziari successivi.

Il comma 11 introduce invece una norma di particolare sensibilità sociale: quando risulta che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto, la direzione segnala la situazione al centro di servizio sociale per «gli opportuni interventi». La segnalazione mira a evitare che il detenuto resti isolato e privo di sostegno affettivo, condizione che la ricerca criminologica associa a un maggiore rischio di recidiva. Il sistema penitenziario si assume così una responsabilità pro-attiva nel mantenimento delle reti sociali del detenuto, in attuazione dell'art. 27, comma 3, Cost.

Il lavoro e i colloqui nei giorni festivi

Il comma 13 introduce una norma di favor per i detenuti lavoratori: quando il detenuto svolge attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, la direzione deve favorire lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi. Si tratta di un corollario del principio secondo cui il lavoro penitenziario non deve privare il detenuto degli altri diritti garantiti dall'ordinamento, in particolare del diritto ai colloqui familiari.

Il regime dell'art. 4-bis L. 354/1975 e le restrizioni ai colloqui

I detenuti per delitti di cui all'art. 4-bis L. 354/1975 - criminalità organizzata di tipo mafioso, terrorismo, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione e altri gravi delitti - sono soggetti a un regime rafforzato di limitazione dei colloqui: il numero mensile scende da sei a quattro. Questa riduzione si spiega con la preoccupazione che i contatti con l'esterno possano servire a mantenere i legami con l'organizzazione criminale di appartenenza o a impartire direttive a soggetti in libertà.

Diversa e più restrittiva è la posizione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis L. 354/1975 - il cosiddetto «carcere duro» - per i quali le limitazioni ai colloqui sono assai più severe e disciplinate da un quadro normativo separato: in quel contesto, anche i colloqui familiari sono limitati a uno al mese, di durata ridotta e con la presenza obbligatoria del vetro divisorio. L'art. 37 del regolamento non si applica integralmente a quei soggetti, per i quali prevalgono le norme speciali dell'art. 41-bis.

Il discrimine tra il regime ordinario dell'art. 37 e le restrizioni speciali riflette il principio di proporzionalità: le limitazioni ai diritti fondamentali del detenuto devono essere commisurate alle effettive esigenze di sicurezza, e non possono comprimersi oltre la misura strettamente necessaria allo scopo legittimo perseguito. L'art. 13 della Costituzione tutela la libertà personale anche nella sua dimensione di mantenimento delle relazioni interpersonali.

I colloqui con il difensore: riservatezza e tutela del diritto di difesa

Il comma 6 dell'art. 37 riserva appositi locali ai colloqui dei detenuti con i loro difensori. La separazione fisica rispetto ai colloqui familiari non è meramente organizzativa: tutela la riservatezza della comunicazione tra detenuto e avvocato, espressione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

I colloqui con il difensore non sono soggetti al controllo a vista del personale di polizia penitenziaria nelle stesse forme dei colloqui familiari: la loro riservatezza è presidiata dal segreto professionale dell'avvocato e dall'inviolabilità delle comunicazioni tra difensore e assistito, che costituisce uno dei principi fondamentali del giusto processo ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Qualunque intercettazione o controllo non autorizzato di tali conversazioni sarebbe inutilizzabile nel processo e potrebbe integrare una grave violazione delle garanzie difensive.

Il difensore può accedere all'istituto in qualsiasi momento, salvo le limitazioni strettamente necessarie al mantenimento dell'ordine: il diritto all'assistenza legale non è soggetto ai limiti numerici o temporali previsti per i colloqui familiari, e non richiede il permesso dell'autorità giudiziaria nemmeno per gli imputati in custodia cautelare.

Il colloquio come strumento di trattamento: rilievo criminologico e ricerca empirica

Oltre al profilo strettamente giuridico, l'art. 37 ha una dimensione trattamentale che la ricerca criminologica ha ampiamente documentato. Il mantenimento dei legami familiari durante la detenzione è uno dei fattori più significativamente associati a minori tassi di recidiva post-scarcerazione: i detenuti che mantengono rapporti regolari con la famiglia mostrano, in media, una maggiore motivazione al cambiamento e una più agevole reintegrazione sociale.

La tutela dei colloqui non è dunque soltanto una questione di diritti individuali, ma anche una politica criminale razionale: investire nella qualità delle relazioni familiari durante la detenzione riduce i costi sociali ed economici della recidiva. In questa prospettiva, le limitazioni ai colloqui - pur necessarie in determinati contesti di sicurezza - devono essere valutate anche in termini di impatto sul percorso trattamentale del detenuto.

Il comma 11 dell'art. 37, che impone la segnalazione al servizio sociale quando i familiari non mantengono rapporti con il detenuto, esprime questa consapevolezza: l'isolamento affettivo è un problema che l'amministrazione penitenziaria non può ignorare, ma deve affrontare proattivamente attraverso la rete dei servizi territoriali e del volontariato. La norma si colloca nel solco dell'art. 27, comma 3, Cost., che richiede che la pena tenda alla rieducazione non solo durante la detenzione, ma anche in vista del reinserimento definitivo nella società.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 10/2024

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE (ART. 18 ORD. PENIT.)

Pronuncia storica sul diritto all'affettività in carcere. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 dell'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente senza il controllo a vista del personale di custodia, quando - tenuto conto del comportamento in istituto - non ostino ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina o, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. La decisione incide direttamente sull'applicazione dell'art. 37 del regolamento (D.P.R. 230/2000): le sue disposizioni operative sui colloqui restano applicabili, con esclusione di quelle incompatibili con l'assenza di controllo visivo, ed è rimessa all'amministrazione penitenziaria l'individuazione di spazi idonei ai colloqui intimi. La Corte ha valorizzato la dignità della persona detenuta e la funzione rieducativa della pena (artt. 2, 3 e 27, terzo comma, Cost.).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quanti colloqui mensili spettano a un detenuto ordinario?

Sei colloqui al mese, come previsto dall'art. 37, comma 8, DPR 230/2000. Questo numero può essere aumentato in presenza di circostanze particolari (grave infermità, prole sotto i dieci anni, ecc.) o ridotto a quattro per chi è sottoposto al regime dell'art. 4-bis L. 354/1975.

I colloqui con i familiari avvengono sempre senza vetro divisorio?

In linea di principio sì: l'art. 37 prevede che i colloqui si svolgano in locali senza mezzi divisori. Il vetro è ammesso solo in presenza di specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, che devono essere valutate e motivate dalla direzione caso per caso.

Un imputato in custodia cautelare può ricevere visite dai familiari?

Sì, ma prima della sentenza di primo grado i colloqui sono autorizzati dall'autorità giudiziaria che procede (PM o giudice), non dal direttore dell'istituto. Dopo la sentenza di primo grado, la competenza passa alla direzione penitenziaria.

La durata di un colloquio può superare un'ora?

Sì. Il comma 10 dell'art. 37 prevede che il colloquio con congiunti o conviventi sia prolungato fino a due ore quando questi risiedono in un comune diverso da quello dell'istituto, il detenuto non ha avuto colloqui nella settimana precedente e le esigenze organizzative lo consentono. In presenza di eccezionali circostanze, la proroga è comunque possibile.

Cosa succede se i familiari non si fanno più vivi con il detenuto?

Il comma 11 dell'art. 37 obbliga la direzione a segnalare la situazione al centro di servizio sociale, che interverrà per cercare di ripristinare i contatti o per attivare altre reti di supporto. L'isolamento affettivo del detenuto è considerato un fattore di rischio per il percorso di reinserimento.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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