Testo dell'articoloVigente
Art. 116 D.Lgs. 175/2024 – Norme applicabili
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile.
2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente testo unico.
3. Sull'accordo delle parti la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile.
In sintesi
La porta della Cassazione si apre con le chiavi del codice civile. L'articolo 116 governa l'accesso al giudizio di legittimità. La sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado è impugnabile davanti alla Corte di cassazione per i motivi indicati ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile: in sostanza, vizi attinenti alla giurisdizione, alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, alla nullità della sentenza o del procedimento e all'omesso esame di un fatto decisivo.
Il comma 2 contiene il rinvio strutturale: al ricorso per cassazione e al relativo procedimento si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili con quelle del testo unico. È un rinvio che impone prudenza, perché termini, forme e modalità del giudizio di legittimità non sono riscritti qui ma vanno cercati nel codice di rito civile. Il testo unico, su questo punto, non fissa autonomi termini: chi opera deve attingere alla disciplina codicistica.
Il comma 3 disciplina il ricorso per saltum: sull'accordo delle parti, la sentenza di primo grado può essere impugnata direttamente per cassazione, ma solo per il motivo del numero 3 dell'articolo 360, primo comma, c.p.c., cioè la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. È una scelta che salta l'appello quando la controversia è puramente di diritto. La norma si collega all'articolo 117 sulla sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione e all'articolo 118 sul giudizio di rinvio dopo l'annullamento.
Casi pratici
Caso 1: Il ricorso per saltum
Due parti, di fronte a una sentenza di primo grado che decide una questione esclusivamente di diritto, concordano di non passare per l'appello. Impugnano direttamente la sentenza in cassazione ai sensi del comma 3, deducendo come unico motivo la violazione di norme di diritto ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c.
Domande frequenti
Per quali motivi posso ricorrere in cassazione?
Per i motivi indicati ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile.
Quali termini devo rispettare per il ricorso?
Il testo unico non li fissa: rinvia al codice di procedura civile, in quanto compatibile. Occorre quindi seguire la disciplina codicistica del giudizio di legittimità.
Posso saltare l'appello e andare diritto in cassazione?
Sì, ma solo sull'accordo delle parti e soltanto per il motivo del numero 3 dell'articolo 360, primo comma, c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto).
Le regole del processo civile si applicano sempre?
Si applicano in quanto compatibili con le disposizioni del testo unico sulla giustizia tributaria.
Fonti consultate: 1 fonte verificate