Art. 29 DPR 230/2000 — Programma individualizzato di trattamento
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa.
2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28.
3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore.
Stesso numero, altri codici
- Art. 29 D.Lgs. 504/1995 — Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita
- Articolo 29 L. 184/1983: Adozione internazionale e Convenzione dell'Aja
- Art. 29 Reg. (UE) 2024/1689 — Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità
- Art. 29 Cod. Amb. — (Sistema sanzionatorio)
- Art. 29 D.Lgs. 148/2015 — Fondo di integrazione salariale
- Art. 29 D.Lgs. 159/2011 — Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale