Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 28 DPR 230/2000 – Espletamento dell’osservazione della personalità

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.

2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.

3. L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge.

4. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.

In sintesi

  • L'osservazione scientifica della personalità si svolge, di regola, nello stesso istituto dove è eseguita la pena o la misura di sicurezza, evitando trasferimenti non necessari.
  • Quando occorrono approfondimenti particolari, il soggetto può essere inviato a un centro di osservazione su motivata proposta della direzione dell'istituto.
  • L'osservazione è condotta dal personale penitenziario e, ove necessario, da professionisti esterni (psicologi, criminologi, psichiatri) indicati dall'art. 80 L. 354/1975.
  • Il direttore dell'istituto è responsabile del coordinamento di tutte le attività osservative, assicurando coerenza tra i contributi dei diversi operatori.
  • La norma attua gli artt. 13 e 27 L. 354/1975, che fondano il trattamento individualizzato sul previo accertamento della personalità del condannato.
Indice dei contenuti

L'art. 28 del DPR 230/2000 disciplina le modalità operative dell'osservazione scientifica della personalità, istituto cardine del sistema penitenziario italiano. Essa costituisce il presupposto logico e giuridico del trattamento individualizzato: prima di elaborare il programma di trattamento per il singolo condannato, è necessario conoscerne la personalità, le motivazioni del reato, le risorse individuali e le fragilità. La norma regolamentare attua in modo diretto gli artt. 13 e 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che fissano rispettivamente i contenuti dell'osservazione e le caratteristiche del trattamento rieducativo.

Il fondamento costituzionale e il significato dell'osservazione

L'art. 27, terzo comma, della Costituzione impone che le pene tendano alla rieducazione del condannato. Questo principio non può essere realizzato con strumenti uniformi e indifferenziati: richiede, al contrario, che l'intervento trattamentale sia calibrato sulla specifica personalità di ciascun soggetto. L'osservazione scientifica della personalità è lo strumento giuridico e tecnico attraverso cui l'ordinamento adempie a questo imperativo costituzionale.

L'art. 13 L. 354/1975 stabilisce che il trattamento dei condannati deve essere elaborato anche sulla base dell'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente da personale specializzato. La disposizione regolamentare in commento ne precisa le modalità attuative: dove si svolge, chi la conduce, chi ne risponde sul piano organizzativo. Essa costituisce dunque il complemento pratico di un istituto dalla valenza squisitamente costituzionale.

Il luogo dell'osservazione: la regola dell'istituto di pena ordinario

Il comma 1 dell'art. 28 stabilisce che l'osservazione si svolge, «di regola», presso lo stesso istituto dove viene eseguita la pena o la misura di sicurezza. Questa scelta normativa ha una precisa ratio: evitare che il detenuto subisca un trasferimento - con i relativi disagi e le interruzioni dei legami affettivi e sociali già costruiti - per il solo fatto di dover essere osservato. La continuità della permanenza nell'istituto facilita inoltre l'osservazione stessa, permettendo agli operatori di cogliere il comportamento del soggetto nel contesto quotidiano, senza le distorsioni che un ambiente nuovo e provvisorio potrebbe introdurre.

L'eccezione è prevista dal comma 2: quando si ravvisa la necessità di «particolari approfondimenti», la direzione può proporre - con provvedimento motivato - il trasferimento del soggetto a un centro di osservazione. Tali centri sono strutture specializzate dotate di personale tecnico qualificato e strumenti diagnostici avanzati. La motivazione della proposta è un requisito di legittimità: essa non può essere generica, ma deve indicare le ragioni concrete che rendono insufficiente l'osservazione ordinaria nell'istituto di provenienza.

I soggetti che conducono l'osservazione

Il comma 3 identifica i soggetti abilitati a condurre le attività osservative: in primo luogo il personale dipendente dall'amministrazione penitenziaria, ossia gli educatori, i funzionari giuridico-pedagogici e gli assistenti sociali dell'istituto; in secondo luogo, «secondo le occorrenze», i professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'art. 80 L. 354/1975. Quest'ultimo articolo richiama psicologi, assistenti sociali, sanitari, docenti e figure specializzate che operano in regime di convenzione o a contratto con l'amministrazione.

La combinazione di personale interno e professionisti esterni risponde all'esigenza di una valutazione multidimensionale della personalità: non solo il comportamento osservabile in istituto, ma anche gli aspetti clinici, psicologici, relazionali e sociali che lo determinano. L'approccio interdisciplinare è considerato dalla letteratura criminologica e dalla prassi penitenziaria il metodo più affidabile per la comprensione delle dinamiche individuali che hanno condotto al reato e per la valutazione del rischio di recidiva.

La responsabilità del direttore e il coordinamento delle attività

Il comma 4 attribuisce al direttore dell'istituto la responsabilità dell'osservazione e il compito di coordinarne le attività. Questa disposizione ha una duplice valenza: organizzativa e di garanzia. Sul piano organizzativo, il direttore assicura che i diversi contributi specialistici - quello dell'educatore, dello psicologo, del criminologo, del medico - vengano integrati in una visione unitaria della personalità del detenuto, evitando valutazioni frammentate o contraddittorie. Sul piano della garanzia, l'attribuzione della responsabilità al direttore assicura che vi sia sempre un soggetto identificabile cui imputare eventuali disfunzioni o ritardi nell'avvio e nello svolgimento dell'osservazione.

La responsabilità del direttore non implica che questi debba svolgere personalmente le attività osservative - funzione che compete agli operatori specializzati - ma che garantisca il buon andamento del processo nel suo complesso, compresa la tempestiva redazione della relazione di sintesi che confluisce nella cartella personale del detenuto.

I risultati dell'osservazione e la cartella personale

L'osservazione non è un adempimento fine a se stesso: i suoi esiti confluiscono nella cartella personale del detenuto, strumento che accompagna il soggetto per l'intero corso della detenzione e che viene trasmesso, in caso di trasferimento, al nuovo istituto. La cartella personale contiene le valutazioni degli operatori, le annotazioni comportamentali, i referti specialistici e, soprattutto, il programma di trattamento individualizzato elaborato dal gruppo di osservazione e trattamento (GOT).

I dati raccolti nell'ambito dell'osservazione hanno rilievo anche in sede di magistratura di sorveglianza: il magistrato di sorveglianza utilizza la relazione comportamentale e i risultati dell'osservazione per valutare l'ammissibilità di misure alternative alla detenzione, permessi premio e altri benefici. La qualità dell'osservazione ha quindi ricadute dirette sulla situazione giuridica del condannato.

L'osservazione e le misure alternative alla detenzione

L'art. 27 L. 354/1975 prevede che prima della scarcerazione o della concessione di misure alternative il condannato venga sottoposto a un periodo di osservazione della personalità. L'art. 28 DPR 230/2000 disciplina le modalità concrete di tale osservazione. Essa non è dunque soltanto uno strumento di conoscenza iniziale, ma un processo che si svolge per l'intero arco della detenzione e che alimenta continuamente la valutazione trattamentale.

In vista della concessione di misure come l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 L. 354/1975), la semilibertà (art. 50 L. 354/1975) o la detenzione domiciliare (art. 47-ter L. 354/1975), il magistrato di sorveglianza dispone di una relazione aggiornata elaborata dagli operatori dell'istituto, che tiene conto dell'evoluzione della personalità del condannato nel corso della detenzione. Questa relazione è il prodotto diretto del processo osservativo disciplinato dall'art. 28 DPR 230/2000.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Dove si svolge di norma l'osservazione della personalità del condannato?

Di regola presso lo stesso istituto dove è eseguita la pena o la misura di sicurezza, come prevede il comma 1 dell'art. 28 DPR 230/2000. Solo in caso di necessità di approfondimenti particolari il soggetto può essere inviato a un centro di osservazione.

Chi ha il potere di proporre il trasferimento a un centro di osservazione specializzato?

Il direttore dell'istituto, con una proposta motivata che indica le ragioni concrete per cui l'osservazione ordinaria è insufficiente (art. 28, comma 2, DPR 230/2000).

Quali figure professionali partecipano all'osservazione della personalità?

Il personale penitenziario (educatori, funzionari giuridico-pedagogici) e, ove necessario, i professionisti esterni - psicologi, criminologi, psichiatri - indicati dall'art. 80, commi 2 e 4, L. 354/1975.

A cosa servono i risultati dell'osservazione?

Confluiscono nella cartella personale del detenuto e alimentano il programma di trattamento individualizzato. Sono utilizzati dal magistrato di sorveglianza per valutare l'ammissibilità di misure alternative, permessi e altri benefici.

Il condannato può contestare i risultati dell'osservazione?

La relazione comportamentale può essere oggetto di osservazioni difensive in sede di procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza. Il detenuto e il suo difensore hanno diritto di accedere agli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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