Art. 112 D.Lgs. 175/2024 – Nuove prove in appello
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito
delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 58, comma 7.
Stesso numero, altri codici
- Art. 112 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione e riesame
- Art. 112 Cod. Amb. — utilizzazione agronomica
- Art. 112 D.Lgs. 159/2011 — Attribuzioni degli organi dell'Agenzia
- Art. 112 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti per l'iscrizione delle società
- Art. 112 D.Lgs. 42/2004 — Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
- Art. 112 Codice Civile: Rifiuto della celebrazione