Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 109 D.Lgs. 175/2024 – Provvedimenti presidenziali

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di primo grado.

In sintesi

  • L'art. 109 del TU della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) attribuisce al presidente e ai presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di secondo grado poteri corrispondenti a quelli previsti per i loro omologhi di primo grado.
  • E una norma di rinvio che assicura simmetria tra i due gradi di giudizio quanto ai provvedimenti presidenziali.
  • I provvedimenti presidenziali riguardano tipicamente l'organizzazione del processo, l'assegnazione dei ricorsi e i provvedimenti preliminari.
  • La disposizione garantisce uniformita e continuita nella conduzione del giudizio nei due gradi.
  • Si inserisce nel riordino operato dal nuovo Testo unico del 2024.
Indice dei contenuti

L'art. 109 del Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175) regola i provvedimenti presidenziali nel giudizio di secondo grado. La norma dispone che il presidente e i presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di primo grado. Si tratta di una disposizione di rinvio interno, che realizza una simmetria fra i due gradi del processo tributario: i poteri presidenziali gia delineati per il primo grado vengono estesi, in quanto compatibili, ai vertici delle corti di secondo grado. La norma si colloca nel quadro del riordino complessivo operato dal nuovo Testo unico, che ha riorganizzato la disciplina della giustizia tributaria.

I provvedimenti presidenziali nel processo tributario

Nel processo tributario, accanto all'attivita decisoria del collegio, esiste un'area di poteri propri del presidente e dei presidenti di sezione. Questi provvedimenti hanno tipicamente natura organizzativa e ordinatoria: riguardano l'assegnazione dei ricorsi alle sezioni, la fissazione delle udienze, l'adozione di provvedimenti preliminari e, in generale, la conduzione ordinata del giudizio. Sono provvedimenti che non decidono il merito della controversia, ma che ne assicurano lo svolgimento, garantendo che il processo proceda con regolarita verso la decisione. La figura del presidente, in questo senso, e quella del garante dell'ordinato funzionamento dell'organo giudicante.

La nuova denominazione: corti di giustizia tributaria

Il Testo unico del 2024 riflette la riforma che ha ridenominato gli organi della giustizia tributaria. Le precedenti commissioni tributarie sono divenute corti di giustizia tributaria, articolate in primo e secondo grado. L'art. 109 utilizza questa nuova terminologia, parlando di corte di giustizia tributaria di secondo grado e di corte di giustizia tributaria di primo grado. Comprendere la corrispondenza tra vecchia e nuova denominazione e utile per orientarsi nel sistema riformato e per cogliere come la disciplina dei poteri presidenziali sia stata calibrata sul nuovo assetto degli organi giudicanti tributari.

La tecnica della corrispondenza dei poteri

Il cuore dell'art. 109 e la tecnica della corrispondenza. Anziche elencare nuovamente i poteri dei presidenti di secondo grado, la norma li equipara a quelli dei presidenti di primo grado, gia disciplinati altrove nel Testo unico. Questa scelta legislativa risponde a un'esigenza di coerenza e di economia: i poteri organizzativi e ordinatori del presidente sono per natura analoghi nei due gradi, perche in entrambi occorre assegnare i ricorsi, governare le udienze e adottare i provvedimenti preliminari. Estendere per rinvio la disciplina evita duplicazioni e garantisce che la conduzione del processo segua le stesse regole, adattate alla diversa fase del giudizio. E una soluzione che assicura uniformita senza appesantire il testo normativo.

La funzione di uniformita e continuita

La simmetria fra i due gradi non e un mero espediente di tecnica legislativa, ma ha un valore sostanziale. Garantire che i presidenti di secondo grado dispongano di poteri corrispondenti a quelli di primo grado assicura continuita nella conduzione del processo: il contribuente e l'ente impositore ritrovano, nel passaggio dal primo al secondo grado, un assetto organizzativo coerente e prevedibile. La prevedibilita delle regole processuali e un valore in se, perche consente alle parti di sapere come si svolgera il giudizio e quali provvedimenti il presidente puo adottare. L'uniformita contribuisce cosi alla certezza del diritto processuale tributario, riducendo il rischio di disparita di trattamento fra i due gradi.

I limiti della corrispondenza

Va tenuto presente che il rinvio opera in quanto compatibile con la fase di appello. Alcuni poteri presidenziali sono comuni a entrambi i gradi, mentre altri possono assumere connotati specifici in ragione della diversa natura del giudizio di secondo grado, che ha ad oggetto la revisione della decisione di primo grado. L'interprete deve quindi leggere l'art. 109 come un rinvio elastico: i poteri dei presidenti di secondo grado corrispondono a quelli di primo grado, ma vanno calati nella specificita della fase di appello. Questa lettura evita applicazioni meccaniche e assicura che la corrispondenza serva effettivamente all'ordinato svolgimento del giudizio di secondo grado.

Collocazione sistematica

L'art. 109 si inserisce nella parte del Testo unico dedicata allo svolgimento del processo e all'organizzazione degli organi giudicanti. Va letto insieme alle norme che disciplinano i poteri del presidente di primo grado, di cui costituisce la proiezione sul secondo grado, e alle disposizioni sulle attivita preliminari e sull'organizzazione delle udienze. Per chi opera nel contenzioso tributario, la disposizione e utile a individuare con certezza l'ambito dei poteri presidenziali nel giudizio di appello: poteri di tipo organizzativo e ordinatorio, modellati su quelli del primo grado, finalizzati a garantire l'ordinato e regolare svolgimento del processo dinanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Casi pratici

Caso 1: l'assegnazione del ricorso in appello

Pervenuto un appello alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, il presidente provvede ad assegnarlo a una sezione e a curare i provvedimenti preliminari per la trattazione. Tali poteri trovano fondamento nell'art. 109, che li equipara a quelli del presidente di primo grado. Il caso illustra la natura organizzativa dei provvedimenti presidenziali e la simmetria fra i due gradi.

Caso 2: la continuita per le parti

Tizio, contribuente, dopo il giudizio di primo grado propone appello. Ritrova in secondo grado un assetto organizzativo coerente con quello gia sperimentato, perche i poteri presidenziali corrispondono a quelli del primo grado. Anche l'ente impositore, controparte, beneficia della stessa prevedibilita. Il caso mostra come l'uniformita garantita dall'art. 109 favorisca la certezza del processo per entrambe le parti.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 109 del TU giustizia tributaria?

Che il presidente e i presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno poteri corrispondenti a quelli dei loro omologhi di primo grado, secondo una logica di simmetria fra i due gradi.

Che tipo di provvedimenti adotta il presidente?

Provvedimenti tipicamente organizzativi e ordinatori: assegnazione dei ricorsi, fissazione delle udienze, provvedimenti preliminari. Non decidono il merito, ma assicurano l'ordinato svolgimento del processo.

Perche la norma rinvia ai poteri del primo grado?

Per coerenza ed economia normativa: i poteri organizzativi del presidente sono analoghi nei due gradi. Il rinvio evita duplicazioni e garantisce uniformita nella conduzione del giudizio.

La corrispondenza dei poteri e assoluta?

No, opera in quanto compatibile con la fase di appello. Alcuni poteri sono comuni, altri vanno adattati alla specificita del secondo grado, che riesamina la decisione di primo grado.

Cosa sono le corti di giustizia tributaria?

Sono i nuovi organi della giustizia tributaria, di primo e secondo grado, che hanno sostituito le precedenti commissioni tributarie nell'ambito del riordino operato dal Testo unico del 2024.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.