Testo dell'articoloVigente
Art. 22 DPR 230/2000 – Ammissione in istituto
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell' articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.
2. In ogni caso la persona viene sottoposta all'isolamento previsto dal n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, soltanto se l'autorità giudiziaria abbia disposto in tal senso.
3. Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione provvede ad informare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini dell'assegnazione.
4. In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, la prescritta informazione all'autorità giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima dell'introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma 3. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale non sia stato ancora emesso provvedimento restrittivo della libertà personale dall'autorità giudiziaria.
5. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.
6. In caso di mancata indicazione dei predetti elementi, la direzione richiede all'autorità giudiziaria competente le integrazioni necessarie. Segnala in ogni caso l'eventuale insorgenza di stati di sofferenza psicofisica della persona.
7. Durante l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il personale, nonché gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione, incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 22 del DPR 230/2000 disciplina la fase di ingresso nell'istituto penitenziario, un momento delicato che segna il passaggio dalla libertà alla detenzione. La norma regola due profili distinti: l'obbligo di ricezione da parte della direzione e la gestione dell'isolamento giudiziario eventualmente disposto dall'autorità giudiziaria.
L'obbligo di ricezione e il riferimento normativo
Il primo comma dell'articolo stabilisce che le direzioni degli istituti devono ricevere le persone indicate nell'art. 94 del D.Lgs. 271/1989 (norme di attuazione del codice di procedura penale) e quelle che si presentano spontaneamente per dare esecuzione a un provvedimento restrittivo. L'espressione «devono ricevere» è perentoria: non esiste un potere discrezionale della direzione di rifiutare l'ammissione di chi sia titolare di un provvedimento valido. Il fondamento di questo obbligo sta nell'art. 13 della Costituzione, che riserva alla legge e all'autorità giudiziaria la disciplina delle restrizioni della libertà personale: una volta che il titolo di detenzione esiste, l'esecuzione non può essere arbitrariamente ritardata o rifiutata.
L'art. 94 D.Lgs. 271/1989 disciplina in particolare l'esecuzione degli ordini di carcerazione, indicando i soggetti che la polizia giudiziaria accompagna in carcere e le modalità di consegna. Il rinvio a questa disposizione da parte dell'art. 22 DPR 230/2000 crea un sistema integrato che coordina la fase processuale con quella esecutiva.
La costituzione spontanea
Una specificità importante dell'art. 22 riguarda la persona che si costituisce spontaneamente, dichiarando di farlo per dare esecuzione a un provvedimento da cui consegue la privazione della libertà. Questo caso si verifica quando un condannato, ricevuta notizia di un ordine di esecuzione, si presenta volontariamente in carcere senza essere accompagnato dalla forza pubblica. La direzione è tenuta a riceverla esattamente come riceve chi viene tradotto dalla polizia giudiziaria.
In questa ipotesi si pone però un problema procedurale: al momento della presentazione spontanea potrebbe non essere stato ancora emesso formalmente il provvedimento restrittivo dall'autorità giudiziaria (si pensi a chi si presenta appena appresa la notizia di un mandato d'arresto non ancora notificato). Il quarto comma dell'articolo prevede che in tal caso il direttore si comporti come la polizia giudiziaria fa in caso di arresto in flagranza, informando tempestivamente l'autorità giudiziaria prima di procedere.
L'isolamento giudiziario: presupposti e garanzie
Il secondo comma stabilisce un principio fondamentale: l'isolamento ai sensi dell'art. 33 L. 354/1975 può essere applicato soltanto se l'autorità giudiziaria lo abbia espressamente disposto. Si tratta di una garanzia essenziale: l'isolamento è una misura severa che incide profondamente sulla condizione del detenuto, e non può essere disposta discrezionalmente dalla direzione dell'istituto.
L'art. 33 L. 354/1975, cui la norma rinvia, disciplina l'isolamento nelle sue diverse forme, distinguendo tra isolamento giudiziario (disposto dall'autorità procedente nelle fasi di indagine per esigenze probatorie), isolamento sanitario (per malattie contagiose) e isolamento disciplinare (come sanzione). L'art. 22 si riferisce specificamente all'isolamento giudiziario che può essere disposto all'ingresso in istituto.
Il quinto comma introduce un requisito formale preciso: il provvedimento che dispone l'isolamento deve indicare le modalità, i limiti e la durata. Non è sufficiente un'indicazione generica. Se questi elementi mancano, il sesto comma obbliga la direzione a richiedere le integrazioni necessarie all'autorità giudiziaria competente. Questa duplice garanzia - necessità del provvedimento formale e sua specificità - attua il principio di legalità in materia di libertà personale sancito dall'art. 13 Cost.
Il coordinamento tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria
Il quarto comma affronta il caso dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato: in queste ipotesi la polizia giudiziaria deve informare l'autorità giudiziaria competente prima di introdurre il detenuto in istituto. La ratio è chiara: se l'autorità giudiziaria vuole disporre l'isolamento, deve poterlo fare prima che il detenuto sia già assegnato a una sezione ordinaria, perché l'isolamento successivo all'ammissione sarebbe più complesso da gestire e potrebbe pregiudicare le esigenze cautelari per cui è previsto.
Questa sequenza procedurale richiede una coordinazione tempestiva tra polizia giudiziaria e magistratura: la legge presuppone che l'informazione all'autorità giudiziaria avvenga in tempi rapidi, compatibili con la brevità della fase pre-ingresso in istituto.
I contatti con il detenuto isolato e la tutela della salute
Il settimo comma chiarisce che durante l'isolamento giudiziario non vige un isolamento totale e assoluto: possono avere contatti con il detenuto il personale dell'istituto e altri operatori penitenziari - anche non appartenenti all'amministrazione - incaricati, autorizzati o delegati dal direttore. Questo contemperamento è essenziale per garantire il rispetto dell'art. 32 Cost. (diritto alla salute) e dell'art. 27 co. 3 Cost. (divieto di trattamenti contrari al senso di umanità): un isolamento totale che precludesse anche l'assistenza sanitaria o il supporto psicologico sarebbe incompatibile con questi principi.
In questa direzione si muove anche la seconda parte del sesto comma, che impone alla direzione di segnalare all'autorità giudiziaria l'eventuale insorgenza di stati di sofferenza psicofisica della persona isolata. La segnalazione obbligatoria costituisce un meccanismo di allerta che consente all'autorità giudiziaria di valutare se le condizioni dell'isolamento disposto siano compatibili con lo stato di salute del detenuto, con la possibilità di rivedere il provvedimento.
Il caso dell'istituto inadeguato alla misura
Il terzo comma disciplina una situazione pratica ricorrente: la persona viene ricevuta in un istituto non destinato all'esecuzione della misura privativa della libertà a cui è sottoposta (ad esempio, un condannato definitivo viene consegnato a una casa circondariale destinata agli imputati, o viceversa). In questo caso la direzione non rifiuta l'ammissione - l'obbligo di ricezione rimane - ma informa tempestivamente il DAP per l'assegnazione all'istituto adeguato. Questo meccanismo evita vuoti nell'esecuzione della custodia, garantendo al contempo che la persona sia collocata nell'istituto appropriato nel più breve tempo possibile.
Domande frequenti
La direzione può rifiutare di ricevere un detenuto se l'istituto è sovraffollato?
No. L'obbligo di ricezione sancito dall'art. 22 co. 1 DPR 230/2000 è perentorio: in presenza di un valido titolo di detenzione, la direzione non può rifiutare l'ammissione per ragioni di capienza. Il sovraffollamento è un problema gestionale che va affrontato con le procedure di assegnazione del DAP, non con il diniego dell'ingresso.
Quanto può durare l'isolamento giudiziario disposto all'ingresso in istituto?
La durata è determinata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento che dispone l'isolamento, che deve indicarla espressamente ai sensi dell'art. 22 co. 5 DPR 230/2000. In mancanza di questa indicazione, la direzione è obbligata a richiedere l'integrazione del provvedimento prima di dare esecuzione all'isolamento.
Durante l'isolamento giudiziario il detenuto può incontrare il proprio avvocato?
Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non può essere compresso dall'isolamento giudiziario. Il difensore può accedere al detenuto secondo le modalità stabilite dal codice di procedura penale; l'isolamento incide sui contatti con terzi non autorizzati, non sul rapporto con il difensore.
Cosa succede se chi si presenta spontaneamente non ha ancora ricevuto la notifica formale del provvedimento?
Ai sensi dell'art. 22 co. 4 DPR 230/2000, il direttore informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente. Se il titolo esecutivo è verificato, si procede all'ammissione; se l'ufficio giudiziario non conferma l'esistenza del provvedimento, la persona non può essere trattenuta.
Chi può entrare in contatto con un detenuto in isolamento giudiziario?
Ai sensi dell'art. 22 co. 7 DPR 230/2000, possono avere contatti con il detenuto isolato il personale dell'istituto e gli altri operatori penitenziari - anche esterni all'amministrazione - incaricati, autorizzati o delegati dal direttore. Il contatto avviene con le modalità stabilite dal DAP.