Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 106 D.Lgs. 175/2024 – Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell'articolo 48, comma 2.

2. L'appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi.

3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 96, comma 9.

7. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

In sintesi

  • La sentenza della corte di primo grado può essere appellata alla corte di secondo grado competente a norma dell'articolo 48, comma 2.
  • L'appellante può chiedere alla corte di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi.
  • Il presidente fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno; in caso di eccezionale urgenza può disporre con decreto motivato la sospensione fino alla pronuncia del collegio.
  • Il collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile; la sospensione può essere subordinata a garanzia e si applica l'articolo 96, comma 9, sugli interessi.

L'appello e la sospensione della sentenza. L'articolo 106 individua il giudice dell'appello e disciplina la tutela cautelare nel grado di gravame. La sentenza della corte di primo grado si appella alla corte di secondo grado competente a norma dell'articolo 48, comma 2, secondo il criterio territoriale generale. È la traduzione, nella fase di impugnazione, del mezzo dell'appello elencato dall'articolo 104.

Il cuore pratico della norma è la facoltà dell'appellante di chiedere la sospensione, totale o parziale, dell'esecutività della sentenza impugnata, ma solo se sussistono gravi e fondati motivi. Il presupposto è dunque più qualificato rispetto alla cautela di primo grado dell'articolo 96, perché in appello esiste già una decisione, di regola esecutiva, e occorre una ragione seria per congelarla. Il procedimento ricalca i tempi rapidi della cautela: il presidente fissa con decreto la trattazione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno, con comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.

In caso di eccezionale urgenza, previa delibazione del merito, il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività fino alla pronuncia del collegio. Quest'ultimo, sentite le parti e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. La sospensione può essere subordinata alla garanzia dell'articolo 127, comma 2, e si applica l'articolo 96, comma 9, sugli interessi al tasso della sospensione amministrativa. L'udienza cautelare, infine, non può coincidere con quella di trattazione del merito.

Casi pratici

Caso 1: Sospensione dell'esecutività in appello

Soccombente in primo grado, un contribuente propone appello e chiede la sospensione dell'esecutività della sentenza, deducendo gravi e fondati motivi. Il presidente fissa la trattazione nella prima camera di consiglio utile; il collegio, sentite le parti e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile, eventualmente subordinando la sospensione alla garanzia.

Domande frequenti

A chi si propone l'appello?

Alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell'articolo 48, comma 2.

Si può sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado?

Sì: l'appellante può chiedere alla corte di secondo grado di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività, se sussistono gravi e fondati motivi.

Qual è l'iter dell'istanza di sospensione in appello?

Il presidente fissa con decreto la trattazione per la prima camera di consiglio utile e non oltre il trentesimo giorno; in caso di eccezionale urgenza può disporre con decreto motivato la sospensione fino alla pronuncia del collegio, che decide con ordinanza non impugnabile.

La sospensione in appello può richiedere una garanzia?

Sì: può essere subordinata alla garanzia dell'articolo 127, comma 2, e si applica l'articolo 96, comma 9, sugli interessi.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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