leggeinchiaro.it

Articolo 80 TU Giustizia Tributaria: Deposito di documenti e di memorie

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 80 D.Lgs. 175/2024 – Deposito di documenti e di memorie

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'articolo 70, comma 1.

2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.