Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 75 D.Lgs. 175/2024 – Esame preliminare del ricorso
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.
2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla corte di giustizia tributaria.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Il filtro presidenziale prima della trattazione. L'articolo 75 introduce un meccanismo di esame preliminare affidato al presidente della sezione, che opera come filtro a tutela dell'economia processuale. Scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti (trenta giorni per il ricorrente ex articolo 68, sessanta giorni per la parte resistente ex articolo 69), il presidente esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti dalla legge, ma solo quando questa sia manifesta. L'aggettivo è essenziale: il vaglio presidenziale interviene solo sulle inammissibilità evidenti, mentre quelle che richiedono un accertamento più approfondito restano riservate al collegio.
Oltre all'inammissibilità, il presidente può dichiarare, ove ne sussistano i presupposti, la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. Si tratta di vicende anomale dell'iter processuale che possono essere rilevate già in sede di esame preliminare, evitando di portare a trattazione cause che non possono o non devono proseguire. La concentrazione di questi poteri in capo al presidente consente di definire rapidamente le situazioni patologiche o esaurite, alleggerendo il carico delle sezioni.
Il comma 3 disciplina la forma e il regime di impugnazione di tali provvedimenti: essi hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla corte di giustizia tributaria. Il reclamo, regolato dall'articolo 76, è lo strumento con cui la parte può rimettere al collegio la valutazione compiuta dal presidente in via monocratica, a garanzia del doppio vaglio. Questa fase si colloca tra l'assegnazione del ricorso (articolo 73) e la nomina del relatore con fissazione della trattazione (articolo 78): solo se il presidente non adotta provvedimenti preliminari, il processo prosegue verso la sua trattazione.
Casi pratici
Caso 1: Inammissibilità manifesta dichiarata con decreto
Scaduti i termini di costituzione, il presidente della sezione rileva che il ricorso è stato proposto ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto. Trattandosi di inammissibilità manifesta, la dichiara con decreto; il ricorrente potrà proporre reclamo alla corte ai sensi dell'articolo 76.
Domande frequenti
In cosa consiste l'esame preliminare del ricorso?
Scaduti i termini per la costituzione delle parti, il presidente della sezione esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, ma solo se manifesta.
Quali altri provvedimenti può adottare il presidente?
Ove ne sussistano i presupposti, può dichiarare la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
Che forma hanno i provvedimenti dell'esame preliminare?
Hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla corte di giustizia tributaria.
Posso contestare il decreto del presidente?
Sì. I provvedimenti presidenziali adottati in sede di esame preliminare sono soggetti a reclamo, disciplinato dall'articolo 76, che rimette la valutazione al collegio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate