Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 74 D.Lgs. 175/2024 – Ipoteca e sequestro conservativo

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.

3. Nei casi di cui al comma 2, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 2.

4. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

5. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 4, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine è triplicato. La corte di giustizia tributaria decide con sentenza.

6. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la corte di giustizia tributaria, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

7. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

8. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia: a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della corte di giustizia tributaria su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca; c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

In sintesi

  • In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione, dopo la notifica, l'ufficio o l'ente che teme di perdere la garanzia del credito può chiedere al presidente della corte di primo grado l'iscrizione di ipoteca e l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni.
  • Le istanze vanno notificate alle parti interessate, che entro venti giorni dalla notifica possono depositare memorie e documenti difensivi; il presidente fissa poi la trattazione in camera di consiglio e la corte decide con sentenza.
  • In caso di pericolo per l'attuazione del provvedimento il presidente provvede con decreto motivato, poi confermato, modificato o revocato dalla corte con ordinanza all'udienza; le parti possono prestare garanzia per evitare o limitare la misura.
  • I provvedimenti cautelari perdono efficacia se non eseguiti entro sessanta giorni dalla comunicazione, se entro centoventi giorni dall'adozione non è notificato l'atto impositivo o sanzionatorio, o a seguito di sentenza, anche non definitiva, che accoglie il ricorso.

Le misure cautelari a tutela del credito erariale. L'articolo 74 disciplina l'ipoteca e il sequestro conservativo, strumenti cautelari che l'amministrazione può attivare per garantirsi il recupero del credito prima che la pretesa diventi definitiva. Presupposto è l'esistenza di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione della sanzione o di un processo verbale di constatazione, già notificato, unito al fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (il cosiddetto periculum in mora). In presenza di questi elementi, l'ufficio o l'ente chiede al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei coobbligati solidali e l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo, anche dell'azienda.

Il procedimento è scandito da garanzie del contraddittorio. Le istanze devono essere notificate alle parti interessate, le quali entro venti giorni dalla notifica possono depositare memorie e documenti difensivi; il presidente, decorso tale termine, fissa con decreto la trattazione per la prima camera di consiglio utile, dandone comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima, e la corte decide con sentenza. Quando però la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato, assunte ove occorra sommarie informazioni, fissando la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni e assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto; all'udienza la corte, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti. Le parti possono prestare la garanzia prevista dall'articolo 127, comma 2, e in tal caso l'organo può non adottare o adottare solo parzialmente la misura.

Il comma 8 individua le cause di perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari, a tutela del contribuente: essi cessano se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; oppure a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti, sentenza che costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale il giudice riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro. La norma bilancia così l'interesse erariale alla conservazione della garanzia con la necessità di non comprimere oltre il dovuto il patrimonio del contribuente.

Casi pratici

Caso 1: Sequestro su azienda e successiva mancata notifica dell'atto

Sulla base di un processo verbale di constatazione, l'ufficio ottiene il sequestro conservativo dei beni del contribuente, compresa l'azienda. Tuttavia, entro centoventi giorni dall'adozione della misura non viene notificato alcun atto impositivo o sanzionatorio: il provvedimento cautelare perde efficacia, in applicazione del comma 8.

Caso 2: Ricorso accolto e cancellazione dell'ipoteca

Iscritta ipoteca sui beni del trasgressore, la corte accoglie il ricorso del contribuente contro l'atto sottostante con sentenza, ancorché non definitiva. La sentenza fa perdere efficacia alla misura e costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca; in caso di accoglimento solo parziale, il giudice ne riduce proporzionalmente l'entità.

Domande frequenti

Chi può chiedere l'ipoteca o il sequestro conservativo?

L'ufficio o l'ente che, in base a un atto di contestazione, a un provvedimento di irrogazione della sanzione o a un processo verbale di constatazione già notificato, ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Il contribuente può difendersi prima della misura?

Sì. Le istanze vanno notificate alle parti interessate, che entro venti giorni dalla notifica possono depositare memorie e documenti difensivi prima della trattazione in camera di consiglio.

Si può evitare la misura cautelare prestando garanzia?

Sì. Le parti interessate possono prestare in corso di giudizio la garanzia prevista dall'articolo 127, comma 2; in tal caso l'organo può non adottare o adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

Quando i provvedimenti cautelari perdono efficacia?

Se non sono eseguiti entro sessanta giorni dalla comunicazione, se entro centoventi giorni dall'adozione non è notificato l'atto impositivo, di contestazione o di irrogazione, o a seguito di sentenza, anche non definitiva, che accoglie il ricorso.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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