Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 D.Lgs. 175/2024 – Proposizione del ricorso
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dell'articolo 61, comma 3.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 66 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) disciplina la proposizione del ricorso, ossia l'atto con cui il contribuente instaura il giudizio davanti alla corte di giustizia tributaria. La norma individua le forme della proposizione e fissa il momento in cui il ricorso si considera giuridicamente proposto, profili decisivi ai fini del rispetto dei termini di impugnazione e della valida costituzione del rapporto processuale.
La proposizione mediante notifica
Il primo comma stabilisce che il ricorso è proposto mediante notifica, a norma dell'articolo 61, comma 3. Il rinvio individua le modalità di notificazione applicabili al processo tributario, che possono comprendere la consegna diretta, la notifica a mezzo ufficiale giudiziario e la spedizione postale. La notifica realizza la presa di contatto con la controparte - tipicamente l'ente impositore - e segna l'avvio del contraddittorio.
La spedizione a mezzo posta
Il secondo comma detta una regola di forma particolarmente rigorosa per la modalità postale: la spedizione deve avvenire in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento. La prescrizione del plico senza busta risponde all'esigenza di certezza circa il contenuto trasmesso, evitando contestazioni sull'effettiva corrispondenza tra l'atto spedito e quello ricevuto. L'avviso di ricevimento, a sua volta, fornisce la prova dell'avvenuta notificazione e della relativa data.
Il momento di proposizione del ricorso
Profilo di grande rilievo pratico è la fissazione del momento in cui il ricorso si intende proposto. La norma stabilisce che, in caso di spedizione postale nelle forme indicate, esso si considera proposto al momento della spedizione. Trova così applicazione il principio di scissione, per il quale ciò che rileva ai fini del rispetto del termine, per il ricorrente, è la data di consegna del plico all'ufficio postale, e non quella, successiva, di ricezione da parte del destinatario.
La funzione di garanzia del termine
L'ancoraggio alla data di spedizione tutela il contribuente: chi propone il ricorso non può essere pregiudicato dai tempi di recapito, che esulano dal suo controllo. Purché la consegna all'ufficio postale avvenga entro il termine perentorio di impugnazione, il ricorso è tempestivo, anche se la ricezione interviene successivamente. È quindi essenziale conservare la documentazione attestante la data di spedizione.
Il rigore formale e le sue conseguenze
Il rispetto delle forme prescritte non è meramente ordinatorio. L'inosservanza delle modalità - ad esempio l'uso della busta in luogo del plico aperto - può esporre l'atto a contestazioni e, nei casi più gravi, incidere sulla regolarità della proposizione. La giurisprudenza valuta tali profili con attenzione, bilanciando l'esigenza di certezza formale con il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto.
Il coordinamento con la costituzione in giudizio
Il principio di scissione e i suoi fondamenti
La regola per cui il ricorso si intende proposto al momento della spedizione costituisce applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Tale principio distingue il momento perfezionativo per il notificante da quello per il destinatario: per chi spedisce, ciò che conta è il compimento dell'attività che da lui dipende, ossia la consegna del plico all'ufficio postale. Il fondamento è di ordine equitativo e costituzionale: nessuno può essere pregiudicato nell'esercizio di un diritto da attività sottratte al proprio controllo, come i tempi di recapito.
La forma del plico senza busta
La prescrizione del plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, merita una riflessione specifica. La ratio è quella di assicurare la corrispondenza tra l'atto spedito e quello ricevuto: l'assenza della busta consente che l'atto stesso, recante i dati di spedizione, costituisca prova diretta del proprio contenuto. L'avviso di ricevimento documenta poi la data e l'avvenuta consegna. Si tratta di accorgimenti volti a prevenire contestazioni e a conferire certezza all'intera operazione di notificazione a mezzo posta.
Il coordinamento con la costituzione in giudizio
La proposizione del ricorso apre, ma non esaurisce, il percorso di instaurazione del giudizio. A essa deve seguire la costituzione in giudizio del ricorrente, mediante deposito del ricorso notificato e della documentazione presso la segreteria della corte, nei termini perentori previsti. Proposizione e costituzione sono atti distinti, ciascuno con propri termini e proprie forme. L'omissione o l'irregolarità della costituzione può compromettere la valida instaurazione del processo, pur a fronte di una proposizione tempestiva.
Le conseguenze dei vizi e il raggiungimento dello scopo
I vizi attinenti alle forme di proposizione sono valutati alla luce dei principi generali del processo, tra cui quello del raggiungimento dello scopo dell'atto. Non ogni irregolarità formale determina automaticamente l'inammissibilità: occorre verificare se la difformità abbia inciso sulla funzione propria dell'atto, ossia portare a conoscenza della controparte l'impugnazione. La giurisprudenza tende a privilegiare un approccio sostanzialistico, che tuttavia non autorizza a trascurare le prescrizioni di forma poste dalla legge a garanzia della certezza.
La proposizione del ricorso non esaurisce gli oneri del ricorrente. All'atto introduttivo deve seguire, nei termini e nelle forme di legge, la costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso e della documentazione presso la segreteria della corte. La proposizione e la costituzione costituiscono due passaggi distinti ma concatenati, entrambi necessari alla valida instaurazione del processo tributario.
La corretta osservanza delle regole sulla proposizione del ricorso costituisce, in conclusione, il presupposto per un valido accesso alla tutela giurisdizionale tributaria: il rispetto delle forme di notificazione e dei termini, lungi dal risolversi in un mero adempimento formale, presidia la certezza del rapporto processuale e la posizione di entrambe le parti.
Casi pratici
Caso 1: ricorso spedito l'ultimo giorno utile
Tizio consegna all'ufficio postale il plico raccomandato senza busta contenente il ricorso proprio nell'ultimo giorno del termine. Pur essendo l'atto ricevuto dall'ente nei giorni successivi, in forza dell'art. 66 il ricorso si considera proposto alla data di spedizione e risulta quindi tempestivo.
Caso 2: vizio di forma nella spedizione
Caio spedisce il ricorso inserendolo in una busta chiusa, anziché come plico senza busta. La controparte eccepisce l'irregolarità della proposizione. Il giudice valuta il rispetto della forma prescritta dall'art. 66 e l'eventuale raggiungimento dello scopo dell'atto, in base ai principi del processo tributario.
Domande frequenti
Come si propone il ricorso tributario secondo l'art. 66?
Mediante notifica, secondo le forme richiamate dall'art. 61, comma 3, del Testo unico della giustizia tributaria.
Quali forme deve avere la spedizione a mezzo posta?
Deve avvenire in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, per garantire certezza sul contenuto e prova della notificazione.
Quando si considera proposto il ricorso spedito per posta?
Al momento della spedizione, cioè della consegna del plico all'ufficio postale, in applicazione del principio di scissione.
Perché conta la data di spedizione e non quella di ricezione?
Per non pregiudicare il ricorrente con i tempi di recapito, che non dipendono da lui: se la spedizione è tempestiva, il ricorso è valido anche se ricevuto dopo.
La proposizione del ricorso basta a instaurare il giudizio?
No. Deve seguire la costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della corte, nei termini di legge.
Fonti consultate: 1 fonte verificate