Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 55 D.Lgs. 175/2024 – Le parti

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

In sintesi

  • Sono parti del processo, oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione e i concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/1997.
  • Parte resistente è l'ufficio o l'ente che ha emesso l'atto impugnato o che non ha emesso l'atto richiesto dal contribuente.
  • Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate con competenza nazionale o sovraregionale, è parte l'ufficio cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Chi siede ai due lati del processo. L'articolo 55 individua i soggetti che assumono la qualità di parte davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Da un lato il ricorrente, cioè il contribuente che lamenta l'illegittimità di un atto; dall'altro la parte resistente, che la norma identifica nell'ufficio dell'Agenzia delle entrate o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, negli altri enti impositori (tipicamente i Comuni e le Regioni per i tributi locali), nell'agente della riscossione e nei concessionari privati iscritti nell'albo previsto dall'articolo 53 del d.lgs. 446/1997.

Il criterio per individuare la parte resistente è oggettivo: è parte chi ha emesso l'atto impugnato oppure chi non ha emesso l'atto richiesto (si pensi al rifiuto, anche tacito, di un rimborso). La norma riprende l'impianto del previgente d.lgs. 546/1992, ma lo aggiorna alla riorganizzazione delle Agenzie fiscali. La corretta individuazione della parte resistente è decisiva, perché il ricorso va notificato proprio a chi ha adottato l'atto: si veda l'articolo 66 sulla proposizione del ricorso e l'articolo 64 sui requisiti dell'atto introduttivo, che impone di indicare l'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto.

Il comma chiarisce un punto delicato per la riscossione: quando l'atto promana da un'articolazione dell'Agenzia delle entrate con competenza estesa a tutto o a parte del territorio nazionale, è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Si evita così che il contribuente debba ricostruire l'organigramma interno dell'amministrazione per capire chi citare. La pluralità di possibili parti resistenti si collega inoltre all'articolo 58 sul litisconsorzio, quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, e all'articolo 69 sulla costituzione in giudizio della parte resistente.

Casi pratici

Caso 1: Cartella e avviso di accertamento: due possibili controparti

Un contribuente riceve una cartella di pagamento dall'agente della riscossione fondata su un avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate. A seconda del vizio che intende dedurre dovrà individuare la parte resistente corretta: se contesta il merito della pretesa, la controparte naturale è l'ufficio dell'Agenzia che ha emesso l'accertamento; se contesta vizi propri della cartella, è parte l'agente della riscossione che l'ha emessa.

Domande frequenti

Chi è la parte resistente nel processo tributario?

È l'ufficio o l'ente che ha emesso l'atto impugnato o che non ha emesso l'atto richiesto: l'Agenzia delle entrate o delle dogane e dei monopoli, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione o i concessionari iscritti nell'albo dell'articolo 53 del d.lgs. 446/1997.

Anche i Comuni e le Regioni possono essere parte?

Sì. Gli enti impositori che applicano tributi propri, come i Comuni e le Regioni, sono parte quando hanno emesso l'atto impugnato. Le modalità con cui stanno in giudizio sono precisate dall'articolo 56.

Se l'atto proviene da una struttura nazionale dell'Agenzia, chi devo citare?

È parte l'ufficio dell'Agenzia delle entrate al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, secondo il regolamento di amministrazione dell'Agenzia.

L'agente della riscossione può essere parte del giudizio?

Sì: l'agente della riscossione e i concessionari privati iscritti nell'apposito albo sono parti del processo quando hanno emesso l'atto impugnato, ad esempio una cartella di pagamento.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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