Testo dell'articoloVigente
Art. 46 D.Lgs. 175/2024 – Oggetto della giurisdizione tributaria
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
In sintesi
La giurisdizione tributaria: portata generale e confini con le altre giurisdizioni. L'articolo 46 è la norma più importante del testo unico sul piano della delimitazione dell'area di competenza delle corti tributarie. La definizione adottata dal legislatore è volutamente omnicomprensiva: «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati». Questa formula, che riproduce nella sostanza l'impostazione del previgente D.Lgs. 546/1992, mira a evitare lacune di tutela giurisdizionale nel settore tributario, includendo non solo le imposte statali classiche (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) ma anche i tributi locali, le sovrimposte, le addizionali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale.
Il limite principale alla giurisdizione tributaria è rappresentato dalla fase esecutiva: le controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento esulano dalla competenza delle corti tributarie e ricadono sotto la giurisdizione del giudice ordinario. La linea di demarcazione è tracciata dalla cartella di pagamento - o, ove previsto, dall'avviso di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025): fino a quel momento, la controversia sul titolo è tributaria; dopo, le questioni relative all'esecuzione appartengono al giudice ordinario.
Il secondo comma estende la giurisdizione tributaria alle controversie catastali - classamento dei terreni e delle unità immobiliari, rendita catastale, delimitazione e figura delle particelle - e all'imposta o canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. Il terzo comma introduce la cognizione incidentale: il giudice tributario può risolvere in via incidentale (con efficacia limitata al processo tributario) qualsiasi questione pregiudiziale dalla cui soluzione dipende la decisione, con l'eccezione delle questioni di querela di falso e di quelle sullo stato o la capacità delle persone, che restano riservate al giudice ordinario.
Casi pratici
Caso 1: Controversia sulla rendita catastale attribuita a un capannone industriale
La società Alfa riceve dall'Agenzia delle entrate-Riscossione la comunicazione della rendita catastale attribuita al proprio capannone industriale, ritenuta eccessiva rispetto alle caratteristiche effettive dell'immobile. In applicazione dell'articolo 46, comma 2, Alfa impugna il classamento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado, che ha giurisdizione sulle controversie concernenti la consistenza e il classamento delle unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
Caso 2: Opposizione agli atti esecutivi: giurisdizione del giudice ordinario
Dopo la notifica della cartella di pagamento relativa a un avviso di accertamento definitivo, l'agente della riscossione procede al pignoramento del conto corrente del contribuente Caio. Caio intende contestare le modalità del pignoramento. Poiché si tratta di un atto dell'esecuzione forzata tributaria successivo alla notifica della cartella, la giurisdizione non appartiene alle corti tributarie ma al giudice ordinario, come previsto dall'articolo 46, comma 1, secondo periodo.
Domande frequenti
Quali tributi rientrano nella giurisdizione tributaria?
Tutti i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, il contributo SSN, le sovrimposte, le addizionali, le relative sanzioni, gli interessi e ogni altro accessorio.
La cartella di pagamento è impugnabile davanti alle corti tributarie?
Sì, ma solo fino al momento della notifica della cartella. Gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella sono esclusi dalla giurisdizione tributaria e vanno impugnati davanti al giudice ordinario.
Le controversie catastali rientrano nella giurisdizione tributaria?
Sì, il comma 2 include nella giurisdizione tributaria le controversie sull'intestazione, la delimitazione, il classamento dei terreni e delle unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
Il giudice tributario può risolvere qualsiasi questione pregiudiziale?
Sì, in via incidentale, salvo le questioni di querela di falso e quelle sullo stato o la capacità delle persone (diverse dalla capacità di stare in giudizio), che restano riservate al giudice ordinario.