Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 30 D.Lgs. 175/2024 – Attribuzioni

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Il Consiglio di presidenza: a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; d) formula al Ministro dell'economia e delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 36, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle corti di giustizia tributaria; f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti; g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni; h) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati e per i giudici tributari; i) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata; l) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente testo unico o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; m) esprime parere sulla ripartizione fra le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di loro funzionamento; n) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 19, comma 1; o) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di magistrati e di giudici tributari presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno; p) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante.

3. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'ufficio ispettivo può svolgere, col supporto del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

4. I componenti dell'ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 19, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.

In sintesi

  • Il Consiglio di presidenza delibera su tutte le nomine e i provvedimenti riguardanti i componenti delle corti tributarie, formula proposte al Ministro e stabilisce i criteri organizzativi per sezioni, collegi e carichi esigibili.
  • Il Consiglio vigila sull'attività giurisdizionale delle corti di primo e secondo grado e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante.
  • È istituito presso il Consiglio un ufficio ispettivo autonomo e indipendente, composto da sei magistrati o giudici tributari con un direttore.
  • I componenti dell'ufficio ispettivo sono esonerati dalle funzioni giurisdizionali e percepiscono un trattamento economico specifico.

Il Consiglio di presidenza come organo di autogoverno della magistratura tributaria. L'articolo 30 è la norma cardine sull'organizzazione interna della giustizia tributaria: definisce le attribuzioni del Consiglio di presidenza, organo che svolge - nei confronti dei giudici e dei magistrati tributari - funzioni analoghe a quelle che il Consiglio Superiore della Magistratura esercita verso la magistratura ordinaria. Si tratta di un catalogo ampio e variegato di competenze che spaziano dalla gestione del personale giudicante alla vigilanza sull'attività giurisdizionale, dall'organizzazione della formazione alla predisposizione di elementi per la relazione annuale al Parlamento.

Sul versante delle nomine e dei provvedimenti personali (lettera c del comma 1), il Consiglio delibera su trasferimenti, conferimento di incarichi, progressioni di carriera e sanzioni disciplinari. Sul versante organizzativo, stabilisce i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti (lettera f), i criteri di riparto dei ricorsi (lettera g) e i carichi esigibili annuali, distinguendo tra magistrati e giudici tributari (lettera h). Questa differenziazione riflette la duplice componente della magistratura tributaria: i magistrati di ruolo reclutati per concorso e i giudici tributari presenti nel ruolo unico.

La vigilanza sull'attività giurisdizionale è affiancata da uno strumento operativo peculiare: l'ufficio ispettivo, istituito con carattere di autonomia e indipendenza, composto da sei magistrati o giudici tributari sotto la guida di un direttore. L'ufficio, che può operare con il supporto del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, svolge attività di verifica presso le corti di primo e secondo grado. I suoi componenti sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali e, in caso di giudici tributari, percepiscono un trattamento economico sostitutivo pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto per la presidenza di corte nello stesso periodo.

Casi pratici

Caso 1: Ispezione disposta per ritardi sistematici nella trattazione dei ricorsi

Il Consiglio di presidenza, nel corso della sua attività di vigilanza, rileva che una corte di giustizia tributaria di primo grado mostra un elevato tasso di provvedimenti depositati oltre i termini ordinari. Il Consiglio dispone, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, un'ispezione nei confronti del personale giudicante di quella sede, avvalendosi dell'ufficio ispettivo. L'attività ispettiva viene svolta con il supporto del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze e sfocia in una relazione che il Consiglio utilizza per adottare i provvedimenti di competenza.

Domande frequenti

Il Consiglio di presidenza può disporre ispezioni sulle corti tributarie?

Sì, il comma 2 prevede che il Consiglio di presidenza vigili sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle corti di primo e secondo grado e possa disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante.

Quanti componenti ha l'ufficio ispettivo?

Sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. I componenti sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Il Consiglio stabilisce i carichi di lavoro dei giudici tributari?

Sì, ai sensi della lettera h del comma 1, il Consiglio stabilisce annualmente i carichi esigibili, distinguendo tra magistrati e giudici tributari.

Chi predispone gli elementi per la relazione del Ministro al Parlamento sulla giustizia tributaria?

Il Consiglio di presidenza, ai sensi della lettera e del comma 1, predispone gli elementi per la relazione annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo alla produttività comparata delle corti.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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