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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
I magistrati tributari professionali sono retribuiti come i magistrati ordinari, con stipendio per anzianità secondo la tabella D allegata al decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento economico dei magistrati tributari

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella D allegata al presente testo unico, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2024, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.

In sintesi

  • Ai magistrati tributari reclutati per concorso si applicano le disposizioni sul trattamento economico dei magistrati ordinari, in quanto compatibili.
  • Gli stipendi sono determinati esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista dalla tabella D allegata al decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi del D.P.C.M. 3 giugno 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2024.
  • È fatta salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.

Il trattamento economico della nuova magistratura tributaria professionale. L'articolo 20 del D.Lgs. 175/2024 definisce il regime retributivo dei magistrati tributari reclutati per concorso — la figura di nuova istituzione introdotta dalla riforma del 2022 — differenziandolo nettamente da quello dei giudici tributari del ruolo unico disciplinato dall'articolo 19. Il rinvio al trattamento economico dei magistrati ordinari riflette la scelta del legislatore di assimilare strutturalmente la nuova magistratura tributaria alla magistratura ordinaria, creando un corpo di giudici professionali a tempo pieno con status analogo.

Gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all'anzianità di servizio, secondo la tabella D allegata al Testo Unico. La progressione per anzianità — senza valutazione discrezionale del merito — è tradizionalmente propria della magistratura ordinaria italiana e garantisce prevedibilità del trattamento e indipendenza economica del giudice da valutazioni dell'esecutivo. La decorrenza è fissata al 1° gennaio 2024, come stabilito dal D.P.C.M. 3 giugno 2024.

Il rinvio alle disposizioni sui magistrati ordinari «in quanto compatibili» lascia aperta la possibilità di applicare altri istituti del trattamento economico di quella magistratura (indennità, assegni accessori, ecc.), ove compatibili con la specificità della posizione tributaria. L'indennità integrativa speciale è espressamente fatta salva, confermandone l'applicazione anche ai magistrati tributari. Il confronto con l'articolo 19 chiarisce la differenza strutturale tra le due categorie: i magistrati tributari sono dipendenti pubblici a tutti gli effetti, i giudici del ruolo unico no.

Casi pratici

Caso 1: Il primo stipendio del magistrato tributario neoassunto

Un magistrato tributario ha superato il concorso, completato il tirocinio e ottenuto il giudizio di idoneità. Dal momento della sua immissione in funzioni, il suo trattamento economico è determinato secondo la tabella D allegata al D.Lgs. 175/2024, parametrata sull'anzianità di servizio: allo scatto iniziale corrisponde lo stipendio della fascia più bassa, che aumenta progressivamente con gli anni di servizio effettivo, sul modello della magistratura ordinaria.

Domande frequenti

Come è determinato lo stipendio del magistrato tributario?

Esclusivamente in base all'anzianità di servizio, secondo la tabella D allegata al D.Lgs. 175/2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Il trattamento economico dei magistrati tributari è uguale a quello dei magistrati ordinari?

È assimilato: si applicano le disposizioni per i magistrati ordinari «in quanto compatibili». Gli stipendi seguono la tabella D allegata al decreto.

L'indennità integrativa speciale è riconosciuta ai magistrati tributari?

Sì: il comma 2 la fa espressamente salva, confermandone l'attribuzione ai magistrati tributari.

Qual è la differenza tra il trattamento dell'articolo 19 e quello dell'articolo 20?

L'articolo 19 riguarda i giudici tributari del ruolo unico (ex onorari), che ricevono compensi fissi e aggiuntivi con un tetto annuo. L'articolo 20 riguarda i magistrati tributari professionali, che ricevono lo stipendio da dipendenti pubblici sul modello della magistratura ordinaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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