Testo dell'articoloVigente
Art. 20 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento economico dei magistrati tributari
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella D allegata al presente testo unico, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2024, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.
In sintesi
Il trattamento economico della nuova magistratura tributaria professionale. L'articolo 20 del D.Lgs. 175/2024 definisce il regime retributivo dei magistrati tributari reclutati per concorso — la figura di nuova istituzione introdotta dalla riforma del 2022 — differenziandolo nettamente da quello dei giudici tributari del ruolo unico disciplinato dall'articolo 19. Il rinvio al trattamento economico dei magistrati ordinari riflette la scelta del legislatore di assimilare strutturalmente la nuova magistratura tributaria alla magistratura ordinaria, creando un corpo di giudici professionali a tempo pieno con status analogo.
Gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all'anzianità di servizio, secondo la tabella D allegata al Testo Unico. La progressione per anzianità — senza valutazione discrezionale del merito — è tradizionalmente propria della magistratura ordinaria italiana e garantisce prevedibilità del trattamento e indipendenza economica del giudice da valutazioni dell'esecutivo. La decorrenza è fissata al 1° gennaio 2024, come stabilito dal D.P.C.M. 3 giugno 2024.
Il rinvio alle disposizioni sui magistrati ordinari «in quanto compatibili» lascia aperta la possibilità di applicare altri istituti del trattamento economico di quella magistratura (indennità, assegni accessori, ecc.), ove compatibili con la specificità della posizione tributaria. L'indennità integrativa speciale è espressamente fatta salva, confermandone l'applicazione anche ai magistrati tributari. Il confronto con l'articolo 19 chiarisce la differenza strutturale tra le due categorie: i magistrati tributari sono dipendenti pubblici a tutti gli effetti, i giudici del ruolo unico no.
Casi pratici
Caso 1: Il primo stipendio del magistrato tributario neoassunto
Un magistrato tributario ha superato il concorso, completato il tirocinio e ottenuto il giudizio di idoneità. Dal momento della sua immissione in funzioni, il suo trattamento economico è determinato secondo la tabella D allegata al D.Lgs. 175/2024, parametrata sull'anzianità di servizio: allo scatto iniziale corrisponde lo stipendio della fascia più bassa, che aumenta progressivamente con gli anni di servizio effettivo, sul modello della magistratura ordinaria.
Domande frequenti
Come è determinato lo stipendio del magistrato tributario?
Esclusivamente in base all'anzianità di servizio, secondo la tabella D allegata al D.Lgs. 175/2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Il trattamento economico dei magistrati tributari è uguale a quello dei magistrati ordinari?
È assimilato: si applicano le disposizioni per i magistrati ordinari «in quanto compatibili». Gli stipendi seguono la tabella D allegata al decreto.
L'indennità integrativa speciale è riconosciuta ai magistrati tributari?
Sì: il comma 2 la fa espressamente salva, confermandone l'attribuzione ai magistrati tributari.
Qual è la differenza tra il trattamento dell'articolo 19 e quello dell'articolo 20?
L'articolo 19 riguarda i giudici tributari del ruolo unico (ex onorari), che ricevono compensi fissi e aggiuntivi con un tetto annuo. L'articolo 20 riguarda i magistrati tributari professionali, che ricevono lo stipendio da dipendenti pubblici sul modello della magistratura ordinaria.
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