Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 12 D.Lgs. 175/2024 – La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Con provvedimento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso.

2. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegnano il ricorso ad una delle sezioni, tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 49.

3. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.

4. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari.

5. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, col decreto di cui al comma 2, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

In sintesi

  • Il Consiglio di presidenza può istituire sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con apposito provvedimento.
  • I presidenti delle corti assegnano i ricorsi alle sezioni tenendo conto prima della specializzazione, poi di criteri cronologici e casuali; i ricorsi al giudice monocratico sono assegnati nei casi previsti dall'articolo 49.
  • Il presidente di sezione stabilisce, all'inizio di ogni anno, il calendario delle udienze e, ogni trimestre, la composizione dei collegi, avuto riguardo ai carichi esigibili.
  • Una o più sezioni restano operative durante il periodo di sospensione feriale per esaminare le domande di sospensione cautelare.

L'organizzazione tabellare: sezioni, collegi e udienze. L'articolo 12 del D.Lgs. 175/2024 disciplina le regole di funzionamento interno delle corti di giustizia tributaria, con particolare riguardo alla formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti. Il punto di partenza è la possibilità di istituire sezioni specializzate per tipologie di controversie individuate dal Consiglio di presidenza: una scelta organizzativa che favorisce la concentrazione di competenze specifiche (ad esempio, IVA, accise, catasto) e può contribuire a ridurre la durata dei processi.

L'assegnazione dei ricorsi segue una gerarchia precisa: priorità alla sezione specializzata competente, poi criteri cronologici e casuali. Se il giudice rileva che la controversia avrebbe dovuto essere assegnata in altra composizione - monocratica o collegiale - la rimette al presidente di sezione per il rinnovo dell'assegnazione (comma 3). L'assegnazione al giudice monocratico avviene nei casi tipizzati dall'articolo 49, che individua le controversie di minor rilievo economico o complessità trattabili in composizione semplificata.

Sul piano operativo, il presidente di sezione predispone il calendario annuale delle udienze e, ogni trimestre, la composizione dei collegi, tenendo conto dei «carichi esigibili» fissati dal Consiglio di presidenza per magistrati e giudici tributari (art. 30, comma 1, lettera h). In periodo feriale, la norma garantisce la continuità del servizio cautelare: una o più sezioni individuate dal presidente della corte esaminano le domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Casi pratici

Caso 1: L'assegnazione errata e il rinnovo

Un ricorso concernente una controversia di modesto valore è inizialmente assegnato a un collegio. Il giudice relatore rileva che la controversia, per il suo oggetto e il suo valore, avrebbe dovuto essere trattata dal giudice monocratico ai sensi dell'articolo 49. Il giudice rimette allora gli atti al presidente della sezione, che procede al rinnovo dell'assegnazione in composizione monocratica.

Domande frequenti

Cosa sono le sezioni specializzate delle corti tributarie?

Sezioni istituite dal Consiglio di presidenza per trattare questioni controverse su materie specificamente individuate, al fine di concentrare le competenze e migliorare la qualità delle decisioni.

Come vengono assegnati i ricorsi alle sezioni?

Prima si verifica la competenza di eventuali sezioni specializzate; poi si applicano i criteri cronologici e casuali. I ricorsi al giudice monocratico sono assegnati nei casi previsti dall'articolo 49.

Chi stabilisce il calendario delle udienze?

Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno per il calendario e all'inizio di ogni trimestre per la composizione dei collegi giudicanti, avuto riguardo ai carichi esigibili.

Le corti tributarie funzionano anche in estate?

Sì: una o più sezioni, designate con decreto del presidente della corte, rimangono operative nel periodo di sospensione feriale per esaminare le domande di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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