Testo dell'articoloVigente
Art. 4 D.Lgs. 175/2024 – I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e delle sezioni
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17.
2. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni, le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17.
3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17.
4. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno dieci anni, le funzioni di giudice tributario di secondo grado, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17.
In sintesi
I requisiti per le cariche apicali nelle corti tributarie. L'articolo 4 del D.Lgs. 175/2024 disciplina i criteri di nomina delle figure di vertice delle corti di giustizia tributaria: presidenti di corte, presidenti di sezione e vicepresidenti di sezione, tanto al primo quanto al secondo grado. La norma istituisce un sistema di accesso allargato, in cui la magistratura tributaria di nuova generazione si affianca a quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare - in servizio o a riposo - nella composizione dei ruoli apicali.
Un elemento qualificante è rappresentato dal requisito di esperienza minima per i vicepresidenti di sezione: almeno cinque anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario per il primo grado, dieci anni per il secondo grado. In entrambi i casi è necessario il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio. Tale requisito di anzianità riflette la maggiore complessità delle controversie trattate al secondo grado e l'esigenza di garantire un profilo professionale consolidato nelle funzioni direttive delle sezioni.
Le nomine seguono la graduatoria formata secondo i criteri di valutazione e i punteggi di cui alla tabella C allegata al Testo Unico, la cui modifica è disciplinata dall'articolo 2, comma 5. Il procedimento di nomina è regolato dall'articolo 15, che prevede l'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza.
Casi pratici
Caso 1: Nomina a vicepresidente di sezione al secondo grado
Un giudice tributario del ruolo unico, che ha esercitato le funzioni di giudice tributario di secondo grado per dodici anni ed è laureato in giurisprudenza, presenta la propria disponibilità per la nomina a vicepresidente di sezione presso una corte di secondo grado. Soddisfa il requisito minimo di dieci anni previsto dall'articolo 4, comma 4, secondo periodo, ed è pertanto inserito nell'elenco degli aspiranti; la graduatoria finale è redatta sulla base dei punteggi della tabella C.
Domande frequenti
Chi può essere nominato presidente di una corte tributaria di primo grado?
I magistrati tributari ovvero i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria basata sui criteri dell'articolo 17.
Quali requisiti aggiuntivi deve avere un vicepresidente di sezione al secondo grado?
Deve aver esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario di secondo grado ed essere in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
Come si determinano le graduatorie per le nomine?
Sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi stabiliti dalla tabella C allegata al D.Lgs. 175/2024, come richiamato dall'articolo 17.
Un avvocato può diventare presidente di sezione?
No: la norma riserva le nomine a magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari; non prevede accesso diretto per i liberi professionisti.
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