Testo dell'articoloVigente
Art. 3 D.Lgs. 175/2024 – La composizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. A ciascuna delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente.
2. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.
3. Il presidente della corte di giustizia tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.
4. Il presidente della corte di giustizia tributaria con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 3.
5. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari.
6. Ogni corte in composizione collegiale è presieduta dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.
7. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della corte di giustizia tributaria designa i componenti di altre sezioni.
In sintesi
L'organizzazione interna delle corti tributarie. L'articolo 3 del D.Lgs. 175/2024 regola la composizione delle singole corti di giustizia tributaria, delineando una struttura gerarchica chiara: al vertice il presidente della corte, che presiede anche la prima sezione; sotto di lui i presidenti di sezione; infine i vice-presidenti e i componenti del collegio. L'incarico presidenziale ha durata quadriennale e può essere rinnovato per una sola volta, ma solo a seguito di valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sull'attività svolta nel primo triennio del mandato iniziale.
Una specifica cautela riguarda i candidati prossimi alla pensione: non può essere nominato presidente chi raggiungerà l'età pensionabile entro quattro anni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello. La ratio è evidente: garantire la continuità della guida della corte per l'intero quadriennio. Al termine del mandato - o in caso di valutazione negativa - il giudice tributario è riassegnato, a sua richiesta, a funzioni di presidente di sezione nella medesima corte o in quella di provenienza.
Sul piano della formazione dei collegi giudicanti, la norma è perentoria: il collegio delibera sempre con tre votanti (comma 6). Se una sezione non dispone dei componenti necessari, il presidente della corte designa giudici di altre sezioni (comma 7), garantendo così la continuità del servizio giudiziario. Le modalità di formazione dei collegi e l'assegnazione dei ricorsi sono disciplinate più nel dettaglio dall'articolo 12.
Casi pratici
Caso 1: Rinnovo dell'incarico presidenziale: la valutazione triennale
La presidente di una corte tributaria di primo grado giunge alla fine del suo primo quadriennio. Il Consiglio di presidenza valuta la sua attività nel corso del primo triennio: se il giudizio è positivo, l'incarico è rinnovato per ulteriori quattro anni. In caso contrario - o comunque alla scadenza dell'ottavo anno - la presidente è riassegnata, su sua richiesta, alle funzioni di presidente di sezione nella medesima corte.
Domande frequenti
Quanto dura l'incarico di presidente di corte tributaria?
Quattro anni, rinnovabili una sola volta per eguale periodo, previa valutazione positiva del Consiglio di presidenza sull'attività svolta nel primo triennio del mandato iniziale.
Quanti giudici compongono il collegio giudicante?
Il collegio giudica con un numero invariabile di tre votanti, presieduto dal presidente di sezione o dal vice-presidente.
Cosa succede se mancano i componenti per formare il collegio?
Il presidente della corte designa componenti di altre sezioni per garantire la composizione del collegio.
Il presidente può delegare le proprie funzioni?
Sì, ma solo per le funzioni non giurisdizionali e soltanto se la corte ha più di quindici sezioni; la delega va a uno o più presidenti di sezione con i criteri di anzianità previsti dal comma 3.
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