Testo dell'articoloVigente
Art. 2 D.Lgs. 175/2024 – La giurisdizione tributaria
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 4 e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2.
2. Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i giudici tributari in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico. I giudici tributari, salvo quanto previsto nel terzo periodo, sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle Corti di giustizia tributaria nominati a seguito di appositi bandi pubblicati a partire da quello del 3 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle Corti di giustizia tributaria sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. I magistrati tributari sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 5 a 8.
4. L'organico dei magistrati tributari è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.
5. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alla tabella C allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
In sintesi
Il doppio canale della giurisdizione tributaria. L'articolo 2 del D.Lgs. 175/2024 descrive chi esercita in concreto la giurisdizione tributaria: da un lato i magistrati tributari, figura di nuovo conio introdotta dalla riforma del 2022, reclutati mediante concorso pubblico per esami (artt. 5-8); dall'altro i giudici tributari del ruolo unico nazionale, che sono i componenti in servizio al momento dell'entrata in vigore del Testo Unico, provenienti dal precedente sistema a incarico extraistituzionale previsto dal D.Lgs. 545/1992.
Il ruolo unico nazionale, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, costituisce il registro anagrafico della magistratura tributaria: vi figurano, ancorché temporaneamente fuori ruolo, tutti i giudici tributari in servizio. L'ordine di inserimento segue l'anzianità di servizio per i giudici già in carica, e il punteggio complessivo nelle procedure selettive per coloro nominati a seguito di bandi pubblicati a partire da quello del 3 agosto 2011 (Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011). In caso di parità prevale l'anzianità anagrafica. La pubblicazione annuale entro gennaio garantisce trasparenza sul personale giudicante.
Sul versante quantitativo, la norma fissa l'organico dei magistrati tributari di nuova generazione in 576 unità complessive: 448 presso le corti di primo grado e 128 presso quelle di secondo grado. Si tratta di un dato di notevole rilevanza organizzativa, poiché dimensiona la capacità della magistratura professionale tributaria rispetto al carico complessivo del contenzioso. Le modalità di reclutamento dei magistrati tributari sono disciplinate dagli articoli da 5 a 8.
Casi pratici
Caso 1: Il giudice tributario già in servizio e il ruolo unico
Un giudice tributario nominato nel 2009, con quindici anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore del Testo Unico, è inserito nel ruolo unico nazionale secondo la propria anzianità di servizio nella qualifica. Un collega nominato invece nel 2015, a seguito di bando pubblicato dopo il 3 agosto 2011, è inserito nel ruolo unico secondo il punteggio conseguito nella procedura selettiva; a parità di punteggio prevale chi è più anziano di età.
Domande frequenti
Chi esercita la giurisdizione tributaria secondo il D.Lgs. 175/2024?
Sia i magistrati tributari reclutati per concorso sia i giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale, che raccoglie i componenti già in servizio.
Come è ordinato il ruolo unico nazionale?
I giudici sono inseriti secondo l'anzianità di servizio nella qualifica, oppure, se nominati a seguito di bandi a partire dal 3 agosto 2011, secondo il punteggio conseguito nelle relative procedure selettive. In caso di parità vale l'anzianità anagrafica.
Qual è l'organico dei magistrati tributari?
448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso quelle di secondo grado.
Quando è pubblicato il ruolo unico?
Annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, a decorrere dall'anno 2013.