Testo dell'articoloVigente
Art. 1 D.Lgs. 175/2024 – Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Con decreto del presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.
2. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data del 9 marzo 1999, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, sono istituite sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime corti di giustizia tributaria, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.
4. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.
5. Il numero delle sezioni di ciascuna corte di giustizia tributaria può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.
6. Alla istituzione di nuove corti di giustizia tributaria ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.
In sintesi
La struttura territoriale della giustizia tributaria. L'articolo 1 del D.Lgs. 175/2024 getta le fondamenta dell'intera organizzazione giurisdizionale tributaria, ridisegnando un sistema già avviato dalla riforma del 2022 (L. 130/2022) e ora consolidato nel Testo Unico. Al centro vi sono due livelli di corti: quelle di primo grado - una per ogni provincia - e quelle di secondo grado - una per ogni regione. Questa architettura a doppio grado rispecchia la struttura generale dell'ordinamento processuale italiano, garantendo sia prossimità territoriale al contribuente sia un controllo di secondo grado su base regionale.
La norma prevede anche la possibilità di istituire sezioni staccate delle corti di secondo grado nei comuni che, alla data del 9 marzo 1999, superavano i 120.000 abitanti e distavano almeno 100 km dal capoluogo di regione - purché siano sedi di corte d'appello o di sezione staccata di TAR. La clausola di invarianza finanziaria è esplicita: nessun incremento di organico e nessun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato. Le tabelle A e B allegate al decreto fissano il numero delle sezioni e i relativi organici per ciascuna corte. La flessibilità del sistema è assicurata dal potere del Ministro dell'economia e delle finanze - di concerto con quello della giustizia - di adeguare il numero delle sezioni in relazione al flusso dei processi.
La disciplina speciale per Trento e Bolzano riflette l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle due province, consentendo l'esercizio della giurisdizione tributaria su base provinciale anziché regionale, nel rispetto dello statuto di autonomia. Sul piano organizzativo interno, il funzionamento di ogni corte è disciplinato da decreto del rispettivo presidente, con riguardo ai criteri di ripartizione del lavoro tra sezioni (art. 12).
Casi pratici
Caso 1: Istituzione di una sezione staccata: il caso di un comune distante
Un comune capoluogo di provincia con oltre 120.000 abitanti al 9 marzo 1999, sede di sezione staccata di corte d'appello e distante 130 km dal capoluogo di regione, può ospitare una sezione staccata della corte di giustizia tributaria di secondo grado. L'istituzione deve però avvenire nei limiti dei contingenti di personale già impiegato, senza incrementare l'organico complessivo né gravare sul bilancio dello Stato.
Domande frequenti
Quante corti di giustizia tributaria di primo grado esistono?
Una per ogni provincia italiana, con sede nel relativo capoluogo, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.
Quando è possibile istituire una sezione staccata di corte di secondo grado?
Quando il comune è sede di corte d'appello o di sezione staccata di TAR, oppure è capoluogo di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data del 9 marzo 1999 e dista almeno 100 km dal capoluogo di regione.
Trento e Bolzano seguono le regole ordinarie?
No: in ciascuna delle due province autonome la giurisdizione tributaria è esercitata da corti proprie con competenza sul territorio provinciale, nel rispetto dello statuto regionale e delle norme di legge speciale.
Chi può modificare il numero delle sezioni di una corte?
Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con apposito decreto, in relazione al flusso medio dei processi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate