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La guida
Periodo di prova nel CCNL Editoria Libraria: regole, durate e tutele
L’ingresso in una casa editrice è spesso preceduto da un periodo di valutazione reciproca: il datore verifica le competenze editoriali del nuovo assunto, il lavoratore verifica se l’ambiente e il ruolo corrispondono alle aspettative. Il CCNL Editoria Libraria disciplina questo istituto fissando durate differenziate per livello, la forma scritta come requisito essenziale e le cause che ne sospendono il decorso.
Nel CCNL Editoria Libraria il periodo di prova varia in funzione del livello di inquadramento: i profili di ingresso hanno durate inferiori, i quadri e i livelli apicali le durate più lunghe. Il patto deve essere pattuito per iscritto prima dell’inizio del rapporto; in assenza di forma scritta è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato senza prova dall’origine.
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La funzione del periodo di prova nel lavoro editoriale
Il periodo di prova assolve una funzione bilaterale: consente al datore di verificare le attitudini del lavoratore alle mansioni editoriali specifiche (stile di editing, capacità di relazione con gli autori, rispetto delle scadenze editoriali, conoscenza delle norme contrattuali con gli agenti), e al lavoratore di valutare se il contesto organizzativo, la linea editoriale e le condizioni di lavoro rispondano alle proprie aspettative professionali.
Nel settore editoriale librario il periodo di prova ha un significato particolarmente concreto: le competenze redazionali — dalla valutazione di un manoscritto all’editing di un testo scientifico — sono difficilmente valutabili senza un periodo di lavoro effettivo. Per questo il CCNL prevede durate più lunghe (4 mesi) per i livelli 1 e 2 e più brevi (2 mesi) per gli altri.
Forma scritta: requisito essenziale e conseguenze della sua assenza
Il patto di prova è soggetto alla forma scritta ad substantiam: la clausola deve essere inserita nella lettera di assunzione o in un documento allegato firmato da entrambe le parti prima dell’inizio del rapporto di lavoro. La scrittura deve specificare:
- la durata del periodo di prova (in mesi di prestazione effettiva);
- il livello di inquadramento e le mansioni oggetto della verifica;
- il riferimento alla declaratoria contrattuale applicabile.
Se il patto manca di forma scritta, oppure è firmato dopo l’inizio del rapporto, è nullo. Il rapporto si intende concluso a tempo indeterminato senza prova dall’origine. Qualsiasi recesso del datore produce allora gli effetti di un licenziamento ordinario, con obbligo di preavviso e, se non giustificato da giusta causa o giustificato motivo, soggetto alle tutele del d.lgs. 23/2015.
Attenzione: nelle case editrici si registra talvolta la prassi di far iniziare il neoassunto senza lettera di assunzione scritta, con l’accordo verbale che «si sistema tutto entro pochi giorni». Questa prassi espone il datore al rischio di non poter far valere il periodo di prova e, se il rapporto si interrompe nei primissimi giorni, a contestazioni in merito alle giornate lavorative non retribuite.
Durate del periodo di prova per livello
Il CCNL differenzia la durata della prova per gruppo professionale: 4 mesi di prestazione effettiva (prorogabili consensualmente di altri 2) per gli impiegati del gruppo A, cioè i livelli 1 e 2 degli editori, e 2 mesi (prorogabili di 1) per gli altri impiegati. Le parti possono concordare per iscritto una durata inferiore.
| Categoria | Durata massima (prestazione effettiva) | Proroga consensuale |
|---|---|---|
| Impiegati gruppo A: livelli 1 e 2 editori (e Quadri) | 4 mesi | +2 mesi (totale 6) |
| Impiegati degli altri gruppi: livelli 3-7 editori | 2 mesi | +1 mese (totale 3) |
| Operai | 2 mesi (1 mese per i contratti a termine sotto l'anno) | +1 mese |
Non sono ammesse altre protrazioni né la rinnovazione del periodo di prova; il patto va notificato per iscritto. Durante la prova la risoluzione può avvenire da ciascuna parte senza preavviso; se la prova supera 15 giorni spetta il TFR, se supera un mese anche i ratei di ferie maturati. Alla scadenza, se l’azienda non ha dato la disdetta, il lavoratore si intende confermato. Fonte: CCNL grafici editoriali 19 gennaio 2021, testo integrale letto; il testo del rinnovo 2023 non è stato consultato.
Computo del periodo: sospensioni e prolungamenti
Il periodo di prova si computa in mesi di prestazione effettiva. Le seguenti circostanze ne sospendono il decorso:
- Malattia: ogni periodo di assenza per malattia certificata sospende il computo della prova, che riprende al rientro del lavoratore. La durata della sospensione si somma alla scadenza originaria.
- Infortunio sul lavoro o malattia professionale: analogamente sospendono il periodo di prova. Il datore non può recedere adducendo come unica ragione lo stato di infortuno.
- Congedo di maternità o paternità obbligatorio: sospende integralmente il periodo di prova per la sua intera durata; la prova riprende al rientro.
- Ferie fruite durante la prova: la fruizione di ferie concordate con il datore durante la prova non ne interrompe di norma il computo, poiché non costituisce vera sospensione della prestazione lavorativa verificabile. La prassi e la giurisprudenza sono tuttavia non uniformi; è consigliabile pattuirlo per iscritto.
Trattamento economico durante la prova
Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione contrattuale del livello di inquadramento, senza riduzioni. Non è ammessa la prassi — talvolta diffusa in ambienti editoriali informali — di corrispondere un compenso ridotto «in attesa della conferma»: tale pattuizione sarebbe nulla per contrasto con la norma collettiva e con l’art. 36 Cost.
Il periodo di prova è integralmente computato ai fini di:
- maturazione del TFR (art. 2120 c.c.);
- ratei di tredicesima (il CCNL non prevede la quattordicesima);
- anzianità contributiva INPS;
- anzianità contrattuale per scatti, se la prova è superata.
Recesso durante il periodo di prova
Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente e senza preavviso, senza obbligo di motivare la decisione. Il rapporto si risolve al momento della comunicazione scritta del recesso.
Limiti al recesso datoriale
Anche durante la prova rimangono operativi i divieti di recesso illegittimo:
- Divieto di recesso discriminatorio: il recesso fondato su sesso, età, origine etnica, disabilità, opinioni sindacali o religiose è nullo ai sensi del d.lgs. 216/2003 e dell’art. 15 dello Statuto dei Lavoratori.
- Divieto di recesso ritorsivo: il recesso causalmente connesso a un’azione sindacale, a una denuncia per irregolarità lavorative o a una domanda di tutela è nullo e impugnabile entro 60 giorni.
- Tutela della lavoratrice madre: il recesso della lavoratrice in gravidanza durante la prova è privo di effetti ai sensi del d.lgs. 151/2001; il rapporto si sospende fino al termine del congedo di maternità obbligatorio.
Effetti al termine della prova
Allo scadere del periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia receduto, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione espressa. Il lavoratore acquista tutte le tutele del CCNL e della legge, incluse quelle contro il licenziamento ingiustificato.
Il periodo di prova superato si computa integralmente nell’anzianità di servizio con effetti su scatti di anzianità, calcolo del preavviso, periodo di comporto e maturazione delle ferie.
Casi pratici
Domande frequenti
Il periodo di prova nel CCNL Editoria Libraria deve essere scritto?
La malattia sospende il periodo di prova nell’editoria libraria?
Il datore può recedere liberamente durante la prova?
Se non c’è recesso al termine della prova, il rapporto è confermato automaticamente?
Un redattore già assunto in prova presso un’altra casa editrice può ottenere una prova ridotta?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali. Le durate sono quelle dell’art. 1 delle Parti II e III del CCNL grafici editoriali (19 gennaio 2021). Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).