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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 73 punisce penalmente chi rivela, senza autorizzazione del tribunale, lo stato di figlio adottivo o notizie per rintracciare il minore adottato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 73 L. 184/1983 – Segreto sullo stato di figlio adottivo

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

Commento

Tutela penale del segreto sull'adozione. L'articolo 73 presidia il sistema di riservatezza costruito intorno allo stato di figlio adottivo, punendo la rivelazione non autorizzata di notizie che permetterebbero di identificare il minore adottato o di risalire alla sua condizione.

La norma si coordina strettamente con l'articolo 28, che disciplina il diritto del minore adottato a essere informato della sua condizione e le modalità per accedere alle informazioni sulle origini biologiche: finché questo accesso non è autorizzato dal tribunale per i minorenni, le notizie devono restare riservate.

La distinzione sanzionatoria tra soggetti privati e pubblici ufficiali riflette la maggiore gravità della violazione quando proviene da chi gestisce dati d'ufficio: la reclusione da sei mesi a tre anni per i secondi è una pena significativamente più severa rispetto alla forbice base (fino a sei mesi di reclusione o multa).

L'estensione della tutela alla fase dell'affidamento preadottivo – anche prima che l'adozione sia pronunciata – mostra come il legislatore voglia proteggere il minore fin dal momento in cui entra nella famiglia affidataria, evitando interferenze esterne che potrebbero compromettere il buon esito dell'iter adottivo.

Casi pratici

Caso 1: Divulgazione non autorizzata da parte di un impiegato comunale

Tizio, impiegato dell'anagrafe, risponde a un privato che chiede informazioni su un minore e, estraendo dall'archivio i dati dell'atto di nascita, svela che si tratta di un bambino adottato. In quanto incaricato di pubblico servizio, è punito ai sensi dell'art. 73 con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Domande frequenti

Chi può legalmente rivelare che una persona è stata adottata?

Solo il soggetto espressamente autorizzato dal tribunale per i minorenni; chiunque lo faccia d'ufficio senza autorizzazione commette il reato ex art. 73.

La protezione vale solo dopo la sentenza di adozione?

No: l'art. 73 estende il divieto anche alla fase dell'affidamento preadottivo, vietando la divulgazione anche in assenza di pronuncia definitiva.

Qual è la pena per un pubblico ufficiale che rivela lo stato di adottato?

La reclusione da sei mesi a tre anni, pena più severa rispetto ai soggetti privati (reclusione fino a sei mesi o multa).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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