In sintesi
L'art. 69 impone l'annotazione nel registro delle tutele dei provvedimenti cautelari emessi dal tribunale per i minorenni ex art. 10.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 69 L. 184/1983 – Registro delle tutele: annotazione provvedimenti
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
Stesso numero, altri codici
- Art. 69 Cod. Amb. — programmi di intervento
- Art. 69 D.Lgs. 159/2011 — Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
- Art. 69 D.Lgs. 209/2005 — Obblighi di comunicazione
- Art. 69 D.Lgs. 42/2004 — Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
- Art. 69 CAD — Riuso delle soluzioni e standard aperti
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Pubblicità dei provvedimenti provvisori a tutela del minore. L'articolo 69 estende il contenuto del registro delle tutele, già previsto dall'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, includendovi anche i provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 184/1983.
L'articolo 10 attribuisce al tribunale ampi poteri cautelari durante il procedimento di adottabilità: collocamento temporaneo, sospensione della responsabilità genitoriale, nomina di tutore provvisorio. La loro annotazione nel registro delle tutele garantisce che questi stati giuridici siano conoscibili dai soggetti interessati e dalle autorità chiamate a interagire con il minore.
La norma ha quindi funzione di raccordo tra la disciplina speciale sull'adozione e il sistema generale di pubblicità degli stati personali dei soggetti sottoposti a tutela o a provvedimenti limitativi.
Casi pratici
Caso 1: Verifica dello stato di tutela di un minore
Un'assistente sociale deve accertare se sul minore Sempronio siano in corso provvedimenti giudiziali. Consultando il registro delle tutele, trova annotato il collocamento temporaneo disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 10, informazione resa disponibile proprio grazie all'obbligo introdotto dall'art. 69.
Domande frequenti
Cosa si annota nel registro delle tutele per effetto dell'art. 69?
I provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 10 della legge, come il collocamento temporaneo o la sospensione della responsabilità genitoriale.
Perché è importante questa annotazione?
Rende pubblici e conoscibili gli stati di protezione del minore, evitando che soggetti terzi ignorino l'esistenza di provvedimenti giudiziali che ne limitano la capacità o la libertà di circolazione.
Chi tiene il registro delle tutele?
Il giudice tutelare, in base all'art. 51 disp. att. c.c., che l'art. 69 integra aggiungendo i provvedimenti ex art. 10 della legge sull'adozione.
Vedi anche