Testo dell'articoloVigente
Art. 61 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 299 c.c.: cognome dell’adottato adulto
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 299. – Cognome dell'adottato. – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".
Stesso numero, altri codici
- Art. 61 Cod. Amb. — competenze delle regioni
- Art. 61 D.Lgs. 159/2011 — Progetto e piano di pagamento dei crediti
- Art. 61 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
- Art. 61 D.Lgs. 42/2004 — Condizioni della prelazione
- Art. 61 CAD — Delocalizzazione dei registri informatici
- Art. 61 Codice Civile: Data della morte presunta
Commento
Le regole sul cognome nell'adozione di adulti. L'articolo 61 sostituisce integralmente l'articolo 299 del codice civile, ridisegnando le regole sull'assunzione del cognome nell'adozione di persone maggiori di età. Si tratta di uno degli aspetti più visibili del rapporto adottivo, poiché il cognome costituisce un elemento fondamentale dell'identità personale.
Il nuovo testo introduce una distinzione fondamentale a seconda della situazione dello stato di filiazione dell'adottando: se è figlio naturale non riconosciuto, assume solo il cognome dell'adottante, perdendo il cognome precedentemente portato; se invece era già stato riconosciuto dai propri genitori biologici, il cognome dell'adottante si aggiunge al suo, con l'adottato che lo antepone al proprio. La norma prevede anche regole specifiche per le adozioni effettuate da coniugi o da donna maritata.
L'articolo disciplina altresì il rapporto tra riconoscimento e adozione nel tempo: il riconoscimento successivo all'adozione non modifica il cognome dell'adottato (che mantiene quello dell'adottante), a meno che l'adozione non venga successivamente revocata. Questa scelta legislativa tutela la stabilità dell'identità del nome dell'adottato, che non deve essere modificata ogni volta che intervengono eventi relativi alla filiazione biologica.
Casi pratici
Caso 1: Cognome dell'adottato riconosciuto dai genitori biologici
Tizio, adulto con il cognome «Rossi» (trasmesso dalla madre che lo aveva riconosciuto), viene adottato da Caio. Per effetto dell'articolo 299 c.c. come sostituito dall'articolo 61, Tizio assume il cognome «Caio Rossi» anteponendo il cognome dell'adottante al proprio. Se successivamente il padre biologico di Tizio lo riconosce, il cognome non cambia: rimane «Caio Rossi», a tutela della stabilità dell'identità dell'adottato.
Domande frequenti
Come si forma il cognome dell'adottato nell'adozione di adulti?
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se è figlio naturale non riconosciuto, assume solo il cognome dell'adottante.
Se l'adottato viene riconosciuto da un genitore biologico dopo l'adozione, cambia cognome?
No: il riconoscimento successivo all'adozione non modifica il cognome dell'adottato, salvo che l'adozione venga successivamente revocata.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, quale cognome assume l'adottato?
Assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata e l'adottato non è figlio del marito?
Assume il cognome della famiglia della donna adottante.
Vedi anche