In sintesi
Per l'adozione in casi particolari occorre l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando; il tribunale può superare il diniego ingiustificato, ma non quello dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale né del coniuge convivente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 L. 184/1983 – Assenso dei genitori e del coniuge nell’adozione in casi particolari
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 46 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 46 D.Lgs. 159/2011 — Restituzione per equivalente
- Art. 46 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 46 D.Lgs. 42/2004 — Procedimento per la tutela indiretta
- Art. 46 CAD — Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
- Art. 46 Codice Civile: Sede delle persone giuridiche
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'assenso come condizione relativa: tutela del minore oltre la volontà dei familiari. L'articolo 46 regola il requisito dell'assenso nell'adozione in casi particolari, distinguendo tra soggetti il cui assenso è necessario — genitori e coniuge dell'adottando — e ipotesi in cui il tribunale può superare il diniego o l'impossibilità di ottenerlo. La disposizione bilancia il rispetto delle relazioni familiari preesistenti con la primaria esigenza di tutela dell'interesse del minore.
La norma prevede che il tribunale, su istanza dell'adottante e sentite le parti, possa pronunciare l'adozione anche in presenza di un assenso negato, qualora il rifiuto risulti ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Questo potere sostitutivo del giudice trova però un limite invalicabile: esso non opera quando il diniego provenga dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o dal coniuge convivente dell'adottando. In questi casi, la volontà dei soggetti più direttamente responsabili del minore è ritenuta insuperabile, poiché il loro assenso esprime l'esercizio di una prerogativa genitoriale o coniugale che l'ordinamento tutela.
L'ultimo periodo disciplina l'ipotesi di impossibilità oggettiva di ottenere l'assenso: quando le persone chiamate a esprimerlo sono incapaci o irreperibili, il tribunale può procedere ugualmente alla pronuncia dell'adozione, in modo da non bloccare la tutela del minore per cause indipendenti dalla sua situazione. Questa disposizione si coordina con l'analoga previsione dell'articolo 11 della medesima legge, relativa all'irreperibilità dei genitori nella procedura di dichiarazione di adottabilità.
Casi pratici
Caso 1: Nonno adottante e padre naturale che nega l'assenso
Il nonno paterno di un minore orfano di madre chiede di adottarlo ai sensi dell'articolo 44, lettera a). Il padre — che esercita la responsabilità genitoriale — nega il proprio assenso. In questo caso, il tribunale non può sostituirsi alla volontà del padre, poiché il diniego di chi esercita la responsabilità genitoriale è insuperabile ai sensi dell'articolo 46. L'adozione non viene pronunciata.
Caso 2: Genitore irreperibile: il tribunale procede
Tizio chiede di adottare il figlio della moglie Mevia nato da una precedente relazione. Il padre biologico del minore risulta irreperibile dopo accurate ricerche. Il tribunale, constatata l'irreperibilità del soggetto chiamato a esprimere l'assenso, pronuncia l'adozione ai sensi dell'articolo 46, ultimo periodo, senza dover attendere un assenso che non può essere ottenuto.
Domande frequenti
L'assenso dei genitori è sempre indispensabile per l'adozione in casi particolari?
L'assenso dei genitori è di regola necessario, ma il tribunale può superare il diniego quando lo ritenga ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Il limite è che il diniego non provenga dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale: in tal caso il rifiuto è insuperabile.
Il tribunale può pronunciare l'adozione se il coniuge convivente del minore rifiuta il proprio assenso?
No. Il rifiuto del coniuge convivente dell'adottando non può essere superato dal tribunale. Solo se il coniuge non convive con l'adottando il giudice può valutare se il rifiuto sia ingiustificato o contrario all'interesse del minore.
Cosa accade se il genitore dell'adottando è irreperibile o incapace?
Il tribunale può pronunciare ugualmente l'adozione senza che sia necessario attendere l'assenso di un soggetto che risulta incapace o irreperibile.
Su istanza di chi può il tribunale superare il diniego dell'assenso?
Su istanza dell'adottante. Il tribunale, ricevuta l'istanza, sente gli interessati e valuta se il rifiuto sia ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando prima di pronunciarsi.
Vedi anche