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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Gli aspiranti adottanti devono obbligatoriamente incaricare un ente autorizzato, che gestisce le pratiche estere, coordina con la Commissione e certifica le spese detraibili ai fini fiscali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 L. 184/1983 – Incarico all’ente autorizzato e svolgimento della procedura

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione: a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione; b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinchè le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare; c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita; d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero; e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario; f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi; g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia; h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione; l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinchè questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti; m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti; n) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Commento

L'ente autorizzato come intermediario necessario della procedura. L'articolo 31 disciplina il ruolo centrale degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter nell'adozione internazionale. Questi soggetti, privati senza scopo di lucro dotati di specifica competenza nel campo dell'adozione internazionale, fungono da ponte tra gli aspiranti adottanti e le autorità del Paese straniero, gestendo la quasi totalità delle fasi operative della procedura.

Il conferimento dell'incarico all'ente autorizzato è obbligatorio. L'unica eccezione è prevista dal comma 2: nei casi di adozione in casi particolari di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il tribunale può autorizzare gli aspiranti adottanti a compiere direttamente alcune attività, previa valutazione della loro personalità. L'elenco delle attività demandate all'ente autorizzato è particolarmente analitico: dall'informazione sulle procedure alle pratiche presso le autorità straniere, dalla raccolta della proposta di incontro al trasferimento delle informazioni sulla storia del minore, dal consenso scritto alla certificazione delle spese detraibili.

Particolarmente rilevante è la funzione di raccordo con la Commissione per le adozioni internazionali: l'ente deve informare immediatamente la Commissione quando l'autorità straniera decide l'affidamento, deve richiedere l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore e deve trasmettere gli atti alla Commissione medesima. La lettera o) del comma 3 introduce una funzione certificatoria rilevante sul piano fiscale: l'ente certifica le spese sostenute dagli adottanti per la procedura, che possono beneficiare della detrazione prevista dal testo unico delle imposte sui redditi.

Casi pratici

Caso 1: Conferimento dell'incarico e proposta di incontro

I coniugi Caio e Mevia, ottenuto il decreto di idoneità ai sensi dell'articolo 30, conferiscono incarico a un ente autorizzato per l'avvio delle pratiche nel Paese straniero di loro interesse. L'ente trasmette la domanda di adozione con il decreto di idoneità alle autorità straniere competenti. Quando l'autorità straniera formula una proposta di incontro con il minore, l'ente trasferisce tutte le informazioni sulla storia e le condizioni di salute del minore ai coniugi e raccoglie il loro consenso scritto all'incontro, autenticandone le firme prima di trasmetterle all'autorità straniera.

Domande frequenti

È obbligatorio avvalersi di un ente autorizzato per l'adozione internazionale?

Sì, gli aspiranti adottanti che hanno ottenuto il decreto di idoneità devono conferire incarico a un ente autorizzato. Solo in specifiche ipotesi il tribunale può autorizzare gli interessati ad agire direttamente.

Cosa fa concretamente l'ente autorizzato nel corso della procedura?

Svolge le pratiche presso le autorità straniere, trasmette la domanda con il decreto di idoneità, raccoglie la proposta di incontro, assiste la coppia all'estero, riceve e autentica il consenso, coordina con la Commissione e certifica le spese detraibili.

Le spese di adozione internazionale sono detraibili fiscalmente?

Sì. L'ente autorizzato certifica le spese sostenute dagli adottanti nell'ammontare complessivo ai fini della detrazione prevista dalla lettera l-bis) dell'articolo 10, comma 1, del TUIR.

Chi può svolgere attività di adozione senza l'intermediazione di un ente autorizzato?

Solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti a svolgere direttamente alcune attività della procedura, previa valutazione della loro personalità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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