← Torna a Adozione e affidamento (L. 184/1983)
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Dopo un anno di affidamento preadottivo il tribunale pronuncia sentenza sull'adozione, sentiti il minore (con consenso obbligatorio se ultraquattordicenne), i coniugi, il tutore e il pubblico ministero.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 L. 184/1983 – Pronuncia sull’adozione dopo l’affidamento

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Commento

Il momento decisivo: la pronuncia sull'adozione. L'articolo 25 regola la fase conclusiva del percorso di adozione interna: al termine del periodo di affidamento preadottivo, il tribunale verifica la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge e pronuncia sentenza sull'adozione. Il periodo di prova di un anno è il momento in cui il tribunale osserva concretamente l'inserimento del minore nella nuova famiglia, con il supporto dei servizi sociali e del giudice tutelare.

La norma richiede un contraddittorio ampio: il tribunale sente i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto dodici anni (e anche quello di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento), il pubblico ministero, il tutore e chi ha svolto vigilanza o sostegno. Il consenso espresso del minore ultraquattordicenne è condizione necessaria e non derogabile. Qualora il minore sia stato adottato da coniugi che abbiano discendenti maggiori di dodici anni, anche questi devono essere sentiti.

I commi 3, 4 e 5 gestiscono le vicende eccezionali che possono sopravvenire durante l'affidamento preadottivo: la morte o l'incapacità sopravvenuta di un coniuge e la separazione tra i coniugi affidatari. In questi casi il legislatore non vuole che il percorso adottivo si interrompa automaticamente, ma consente al tribunale di valutare, nell'esclusivo interesse del minore, se procedere comunque all'adozione. Il comma 1-bis estende le stesse regole all'ipotesi di affidamento preadottivo conseguente al prolungato affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis.

Casi pratici

Caso 1: Pronuncia dell'adozione dopo un anno di affidamento

Il minore Sempronio, quattordicenne, è in affidamento preadottivo presso i coniugi Tizio e Caia da oltre un anno. Il tribunale per i minorenni fissa l'udienza in camera di consiglio, sentiti i coniugi, il pubblico ministero, il tutore e i servizi sociali. Sempronio manifesta il proprio espresso consenso all'adozione. Il tribunale, verificata la sussistenza di tutte le condizioni di legge, pronuncia sentenza che fa luogo all'adozione.

Caso 2: Adozione dopo la morte di un coniuge in fase preadottiva

Durante l'affidamento preadottivo della minore Mevia, il coniuge Caio decede improvvisamente. Caia, l'altro coniuge, chiede al tribunale per i minorenni di disporre ugualmente l'adozione nei confronti di entrambi, nell'interesse di Mevia. Il tribunale, valutato il superiore interesse della minore e il legame affettivo già consolidatosi, dispone l'adozione con effetto per il coniuge deceduto dalla data della morte.

Domande frequenti

Quando il tribunale pronuncia sull'adozione?

Il tribunale verifica le condizioni e provvede sull'adozione con sentenza, decorso un anno dall'affidamento preadottivo. Il termine è prorogabile di un anno con ordinanza motivata.

È necessario il consenso del minore per l'adozione?

Il minore che abbia compiuto quattordici anni deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta. Il minore che abbia compiuto dodici anni deve essere personalmente sentito.

Cosa accade se uno dei coniugi muore durante l'affidamento preadottivo?

Su istanza dell'altro coniuge, l'adozione può essere ugualmente disposta nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte, se ciò risponde all'interesse del minore.

Cosa accade se i coniugi affidatari si separano durante il preadottivo?

L'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.