Testo dell'articoloVigente
Art. 22 L. 184/1983 – Domanda di adozione e affidamento preadottivo
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 22 Cod. Amb. — (Studio di impatto ambientale)
- Art. 22 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d'urgenza
- Art. 22 D.Lgs. 209/2005 — Attività in uno Stato terzo
- Art. 22 D.Lgs. 42/2004 — Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
- Art. 22 CAD — (Copie informatiche di documenti analogici)
- Art. 22 L. 91/1992
Commento
Il fulcro del procedimento: dalla domanda all'affidamento preadottivo. L'articolo 22 disciplina la fase centrale del percorso adottivo interno: la presentazione della domanda, le indagini sulla coppia richiedente e il provvedimento con cui il tribunale dispone l'affidamento preadottivo, ossia la collocazione del minore presso i futuri genitori adottivi per un periodo di prova prima della pronuncia definitiva dell'adozione.
La domanda di adozione è atto formale rivolto al tribunale per i minorenni, con cui i coniugi manifestano la propria disponibilità. La legge consente la presentazione a più tribunali, purché di ciò si dia comunicazione a tutti quelli precedentemente aditi: la norma mira a prevenire doppie procedure sugli stessi richiedenti evitando però di precludere la possibilità di rivolgersi a più sedi territoriali. Il termine di decadenza triennale impedisce che domande risalenti nel tempo continuino a produrre effetti senza aggiornamento dei requisiti dei richiedenti.
Le indagini sui coniugi richiedenti, affidate ai servizi socio-assistenziali degli enti locali e alle aziende sanitarie, devono concludersi entro centoventi giorni — prorogabili una sola volta e per non più di ulteriori centoventi — e riguardano la capacità educativa, la situazione economica e personale, la salute e l'ambiente familiare. Una tutela specifica attiene alle patologie oncologiche pregresse: le indagini non possono riportare informazioni sulle medesime decorsi i termini previsti dalla legge, rispettivamente dieci anni o cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età dell'interessato. Il tribunale seleziona poi la coppia «maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore», secondo un criterio che pone il superiore interesse del minore al centro della scelta.
Il provvedimento di affidamento preadottivo è un'ordinanza in camera di consiglio: il minore ultraquattordicenne deve manifestare espresso consenso, mentre quello che ha compiuto dodici anni deve essere sentito. La vigilanza del tribunale nella fase preadottiva, eventualmente estesa al sostegno psicologico e sociale in caso di difficoltà, completa un quadro normativo pensato per accompagnare l'inserimento del minore nella nuova famiglia in modo graduale e controllato.
Casi pratici
Caso 1: Selezione della coppia adottiva e affidamento preadottivo
I coniugi Tizio e Caia presentano domanda di adozione al tribunale per i minorenni, dichiarando la propria disponibilità ad adottare anche minori con disabilità. Il tribunale verifica i requisiti di cui all'articolo 6, incarica i servizi socio-assistenziali delle indagini e, all'esito, valuta la coppia maggiormente idonea alle esigenze del minore Sempronio, di tredici anni. Sentito Sempronio, il tribunale dispone in camera di consiglio l'affidamento preadottivo con ordinanza. Nei mesi successivi, il tribunale vigila sull'andamento dell'affidamento avvalendosi dei servizi locali.
Caso 2: Domanda presentata a più tribunali
I coniugi Caio e Mevia presentano domanda di adozione sia al tribunale per i minorenni di Milano sia a quello di Roma. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, comunicano la presentazione della seconda domanda al tribunale di Milano. I due tribunali si coordinano scambiando gli atti istruttori relativi alla stessa coppia, così evitando duplicazioni nelle indagini.
Domande frequenti
Come si presenta la domanda di adozione e per quanto tempo è valida?
La domanda si presenta al tribunale per i minorenni. È ammessa la presentazione a più tribunali, dandone comunicazione a tutti quelli aditi. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
Quanto durano le indagini sui richiedenti l'adozione?
Le indagini devono concludersi entro centoventi giorni. Con provvedimento motivato il termine può essere prorogato una sola volta e per non più di ulteriori centoventi giorni.
Il minore in affidamento preadottivo può opporsi all'adozione?
Il minore che abbia compiuto quattordici anni deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. Il minore che abbia compiuto dodici anni deve essere personalmente sentito.
Cosa accade se durante l'affidamento preadottivo emergono difficoltà?
Il tribunale per i minorenni vigila sull'affidamento e, in caso di accertate difficoltà, convoca affidatari e minore per valutarne le cause. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.
Vedi anche